AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 settembre 2020, n. 405
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio). Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società XXX (di seguito l’istante) che svolge attività…, ha posto un quesito circa la possibilità di accedere al contributo al fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito il legge, con modificazioni, dall’articolo 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto rilancio).
L’istante dichiara, in particolare, di svolgere attività …. L’istante fa presente che l’articolo 25 del decreto sopraindicato riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con ricavi non superiori a cinque milioni di euro, conseguiti nel periodo d’imposta 2019, e con l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi (2/3) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’istante dichiara , inoltre, che il fatturato nel mese di aprile 2019 è stato di Euro XXX e che nel mese di aprile 2020 di Euro XXX quest’ultimo , pertanto, non inferiore ai 2/3, come indicato dalla norma, rispetto al corrispondente dato di aprile 2019 ai fini della fruizione del beneficio.
Tuttavia, l’istante fa presente che, il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 25 richiamato, riconosce, tra l’altro, il contributo de quo anche in assenza dei requisiti richiesti, ai soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
L’istante ritiene che la propria sede societaria, sita nel Comune di XXX (XX) debba considerarsi collocata in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020 alla luce delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 e del 2 dicembre 2019 di estensione degli effetti dello stato di emergenza per i territori interessati da eccezionali eventi metereologici.Alla luce di quanto premesso, l’istante chiede di conoscere se sia possibile presentare l’istanza, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 citato, al fine di accedere al contributo al fondo perduto nella misura minima di Euro 2.000,00.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la fattispecie prospettata debba essere risolta alla luce delle seguenti considerazioni.
In relazione a quanto precede, l’istante ritiene che possa beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura minima di Euro 2.000,00, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, in quanto il fatturato conseguito nell’anno 2019 è inferiore a cinque milioni di euro e la società, sebbene abbia avuto un calo del fatturato non inferiore ai 2/3, ha la sede operativa e il domicilio fiscale nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid- 19 (al 31 gennaio 2020) come indicato dal comma 4 dell’articolo 25 citato.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria. Con l’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19″.
In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).
Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare, con la circolare n. 22/E del 2020, al punto 5.2 prevede quanto di seguito indicato: “Il comma 4 del citato articolo 25 stabilisce che possano fruire del contributo qui in esame, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19». La disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.
Al riguardo si rappresenta che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, come del resto chiarito dall’inciso “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei predetti comuni (…).
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, sul presupposto che il Comune di XXX (XX) risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020» (elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede in interpello), si ritiene che l’istante possa fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
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