AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 giugno 2019, n. 202
Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Accesso al regime c.d. forfetario
Quesito
L’istante dichiara di svolgere, da vari anni, l’attività professionale di medico chirurgo e di avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata nei cui confronti svolge in maniera prevalente la sua attività professionale.
Tizio dichiara, inoltre, di percepire un compenso ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR per l’attività di consigliere di amministrazione e che il volume del suo fatturato per l’attività libero professionale si attesta sotto il limite dei 65.000 euro previsto della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (d’ora in poi, Legge di bilancio 2019).
La Legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove cause ostative all’applicazione del regime forfetario. In particolare, l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), prevede che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.
Ciò premesso, l’interpellante chiede se tale causa ostativa sia applicabile al caso prospettato.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, con riferimento al suo caso concreto, tale causa ostativa non debba applicarsi poiché l’applicazione del regime forfetario non andrebbe a sostituire un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ma risulterebbe in continuità rispetto alla precedente situazione. Infatti, Tizio continuerà ad effettuare le prestazioni professionali nei confronti della clinica privata come già fatto negli anni precedenti e continuerà a percepire il compenso di consigliere di amministrazione fino al termine dell’incarico.
Parere dell’agenzia dell’entrate
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. L’articolo 1, commi da 9 a 11 della Legge di bilancio 2019, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Ciò premesso, si rammenta che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014 come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 135 del 2018.
In relazione ai compensi riconducibili alle ipotesi di cui all’ultima parte della lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR, si rammenta che la disposizione normativa dispone che “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società …” costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Fanno eccezione a tale regola, sempre in relazione a quanto previsto dalla medesima disposizione, gli uffici che rientrano “nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente i redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente i redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente”.
A tal proposito con la circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E è stato precisato che l’attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nell’ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale, il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi, secondo il medesimo documento di prassi, è ragionevole ritenere che l’incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale.
Con riferimento al caso di specie in cui l’istante sulla base delle dichiarazioni fornite svolge l’attività professionale di medico chirurgo e di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, i relativi redditi devono qualificarsi come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR.
Alla luce di quanto esposto, qualora l’ammontare complessivo dei redditi percepiti superi la soglia di 65.000 euro individuata dal comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il contribuente non potrà applicare il regime forfetario.
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