Accertamento: principio di antieconomicità non applicabile all’IVA – Cassazione sentenza n. 2875 del 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2875 del 3 febbraio 2017 intervenendo in tema di accertamento IVA ha statuito che il diritto alla detrazione può essere negato solo se sia dimostrato dall’amministrazione finanziaria, alla luce di elementi oggettivi, che è invocato dall’imprenditore fraudolentemente o abusivamente. Inoltre il principio di antieconomicità mentre è ammesso per le imposte dirette non lo è necessariamente per l’IVA.

Gli Ermellini nell’accogliere le doglianze della società ricorrente hanno evidenziato che i principi affermati in materia di imposte sui redditi, secondo cui rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, non sono immediatamente ed automaticamente applicabili in materia di detraibilità del tributo IVA. Inoltre pongono in evidenza che il sistema comune dell’IVA è ispirato al principio della neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle dette attività. Per cui in tale contesto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti non può essere limitato. Esso è correlato infatti alla sola esigibilità ed inerenza dell’acquisto del bene o servizio, senza contemplare alcun riferimento, e comunque non in modo diretto, al valore del bene o servizio, mentre in condizioni normali non è consentito all’amministrazione di rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto a detrazione per le ipotesi in cui il valore dei beni e servizi sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale o comunque sia tale da produrre un risultato antieconomico; infatti, secondo la Corte di giustizia non vi sarebbe elusione od evasione fiscale se anche i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le parti, che godano entrambe del diritto a detrazione IVA, essendo solo a livello del consumatore finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale

 

2017-02-23T02:29:10+01:00
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