I giudici della Suprema Corte con l’ordinanza n. 26078 del 16 dicembre 2016 sono intervenuti in tema di costi esorbitanti rispetto al reddito dichiarato. La controversia ha riguardato un contribuente che a seguito di una verifica riceveva un avviso di accertamento emesso a carico di un contribuente per costi contestati dall’Amministrazione finanziaria. Il contribuente aveva, per i due anni sottoposti a controllo, dichiarato un reddito, rispettivamente, di 11.200 e 34.500 euro, ed aveva indicato costi per euro 190 mila e 384 mila.
legittimano il recupero dell’IVA e degli altri tributi qualora il contribuente non dimostra l’effettività e l’inerenza.
L’Agenzia alla luce della sproporzione tra costi esposti e reddito dichiarato, procedeva al recupero di tributi utilizzando il metodo di accertamento induttivo, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ritenuto privo di riscontri l’accertamento. Secondo la CTR, con i due avvisi impugnati erano stati valorizzati i costi indicati in dichiarazione, elemento di per sé insufficiente a giustificare l’importo richiesto al contribuente.
Avverso la decisione dei giudici di merito il Fisco propone ricorso per la cassazione della decisione alla Corte Suprema
Per gli Ermellini il Giudice di seconde cure ha omesso di considerare “che il recupero dell’IVA e degli altri tributi è dipeso dalla mancata dimostrazione dei costi contestati dall’ufficio al contribuente come esorbitanti, posto che l’ufficio aveva agito sulla base dell’art.39 del d.P.R. n.600/73”, che legittima l’accertamento induttivo sulla base di presunzioni ricavabili dai dati e dalle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate quando il contribuente, come nel caso di specie, non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. n. 600/73 o dell’art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del D.P.R. n. 633 del 1973; “ne consegue che solo la prova dell’esistenza ed inerenza dei medesimi costi indicati dal contribuente avrebbe potuto giustificare l’accoglimento del ricorso”.
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