La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 28390 depositata il 19 dicembre 2013 intervenendo in tema di accessi fiscali ha statuito che l’accesso e la verifica svolti nei locali aziendali in assenza di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo possono determinare la nullità dell’accertamento, a differenza della prosecuzione della verifica in locali differenti da quelli aziendali, cui invece non consegue alcuna illegittimità. Il mancato rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto non inficia l’atto impositivo se il diritto di difesa del contribuente non ha subito restrizioni e se il PVC è stato sottoscritto senza riserve.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente nei cui confronti si procedeva ad eseguire una verifica fiscale presso prima lo studio del professionista, non essendo stato possibile accedere ai locali della socità per assenza dell’amministratore e del personale, e poi presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
La società contribuente, a cui veniva notificato un avviso di accertamento per il recupero delle maggiori imposte IRES ed IRAP, proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando, oltre ad altre motivazioni, che la verifica fiscale era stata eseguita presso l’ufficio dell’amministrazione finanziaria e non presso i locali aziendali come previsto dalla norma, così impedendo l’instaurazione del contraddittorio. I giudici della CTP accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza di primo grado ritenendo legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’appellante. In particolare i giudici di appello avevano ritenuto che la verifica fiscale era si avvenuta in difformità di quanto prescritto dalla normativa (articolo 12 comma 1 e 3 della legge 212/2000) ma senza aver pregiudicato in alcun modo il diritto di difesa della contribuente, essendosi svolte le operazioni alla costante presenza del rappresentante o di un suo delegato ed essendo stato sottoscritto il PVC senza riserve.
La società contribuente, per il tramite del proprio difensore, per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure proponeva ricorso, affidandosi a dice motivi di censura, alla Corte Suprema. Il contribuente lamentava, tra l’altro, che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, nonché per violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 della L. 212 del 2000 per cui erano state lese le garanzie del contraddittorio. In base a tale rilievo, per il ricorrente, consegue la nullità dell’atto, anche se non espressamente prevista dalla norma. Essa, infatti, doveva desumersi dalla sussistenza di un vizio di legittimità del procedimento amministrativo che si riverberava nell’invalidità del provvedimento finale.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno chiarito le possibili conseguenze di eventuali inosservanze nella fase dell’accesso e della verifica da parte dei funzionari del fisco. In base al disposto dell’articolo 12, comma 1 della legge 212/2000, tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, professionali eccetera, devono essere eseguiti sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Gli accessi dovranno svolgersi, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. Inoltre, in base al comma 3 della medesima norma, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato presso i verificatori o il professionista che lo assiste.
Sulle finalità di tali disposizioni la Cassazione con sentenza a sezioni unite (18184 del 2013) ha precisato che non sono finalizzate a garantire il contraddittorio per cui la violazioni di tali procedure non potrebbe condurre all’invalidità dell’atto impositivo, ma si limitano a definire un equilibrato svolgimento delle modalità di verifica tenendo presente le contrapposte esigenze del contribuente e dell’azione di controllo.
In tale contesto i giudici di legittimità precisano, invece, che una violazione sanzionabile a pena di nullità potrebbe essere solo rappresentata da un accesso nei locali aziendali senza le previste esigenze di indagine e ricerca in loco. Chiariscono, inoltre, che potrebbero configurare una violazione al diritto di difesa e al contraddittorio anticipato, con la conseguente invalidità dell’atto impositivo le inosservanze delle prescrizioni previste ai commi 2, 4 e 7 del ripetuto articolo 12. Si tratta del diritto di essere informati sulle ragioni che hanno giustificato la verifica e il suo oggetto, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa nonché della necessità di indicare, nel verbale delle operazioni di verifica, le osservazioni e i rilievi del contribuente.
La pronuncia è particolarmente importante perché finalmente, ancorché solo con riferimento a determinati adempimenti, sembra riconoscere un adeguato valore alle prescrizioni che devono osservare i verificatori in base allo Statuto del contribuente nei casi di controlli. Prevedendo infatti una conseguenza, come l’invalidità dell’atto impositivo, per tali inosservanze, viene ristabilito un minimo di equilibrio in questa fase del controllo, tra l’amministrazione ed il contribuente.
D’altro canto, aggiunge la S.C., difetta l’interesse del contribuente a lamentare violazioni delle modalità di svolgimento della verifica nei casi in cui questa venga svolta in luogo diverso (ufficio dei verificatori; studio del professionista che assiste il contribuente) da quello della sede dell’attività economica (l’articolo 12 della L. 212 del 2000, infatti, non attribuisce al contribuente alcun diritto a pretendere che la verifica debba continuare ad essere svolta presso la sede della società). Insomma, contrariamente alla tesi del ricorrente, non si configura alcuna nullità virtuale dell’atto impositivo in caso di violazione dell’articolo 12 commi 1 e 3, atteso che una violazione sanzionabile con la nullità potrebbe, in ipotesi, ravvisarsi nel solo caso in cui i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali dell’impresa in difetto di esigenze “di ricerca e rilevazione in loco”, ma non anche nel caso inverso in cui la verifica si sia svolta in luoghi diversi perché ciò non compromette affatto la garanzia del contraddittorio.
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