AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2020, n. 589
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio).
Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società XXX (di seguito anche l’istante), che dichiara di essere stata costituita in data … 2020 a seguito di trasformazione progressiva omogenea della impresa familiare XXX nella società istante conferitaria, chiede un parere circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
L’istante rappresenta di svolgere attività di …
L’istante rappresenta che la predetta operazione di riorganizzazione aziendale prevede continuità dei rapporti giuridici e che la continuità aziendale è un concetto giuridicamente assoluto ai sensi dell’articolo 2498 del codice civile.
In sede di integrazione documentale (acquisita con prot. RU n. XXX del XXX 2020), l’istante ha rappresentato quanto di seguito indicato:
1) «In data … 2020 la conferente ditta individuale XXX (cfr iscrizione CCIAA XX atto di conferimento dell’… 2020 allegato all’istanza di interpello) (…), procedeva alla compilazione dell’istanza e la piattaforma ne bloccava il proseguimento in quanto partita Iva cessata al momento della richiesta (si era proceduto alla chiusura della ditta individuale il …2020 in quanto la Camera di commercio di XXX lo imponeva per iscrivere la srl all’albo artigiani (data dell’atto notarile … 2020) e l’apertura della partita Iva della conferitaria XXX SRL il … 2020 così come disposto per legge e per l’iscrizione al registro imprese avvenuta l’…2020;
2) In pari data, vista l’impossibilità di definire il rimborso a fondo perduto, si procedeva in luogo della Ditta individuale “conferente” con la “conferitaria” XXX srl (…), anche in questo caso l’istanza veniva bloccata perché risultava all’Agenzia partita iva aperta dopo il 30 aprile 2020
3) In data … 2020 al fine di verificare se la piattaforma intendeva per continuità societaria la soluzione “continuità dell’attività da parte degli eredi del de cuius”, l’istanza non veniva inviata in quanto leggendo le istruzioni non si riteneva che la fattispecie fosse adeguata all’operazione di riorganizzazione aziendale, e per evitare dichiarazioni false e mendaci abbiamo proceduto a tutelare gli interessi con l’istanza di interpello in vostro possesso».
L’istante chiede un chiarimento in relazione a quanto disposto con Circolare dell’Agenzia n. 15/E del 13 giugno 2020, al paragrafo 2.1 in particolare per quanto riguarda la fruizione del contributo a fondo perduto nel caso di una operazione di riorganizzazione avvenuta successivamente alla data del 30 aprile 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non rappresenta soluzioni interpretative.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché sulla concreta quantificazione dello stesso. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto ‘COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto ‘COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il medesimo comma 2 specifica altresì che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, …».
Con il provvedimento del 10 giugno 2020 del Direttore dell’Agenzia, al paragrafo 3.4, è stato precisato che «La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto».
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto ‘COVID-19.
In particolare, con la citata circolare n. 15/E del 2020 è stato precisato che «in considerazione della circostanza che la formulazione del contributo prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019), si ritiene che possano rientrare nell’ambito di applicazione del beneficio in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti )».
Inoltre, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato altresì chiarito che: «Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita».
Nel caso di specie, come descritto, la società XXX SRL ha iniziato la propria attività in data … 2020, proseguendo, nella sostanza, la precedente attività svolta in qualità di conferitaria. Pertanto come, chiarito con la circolare n. 22/E del 2020, ai fini del contributo qui in esame, non si è in presenza di un soggetto neocostituito successivamente al 30 aprile 2020.
Ciò detto, si evidenzia che, come peraltro chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, il parere reso in sede di interpello ordinario, stante la natura consultiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, ha carattere non vincolante per il contribuente, pertanto la presentazione dell’interpello qui in esame non determina alcun effetto sugli originari termini di presentazione dell’istanza di accesso al contributo COVID-19.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’istante possa presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto – che verrà istruita con le modalità tecniche descritte con la risoluzione dell’11 ottobre 2020, n. 65/E – per fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari. Resta fermo che, come precisato nei citati documenti di prassi, l’istante:
– determina la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda conferita;
– per il calcolo della riduzione del fatturato (comma 3, dell’articolo 25) deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020 – aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda conferita.
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