La Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU) di Strasburgo con la sentenza della Grande Camera del 5 settembre 2017 causa n. 61496/08 è intervenuta sul delicato tema dei limiti della tutela della riservatezza del contenuto delle email in campo lavoristico. La CEDU ribaltando una propria sentenza di primo grado, in cui aveva dato torto al lavoratore giustificando i controlli del datore di lavoro, ha affermato che in tema di controllo datoriale sulle mail del lavoratore lo stesso ha la possibilità di avere accesso agli account e indirizzi mail aziendali dei propri dipendenti ma a determinate condizioni.
La vicenda ha riguardato un lavoratore romeno licenziato per aver utilizzato un account aziendale di servizio clienti anche per messaggi personali. I giudici nazionali Rumeni avevano dato ragione al datore di lavoro. Il lavoratore invocando il diritto alla privacy protetto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo aveva proposto ricorso alla CEDU. Il ricorso trattato dalla quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro.
La grande sezione della Corte, ribaltando la sentenza della IV sezione, ha affermato infatti che:
1) la privacy del lavoratore deve essere protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro, soprattutto sotto il profilo dell’informazione preventiva sull’uso dei controlli;
2) il datore di lavoro avrebbe potuto fare uso di modalità meno intrusive per i controlli;
3) che l’accesso ai contenuti della sua corrispondenza a sua insaputa non avrebbe potuto essere possibili .
Sulla tematica si è espresso il Garante pochi mesi fa con la raccomandazione del Garante nazionale in materia di accesso alle mail dei dipendenti
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