Con l’ordinanza n. 13205 del 19 maggio 2025, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento tributario presuntivo e induttivo, ribadendo la legittimità dell’utilizzo di elementi presuntivi anche unici, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il caso esaminato ha riguardato un’impresa di ristorazione, i cui ricavi sono stati ricostruiti induttivamente a partire dai consumi di acqua minerale, considerata ingrediente necessario nelle attività del locale.

I giudici di legittimità hanno ribadito, in particolare, il principio di diritto secondo cui:

“Cass., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 17408 – in tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – ha considerato legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.” 

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ammette l’uso di presunzioni fondate su elementi materiali oggettivi per scardinare la veridicità delle scritture contabili, specie in presenza di anomalie, e richiede al contribuente la prova dell’inerenza dei costi ai fini IVA.

Il caso concreto

Il contenzioso trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di Milano nei confronti di una società operante nel settore della ristorazione, relativi agli anni d’imposta 2014 e 2015. L’Amministrazione, ravvisando gravi discordanze contabili, ha ricostruito i ricavi dell’impresa sulla base del consumo di acqua minerale, ritenuto indicativo del volume di attività reale. È stato inoltre disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per costi ritenuti non documentati o non inerenti.

Mentre la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, la Commissione regionale ha riformato tale decisione, dando ragione all’Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione degli articoli 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, e 54, comma 2, D.P.R. 633/1972, nonché carenza di motivazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità del metodo induttivo fondato su un unico elemento presuntivo, dotato però di rilevanza oggettiva, e ha riaffermato che la detrazione IVA presuppone una prova specifica di inerenza del costo, la cui mancanza giustifica il disconoscimento operato dall’Amministrazione.

La legittimità delle presunzioni univoche nella giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce perfettamente nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in presenza di contabilità inattendibile o comunque viziata, l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento anche su un solo elemento presuntivo, a condizione che questo sia grave, preciso e concordante.

Gli Ermellini, sul punto hanno ribadito i seguenti principi di diritto:

In tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi – benché l’art. 2729, comma 1, c.c., l’art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11162; Cass., Sez. I, 26 settembre 2018, n. 23153; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2014, n. 656).

La giurisprudenza ritiene, costantemente, che anche un solo elemento noto possa condurre all’accertamento induttivo come nel caso di specie, ove ci si è basati sul quantitativo di farina, fatto noto e non contestato.

Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stato ritenuto legittimo l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un albergo-motel sulla base delle fatture relative al lavaggio degli asciugamani, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun cliente, si adoperi tendenzialmente un certo numero di asciugamani al giorno e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei clienti che usufruiscono dei servizi alberghieri (Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 4017).”

Precedenti rilevanti:

  • Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, n. 4017: accertamento basato sul numero di asciugamani lavati in una struttura ricettiva, utilizzato per stimare il numero di ospiti.

  • Cass., Sez. V, 23 luglio 2010, n. 17408: utilizzo del consumo di acqua minerale come indicatore presuntivo di vendite in una pizzeria. (principio statuito in tema di accertamento tributario, sia presuntivo del reddito d’impresa, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – ha considerato legittima la ricostruzione dei ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate.”)

  • Cass., Sez. V, 8 luglio 2002, n. 9884: accertamento fondato sul numero di tovaglioli utilizzati, ritenuto indicativo dei pasti serviti. (principio affermato legittimo l’accertamento presuntivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati (pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre dal totale i tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti, l’uso da parte dei camerieri e simili).”)

  • Cass., Sez. V, ord. 18 dicembre 2019, n. 33604: afferma che in presenza di scritture contabili inattendibili, è legittimo l’impiego anche di presunzioni “supersemplici”.

  • Cass., Sez. VI-5, ord. 15 febbraio 2023, n. 4662: la Corte richiama il principio secondo cui è sufficiente anche un solo indizio, se munito di forza logica, per fondare l’accertamento.

La Corte sottolinea che l’uso di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) non è subordinato alla pluralità degli elementi indiziari, e ciò vale anche in ambito tributario. È sufficiente che il fatto noto (nel caso di specie, il consumo di acqua) consenta di desumere il fatto ignoto (i ricavi reali) secondo un criterio di razionalità economica e congruità logica.

Prova dell’inerenza e limiti della detrazione IVA

Altra questione trattata dalla decisione in commento riguarda la detrazione dell’IVA. I giudici di piazza Cavour hanno ricordato che il diritto alla detrazione è subordinato alla prova che i beni o servizi acquistati siano inerenti all’attività d’impresa e destinati a operazioni imponibili.

Sul punto, si vedano:

  • Cass., Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747: la sola registrazione contabile del costo non è sufficiente; è necessario provare l’effettiva strumentalità e riferibilità del bene all’attività. (principio affermato “In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa o utilitaristica, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2025, n. 3747).”)

  • Cass., Sez. V, ord. 2 marzo 2025, n. 5486 e ord. 3 marzo 2025, n. 54865: i costi riconosciuti in via forfetaria nell’accertamento induttivo non comportano automaticamente il diritto alla detrazione IVA.

  • Cass., Sez. V, ord. 22 maggio 2025, n. 13674: l’“inerenza astratta” non basta. Se il contribuente non riesce a dimostrare la connessione tra il costo e l’attività (es. carburanti senza targa o diario di bordo), l’IVA può essere legittimamente disconosciuta.

Profili normativi e recenti evoluzioni

L’ordinanza in commento si muove in coerenza anche con le recenti riforme processuali tributarie (legge n. 130/2022), le quali, pur incidendo sulla disciplina dell’onere della prova in giudizio, non hanno intaccato la disciplina sostanziale delle presunzioni, né hanno limitato l’utilizzo del metodo induttivo fondato su elementi anche univoci.

Come ha chiarito la Corte in altre occasioni:

  • Cass., ord. n. 2746 del 30 gennaio 2024: “le modifiche all’onere della prova introdotte dalla riforma processuale non incidono sul regime delle presunzioni, che restano pienamente utilizzabili ai fini dell’accertamento”.

Considerazioni conclusive

L’Ordinanza n. 13205/2025 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento interpretativa ormai consolidata, che riconosce all’Amministrazione finanziaria ampio margine operativo nell’utilizzo delle presunzioni nel procedimento di accertamento, soprattutto nei settori economici a rischio di sommerso e nei casi in cui la contabilità presenti carenze, incongruenze o inattendibilità.

La pronuncia si segnala per almeno tre aspetti:

  • Legittimazione del metodo induttivo anche su base presuntiva unitaria.
  • Riaffermazione dell’onere probatorio gravante sul contribuente, sia per confutare le presunzioni, sia per dimostrare l’inerenza dei costi.
  • Importanza dell’oggettività del dato utilizzato come indizio: l’acqua minerale, per un’attività ristorativa, è bene strumentale, indice di operatività e quindi base ragionevole per stimare i ricavi.

In definitiva, si tratta di una pronuncia che conferma un principio sostanziale: la verità fiscale può essere accertata anche tramite presunzioni, purché fondate su criteri razionali, coerenti e documentati.