diritto di accessoCon l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 sarà possibile avere il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, in ogni tipo di settore (esempio Urbanistico, dipendenti pubblici, appalti pubblici). Il principio normativo che ha regolato i rapporti  tra cittadini e la Pubblica Amministrazione viene capovolto la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale; invece, la regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Un importante passo in avanti sul tema della trasparenza,.

Pertanto qualunque cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. La documentazione oggetto del provvedimento, ovviamente, non è quella resa pubblica e disponibili nella sezione “Trasparenza” dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. La documentazione oggetto del provvedimento normativo riguardano informazioni sino ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.

L’accesso agli atti sarà gratuito. E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.

Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti.

La svolta è che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.