Accertamento e studi di settore: le giustificazioni comunicate in contraddittorio vanno considerate – Cassazione sentenza n. 19767 del 2013
Accertamento e studi di settore: le giustificazioni comunicate in contraddittorio vanno considerate – Cassazione sentenza n. 19767 del 2013
La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 19767 del 28 agosto 2013 intervenuta in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che nell’ambito degli accertamenti fiscali basati sull’applicazione degli studi di settore, assume primario rilievo il contraddittorio avuto con il contribuente, contraddittorio dal quale possono emergere “elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato”. Per cui il fisco non può emettere un avviso di accertamento usando gli studi di settore l’attività attraversa un periodo di crisi.
La vicenda ha riguardato un macellaio che ha dichiarato un fatturato minore durante il periodo della mucca pazza per cui per i giudici in tale ipotesi non trovano applicazione gli strumenti standardizzati del reddito. Il contribuente ricevuto l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria i cui giudici hanno ritenuto corretto ed hanno accolte le doglianze del contribuente. L’Amministrazione finanziaria ricorre avverso la decisione dei giudici di merito alla Corte Suprema
Gli Ermellini, hanno statuito ch gli studi di settore non si applicano al contribuente che dimostra di aver attraversato un periodo di crisi. In particolare, deve essere annullato l’accertamento fiscale a carico del commerciante di carne che ha patito di un forte calo delle vendite a causa del morbo della “mucca pazza”.
Per cui secondo i giudici di legittimità in occasione del contraddittorio endoprocedimentale, l’Ufficio avrebbe dovuto attribuire maggior peso alle spiegazioni addotte dal commerciante, al fine di “giustificare” un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale, e non emettere l’atto impositivo. Infatti, vertendosi in ipotesi in cui il contribuente ha risposto all’invito dell’Amministrazione, le sue spiegazioni avrebbero dovuto essere vagliate come idonee a escludere quelle condizioni di normalità necessarie per l’inserimento di un’impresa nell’area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards.La Corte Suprema, nella sentenza in esame, evidenzia che nell’accertamento mediante l’applicazione dei parametri assume rilievo primario il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. Pertanto, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio; è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.