AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 909 del 2 gennaio 2023
Accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica – Fusione societaria – Esecuzione degli adempimenti dichiarativi – Informativa
Si forniscono alcune indicazioni di carattere generale in merito alla esecuzione degli adempimenti dichiarativi nei settori di imposta in oggetto indicati in caso di fusione per incorporazione tra società che svolgono attività di vendita al consumatore finale.
A norma del comma 1 dell’art. 2504-bis cod. civ. “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.
Ciò posto, occorre tenere conto del fatto che fino al momento della stipula dell’atto di fusione le società da essa interessate operano come entità distinte ed autonome, ciascuna titolare di un proprio codice ditta e di specifiche contabilità in seno agli Uffici preposti alla loro tenuta (Uffici provinciali fino al 2021 e Uffici di ambito dall’anno in corso), assumendo obblighi e diritti propri.
Conseguentemente, l’attività svolta dalla società incorporata prima della stipula dell’atto di fusione deve essere mantenuta distinta da quella della società incorporante e deve, pertanto, essere oggetto di una specifica dichiarazione annuale afferente al suddetto periodo.
Successivamente alla stipula dell’atto di fusione la società incorporante subentra alla società incorporata nella fatturazione ai consumatori finali, proseguendone l’attività di fornitura senza soluzione di continuità e assumendo la relativa obbligazione tributaria. La società incorporante provvederà’, quindi, a versare sulle proprie contabilità di ambito corrispondenti ai territori di fornitura i ratei in precedenza dovuti dall’incorporata in relazione all’attività predetta.
Tanto premesso, con la propria dichiarazione annuale la società incorporata dovrà rappresentare i dati relativi all’attività svolta fino alla data della fusione, in modo che gli Uffici competenti per ambito possano definire le posizioni contabili ad essa facenti capo e dare corso agli adempimenti connessi con la cessazione dell’attività di vendita ai consumatori finali.
A tal fine, le deleghe relative alla società incorporata, approvate nel PUDM, esplicano i propri effetti anche in funzione della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta la fusione, a meno che nel suddetto atto non sia previsto uno specifico termine finale dell’efficacia della delega medesima che, in tale ipotesi, dovrà essere rinnovata.
Atteso che la dichiarazione della società incorporata è riferita ad un’attività cessata, quest’ultima nel predisporre la dichiarazione dovrà indicare nel quadro di riepilogo e saldo l’importo dei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” considerando l’eventuale mancato versamento di quelli riferiti al periodo successivo al perfezionamento dell’atto di fusione e dovrà omettere la compilazione dei campi relativi ai nuovi ratei di acconto da versare nel corso dell’anno successivo, in cui detta società non opererà.
Al fine della definizione delle posizioni contabili facenti capo alla società incorporata, il conguaglio a debito per ambito da questa eventualmente dovuto dovrà essere versato nelle relative contabilità tenute dagli Uffici delle dogane competenti fino alla data della fusione.
Dal canto suo, la società incorporante dovrà ovviamente contemplare nella propria dichiarazione anche i volumi di fornitura relativi ai clienti acquisiti a seguito della fusione conseguentemente alle fatture emesse, computando nei “Ratei di acconto calcolati nella precedente dichiarazione” anche l’importo di quelli eventualmente versati per i mesi successivi alla fusione ed originariamente dovuti dalla società incorporata.
Inoltre, considerato che i volumi di fornitura relativi all’anno successivo alla fusione derivano dalla sommatoria delle forniture effettuate dalle società coinvolte in tale operazione e, quindi, dei consumi accertati e dell’accisa liquidata nelle dichiarazioni da queste presentate, gli Uffici competenti in relazione all’operatività della società incorporante provvederanno a rideterminare i ratei per ambito da questa dovuti, tenendo conto del dato relativo all’accisa liquidata per ambito, dichiarato dalla società incorporata.
La società incorporante dovrà, inoltre, procedere all’integrazione della cauzione prestata qualora la medesima, per effetto dell’acquisizione dei nuovi clienti a seguito della fusione, risulti insufficiente.
A norma delle vigenti disposizioni di settore, le società che svolgono attività di vendita del gas naturale o dell’energia elettrica ai consumatori finali che siano coinvolte nella stipula di atti di fusione dovranno darne comunicazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti sulle rispettive sedi legali.
Posto che ai sensi del richiamato art. 2504-bis cod. civ., tutti i rapporti, anche passivi, facenti capo alla società incorporata sono ricondotti alla incorporante, quest’ultima risponderà delle irregolarità riconducibili all’attività svolta dalla società incorporata antecedentemente alla fusione, eventualmente riscontrate dai competenti Uffici che provvederanno ad assumere le iniziative opportune.
Tanto premesso con riguardo alla considerata ipotesi della fusione societaria per incorporazione, con l’occasione si evidenzia che le modalità sin qui descritte possono ben trovare applicazione anche in relazione alla fattispecie della cd. “fusione d’unione” (o fusione in senso stretto), che si verifica allorché due o più società si estinguono, fondendosi mediante la costituzione di una nuova società.