AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 settembre 2020, n. 302
Accesso al premio previsto dall’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, dipendente comunale dal 2013, rappresenta di aver effettuato delle attività di protezione civile, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in alcune giornate del mese di marzo 2020.Il Contribuente, essendo stato esposto, in conseguenza degli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico come se si fosse recato presso la propria sede lavorativa, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del premio, pari a 100 euro, di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di aver diritto a fruire del premio, pari a 100 euro, di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui ha effettuato attività di protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, “a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata disposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, (risposte da 4.1 a 4.9), con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 e con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sottesa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. ” smart working”).
Ne consegue che il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Nel caso di specie, l’Istante, dipendente del Comune di Cornaredo, ha effettuato delle attività di protezione civile per conto della Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa.
A sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ciò detto, si ritiene che, per la finalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto l’Istante non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che l’Istante potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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