La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14574 del 10 giugno 2013 afferma il principio che non si realizza alcuna plusvalenza se la vendita dell’immobile è avvenuta ad appena sette mesi dall’acquisto e non sono intervenute variazioni di carattere urbanistico. Inoltre è possibile procedere all’annullamento di un avviso di accertamento proprio per il fatto che gli elementi indiziari addotti dal contribuente, di cui egli poteva avvalersi, erano stati del tutto ignorati dal giudice di merito, che si era solo limitato a sostenere l’insussistenza di prove contrarie.
La vicenda inizia con l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un avviso di accertamento Irpef emesso per rettifica del corrispettivo di vendita, avente ad oggetto un immobile il cui atto di acquisto non è mai stato sottoposto a rettifica dall’ufficio. Con l’avviso, inoltre, l’ufficio ha proceduto, in via induttiva, ad accertare il reddito da plusvalenza sulla base dell’accertamento di valore effettuato applicando l’Imposta di registro.
L’atto impositivo è stato considerato valido nei primi gradi di giudizio.
Il contribuente ricorre dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando come il giudice di merito avesse ignorato gli elementi presuntivi portati a proprio favore, tra cui il fatto che il terreno era stato acquistato pochi anni prima ad un valore dichiarato pari a quello successivo ottenuto dalla rivendita senza che l’ufficio avesse sottoposto a rettifica l’atto di acquisto.
Gli Ermellini affermano che alla luce degli elementi indiziari forniti dalla ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, si evidenzia chiaramente “dalla stessa considerazione della scarna motivazione della sentenza impugnata che il giudice del merito -negligentemente e salvo rammentare astrattamente che la parte contribuente ha facoltà di avvalersi anche di elementi indiziari ai fini della prova- non ha tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dalle anzidette circostanze, essendosi limitato il medesimo giudice ad assumere insussistenti gli elementi di prova contraria incombenti sul contribuente, senza però fare analitica considerazione di quelli dianzi elencati.” I giudici di legittimità continuando nella disamina delle motivazioni del giudice di prime cure evidenziano che la mancata considerazione degli elementi indiziari della ricorrente costituiscono un “indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “fatto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).”
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