La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3445 depositata il 14 febbraio 2014 intervenendo in tema di accertamenti fiscali ha statuito che è legittimo l’accertamento con metodo sintetico a carico dell’avvocato che si occupa d’infortunistica stradale, basato sui tabulati acquisiti dagli agenti del Fisco presso le compagnie di assicurazione.
La vicenda ha visto come protagonista un avvocato specializzato in infortunistica stradale a cui veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA a seguito di un accesso da parte dei funzionari erariali, che avevano riscontrato la contabilità non regolare.
Il contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici ritennero legittimo l’operato del Fisco. L’avvocato impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria regionale che riformarono la sentenza appellata. I giudici distrettuali ritennero che la pretesa fiscale era rimasta sprovvista di prova perché l’Agenzia delle Entrate non aveva instaurato il contraddittorio preventivo né aveva consegnato al professionista i tabulati delle compagnie di assicurazioni dai quali erano stati desunti i maggiori ricavi.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema. Lamentando, in particolare, la violazione di norme di legge, poiché i giudici di merito non consideravano che il contribuente non aveva correttamente contabilizzato gli onorari percepiti in occasione delle liquidazioni dei sinistri ai clienti. Peraltro, i tabulati acquisiti presso le compagnie di assicurazione, per ragioni di privacy, non dovevano essere consegnati al professionista dall’Ufficio pubblico, semmai richiesti direttamente dall’accertato alle società assicurative.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Agenzia delle Entrate cassando la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi e al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 cod. civ.) l’Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’acquisizione di onorari da parte di clienti risarciti dalle compagnie assicurative) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito, quindi di capacità contributiva) -, la presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (cfr. Cassazione, sentenze n. 5991 del 2006 e n. 327 del 2006).
Pertanto non avendo il contribuente, nel caso di specie, fornito alcuna prova in merito alla dedotta non percezione degli emolumenti in questione oppure che questi fossero d’importo inferiore, a fronte delle verifiche degli ispettori erariali.