La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013 è intervenuta in materia di autorizzazione agli accessi fiscali affermando che nell’ambito di una verifica particolarmente complessa, il secondo accesso presso i locali adibiti all’esercizio dell’attività d’impresa può avvenire sulla scorta del foglio di servizio (o della lettera d’incarico) rilasciato dal capo dell’Ufficio per il primo accesso. La legge non prescrive la reiterazione del provvedimento autorizzatorio per ogni singola attività ispettiva dell’Amministrazione Finanziaria.
La vicenda ha riguardato un contribuente che a seguito di verifica della Guardia di Finanza, veniva notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento con cui venivano contestati ricavi non dichiarati e disconosciuti crediti in detrazione. La società contribuente impugnava prontamente l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale deducendo l’illegittimità della operazioni di verifica alla base dell’accertamento. L’adito giudice respingeva però il ricorso, con sentenza confermata in appello.
La società contribuente avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della stessa sentenza.
Con l’unico motivo la società ha dedotto la violazione degli articoli 52 D.P.R. n. 633/72 e 33 D.P.R. n. 600/73. Infatti gli accessi della GdF presso la sede sociale erano stati due, a distanza di tempo l’uno dall’altro, sicché l’ordine di servizio utilizzato per il primo accesso non poteva ritenersi valido anche per il secondo, non avendo tale atto natura illimitata. In ogni caso il secondo accesso era stato effettuato da militi risultati privi di “particolari qualifiche”.
Gli Ermellini non hanno accolto le doglianze della contribuente, poiché conformemente a quanto rilevato dal giudice del merito, l’art. 52 del decreto IVA prevede per l’accesso dei verbalizzanti nella sede dell’impresa la necessità di un’autorizzazione rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l’atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l’effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.