In tema di raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in presenza di reati tributari i Giudici di merito sono sempre più sensibili nella valutazione della fondatezza la circostanza che consentirebbe il predetto raddoppio dei termini. Tale sensnsibilità dei Giudici emerge da numerose pronunce delle Commissioni tributarie dalla dall’ordinanza della Corte costituzionale 247/2011 che, nel confermare la legittimità, in presenza di reato, del raddoppio del termine di decadenza, ha sancito il dovere dei giudici di merito, su richiesta del contribuente, di svolgere un controllo per verificare la fondatezza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per evitare un utilizzo strumentale della segnalazione da parte dell’amministrazione.
Qualora si è in presenza di un reato tributario, il termine di decadenza dell’accertamento viene raddoppiato, pertanto si passa dal termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo. Nel circostanza di omessa presentazione della dichiarazione il termine ordinario e il 31 dicembre del quinto anno successivo in presenza di reato il termine in oggetto è differito al 31 dicembre del decimo anno. La Corte Costituzionale nell’ordinanza 247/2011 precisa che il raddoppio dei termini di accertamento si realizza anche se il reato viene scoperto dai verificatori dopo il termine di decadenza ordinario. La Corte Costituzionale l fine di evitare un utilizzo strumentale, di tale pesante normativa, da parte dell’Amministrazione finanziaria nella comunicazione della notizia di reato alla Procura, al solo scopo di “riaprire” periodi di imposta non più controllabili, ha evidenziato e puntualizzato che è consentito al giudice tributario di controllare, qualora venga richiesto con i motivi di impugnazione dal contribuente, la fondatezza dei presupposti dell’obbligo di denuncia. Il giudice di merito tributario devono compiere una valutazione ora per allora circa la loro ricorrenza e accertare, quindi, se l’amministrazione ha agito con imparzialità o, invece, ha fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni per fruire ingiustificatamente del più ampio termine di accertamento.
Nell’ambito normativo e giurisprudenziale descritto precedentemente la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (237/1/11 e 41/02/2012) ha ritenuto che se il reato tributario è prescritto, l’ufficio non può usufruire del raddoppio dei termini. Ad analoghe conclusioni è poi giunta sia la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (824/1/12) sia, più di recente, la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (102/2/13).
Le predette sentenze sopraindicate ritengono chiaramente strumentale alla riapertura dei termini fiscali la denuncia all’autorità giudiziaria e quindi priva di senso, stante l’intervenuta prescrizione dell’illecito.
Pertanto assumono, le sentenze commentate, peculiare importaza poiché, fino allo scorso 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore dei nuovi termini prescrizionali per le violazioni penali tributarie) questi termini erano 6 anni dalla commissione del reato, ovvero, in presenza di cause interruttive, 7 anni e mezzo.
Altro aspetto da non sottovalutare è l’obbligo da parte dell’amministrazione finanziaria, al fine di consentire alle Commissioni tributarie di operare la valutazione richiesta dalla Consulta, di produrre la comunicazione di reato, circostanza che, di norma, non avviene. Per tale motivo alcune commissioni (Ctp di Milano, sentenze 231/40/2011 e 327/5/2011, Ctp Reggio Emilia, 135/1/2012, Ctp Treviso, 73/5/2012, Ctp Lecco, 74/1/12) hanno chiarito che, non potendo verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, il raddoppio in questione non è legittimo
Sempre la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con le sentenze 114/4 e 115/4, entrambe depositate il 19 settembre 2012 ha ritenuto poi che se la notizia di reato non è fondata, l’amministrazione non può pretendere il raddoppio dei termini decadenziali.
Infine secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (136/3/2011) se, a seguito dell’autotutela la rettifica scende sotto la soglia di rilevanza penale, il raddoppio in questione non opera.
In ultimo da segnalare la pronuncia della Ctp di Brindisi (194/3/2011) secondo cui la denuncia del rappresentante della società consente il raddoppio in capo a quest’ultima ma non per le rettifiche operate in capo ai soci.