AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 settembre 2020, n. 394
Accesso al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista con iscrizione non in via esclusiva ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria che sia contemporaneamente anche lavoratore dipendente
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta di essere un lavoratore dipendente iscritto all’INPS ordinaria e contemporaneamente lavoratore autonomo, iscritto all’Albo O.D.C.E.C. e obbligato all’iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili.
L’Istante dichiara, inoltre, che il 1° aprile 2020 ha fatto richiesta alla predetta Cassa di Previdenza per ottenere il contributo previsto dall’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, evidenziando che la domanda è stata rigettata in quanto ” non iscritto invia esclusiva alla cassa”.
Il Contribuente chiede, quindi, se possa accedere al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, tenuto conto che il fatturato è pari a zero sia nel 2019 che nel 2020 e che la sua situazione professionale è contemporaneamente quella di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo con iscrizione ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria non in via esclusiva e, in caso di risposta positiva, a quanto ammonta l’importo dell’agevolazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la sua situazione professionale di lavoratore dipendente e di lavoratore autonomo con iscrizione ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria non in via esclusiva rientri nei requisiti per presentare la richiesta per l’accesso al contributo a fondo perduto introdotto con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito “decreto Rilancio”). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 25, comma 1, del “decreto Rilancio” prevede che «al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi».
Ai sensi del successivo comma 2, «il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, (…) ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 25 «il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.
Nel caso prospettato, l’Istante dichiara di essere un lavoratore dipendente, ordinariamente iscritto all’INPS e di esercitare contemporaneamente attività di lavoro autonomo (servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice ATECO 692012), per la quale è iscritto per obbligo di legge alla relativa Cassa previdenziale.
Al riguardo, la circolare n 15/E del 13 giugno 2020, nel fornire i chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto in questione, ha precisato che “le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso”.
Con la circolare n. 22/E del 2020, in relazione agli “Esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’articolo 27 del decreto legge n. 18 del 2020” è stato precisato che “In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” (cfr. quesito 2.4).
La circostanza che il Contribuente sia contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non preclude, di per sé, la possibilità di accedere al contributo in argomento.
Tuttavia, come già illustrato, restano fuori dall’ambito soggettivo di applicazione del beneficio i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Pertanto, dato il tenore letterale della norma, tenuto conto che, come chiarito con la circolare n. 22/E del 2020, il rinvio di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto Rilancio è da considerarsi ai soggetti, indipendentemente dalla circostanza per cui la relativa domanda possa essere rigettata, si ritiene che nel caso in esame l’Istante non possa accedere al beneficio in esame, posto che, come riferito in istanza, risulta iscritto alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili.
Da ultimo, si rammenta che, come chiarito nella più volte menzionata circolare n. 22/E del 2020, nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato di cui al comma 3 del menzionato articolo 25 del decreto Rilancio. Pertanto, sulla base delle informazioni dichiarate dall’Istante lo stesso, in ogni caso, non risulta incluso tra coloro che possono fruire del contributo qui in esame.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 55 depositata l' 8 aprile 2024 - Illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1940 depositata il 23 gennaio 2023 - Il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo deve essere iscritto alla Gestione separata presso l'Inps,…
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1785 sez. 16 depositata il 19 aprile 2022 - La convenzione tra coniugi con la quale alcuni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono costituiti in fondo patrimoniale, ai…
- Determinazione dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di società costituita il 30 aprile 2020, con iscrizione nel registro delle imprese a maggio 2020. Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…