La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3129 depositata il 12 febbraio 2014 intervennendo in tema di dichiarazione congiunta e responsabilità solidale ha affermato che è legittimità l’emissione della cartella di pagamento che era stata opposta dalla contribuente, sulla base della circostanza che l’iscrizione a ruolo aveva riguardato il reddito percepito dal coniuge codichiarante della contribuente medesima.
La vicenda ha riguardato il coniuge di un contribuente che avevano presentato la dichiarazione dei redditi congiunta ed a cui l’Amministrazione Finanziaria notificava una cartella di pagamento. Il contribuente avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolglievano le doglianze del ricorrente. Il Fisco impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici rigettarono l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Per la cassazione della pronuncia del giudice di seconde cure l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. Lamentanto che i giudici di merito non avevano considerato che la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi da parte dei coniugi non ha effetti soltanto per i redditi dichiarati, ma si estende anche a quelli successivamente accertati a carico del coniuge codichiarante.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità in virtù dell’articolo 17 della Legge n. 114 del 13 aprile 1977, nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi, in quanto i coniugi medesimi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
I giudici del Palazzaccio hanno ricordato il principio di diritto secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo in nome del marito, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi.(v. cass. n.9209 del 2011)
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