Gli Ermellini con l’ordinanza n. 26295 del 20 dicembre 2016 hanno confermato il proprio orientamento secondo il quale l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente. Pertanto qualora il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in ragione del «principio della vicinanza della prova» e cioè dell’immediato e del facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l’esistenza della delega.
I giudici di piazza Cavour hanno ribadito ulteriormente che se l’accertamento fiscale è firmato da un semplice funzionario della categoria direttiva di 3° area è necessario che lo stesso sia stato appositamente autorizzato dal dirigente. A tal fine, la delega, a pena di nullità, da quest’ultimo rilasciata deve essere:
- scritta: se, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non riesce a dare dimostrazione della delega con un documento scritto in originale o in copia conforme all’originale, l’accertamento è nullo. È diritto del contribuente prenderne visione prima ancora dell’impugnazione in tribunale, con una istanza di accesso agli atti amministrativi. Tuttavia, egli potrebbe anche avviare direttamente il giudizio: non è suo onere, infatti, procurarsi prima della causa il documento (di tanto parleremo a breve);
- motivata: il dirigente deve spiegare le ragioni per cui ha inteso delegare il funzionario, ragioni che non possono essere generiche, ma devono essere congrue (ad esempio la carenza di personale, l’assenza, la vacanza, la malattia o l’indisponibilità del dirigente, ecc.);
- nominativa: il dirigente deve indicare nome e cognome del soggetto delegato. La delega non può riferirsi genericamente alla qualifica del funzionario, ma deve specificare i suoi estremi nominativi. Senza tali elementi la delega è “impersonale” e quindi nulla. La disposizione in esame offre quindi al contribuente una garanzia in più specialmente di fronte al (non infrequente) fenomeno del turnover di capi ufficio o capi team dell’Agenzia che, al momento della sottoscrizione degli accertamenti, potrebbero essere diversi da quelli a cui era stata genericamente conferita la delega;
- temporalmente delimitata: il dirigente deve indicare la data inziale e finale di validità delle delega. In particolare, le deleghe di firma rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate non possono essere “a tempo indeterminato”. Di contro, le stesse devono contenere una data di inizio e una data di fine.
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