AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 17 dicembre 2021, n. 41

Accise sul gas naturale e sull’energia elettrica. Soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali. Disciplina dei versamenti e della contabilizzazione tributo per ambiti territoriali

Con la Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021 sono state fornite le prime indicazioni in merito alle novità introdotte con Determinazione n. 264785/RU di pari data in tema di gestione contabile per “ambiti territoriali” nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, per i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali.

Il nuovo criterio di accertamento e contabilizzazione dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambito territoriale avrà un limitato impatto sui relativi modelli di dichiarazione per l’anno 2021, che manterranno la compilazione dei quadri di consumo comunali e di liquidazione provinciali.

Passando in rassegna le principali novità introdotte al fine di favorire un’agevole transizione dall’attuale al prossimo sistema di contabilizzazione, si evidenzia in primo luogo che nei modelli di dichiarazione annuale per l’energia elettrica e per il gas naturale sarà presente un quadro aggiuntivo, denominato “QUADRO X”, destinato a contenere per ciascuna provincia il riepilogo e il saldo dell’accisa per l’anno 2021 con indicazione dei dati di conguaglio dell’imposta a debito o a credito.

Per quanto riguarda le posizioni creditorie, nel citato “QUADRO X” della dichiarazione saranno esposti distintamente per le singole provincie:

– il conguaglio di accisa a credito per l’anno 2021 esposto nel rigo X4 per l’energia elettrica, ovvero nei righi X4 e/o X9, per il gas naturale;

– il “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” esposto nel rigo X5, per energia elettrica e gas naturale per autotrazione, e nel rigo X10, per gas naturale per combustione, che il soggetto obbligato assume di vantare alla data del 31.12.2021, diverso dal credito emergente da conguaglio della dichiarazione per l’anno 2021 indicato nei righi X4 per l’energia elettrica, ovvero nei righi X4 e/o X9, per il gas naturale.

 Il versamento dell’eventuale conguaglio d’accisa a debito dovrà avvenire sulle contabilità nelle quali attualmente viene contabilizzato il tributo per provincia.

Ciò in piena adesione a quanto disposto dall’ art. 4 della Determinazione n. 264785/RU il quale, con riguardo alle dichiarazioni relative agli anni di imposta antecedenti al 2022, dispone che l’Ufficio delle dogane competente sulla provincia di fornitura mantiene la competenza all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) (NOTA 1) della Determinazione medesima, secondo il criterio di riparto in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Diversamente, l’eventuale conguaglio d’accisa a credito ed i ratei d’acconto per l’anno 2022 confluiranno nelle “contabilità per ambito”.

Il credito pregresso non utilizzato di cui ai righi X5 e X10 verrà trasferito anch’esso nelle contabilità per ambito, previo controllo meramente formale sulla congruità del relativo importo. Per credito pregresso si intende esclusivamente il credito emergente dalle dichiarazioni presentate.

Conseguentemente, sono escluse da tale tipologia le seguenti fattispecie:

– i crediti derivanti da pagamenti oggettivamente indebiti perché non dovuti, in tutto o in parte, sin dall’origine (es: versamento di ratei non dovuti);

– le pretese connesse a situazioni oggetto di contenziosi ancora pendenti.

In caso di non concordanza con i dati acquisiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dello stesso soggetto obbligato, quest’ultimo riceverà apposita comunicazione telematica al momento dell’acquisizione della dichiarazione.

Il trasferimento contabile del credito in ogni caso non pregiudica e non esaurisce i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni presentate che restano pienamente efficaci nei limiti temporali di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 504/1995 ai fini del recupero dell’accisa, dovuta e non versata.

Ove nello svolgimento dell’attività di accertamento, l’Ufficio competente sulla provincia in cui è maturato il credito trasferito individui un credito maggiore rispetto a quello indicato dal soggetto obbligato, il medesimo Ufficio trasferirà sulla contabilità per ambito la somma versata in eccedenza, dandone comunicazione all’interessato.

Per salvaguardare la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome ai tributi in questione, per il trasferimento dei crediti occorrerà tener conto dell’ambito territoriale in cui gli stessi verranno utilizzati (NOTA 2). Al riguardo, per maggior chiarezza, si rinvia alle distinte fattispecie esemplificate nell’Allegato 1 alla presente circolare.

A partire dal 1° gennaio 2022, gli Uffici competenti sugli ambiti territoriali per le attività propedeutiche all’emissione di avvisi di pagamento e atti di irrogazione delle sanzioni potranno, comunque, avvalersi degli Uffici territorialmente interessati sui luoghi di fornitura per lo svolgimento delle attività di verifica “con accesso” presso gli operatori, ai sensi degli artt. 18, co. 2, e 58, co. 4, del D. Lgs. n. 504/1995.

Coerentemente a quanto indicato nel “QUADRO X”, il “QUADRO Q” (per la dichiarazione di energia elettrica) e il “QUADRO L” (per la dichiarazione del gas naturale) conterranno il riepilogo della liquidazione dell’accisa per ciascun ambito territoriale, prevedendo quindi, per l’ambito territoriale di riferimento, l’aggregazione dell’accisa (rigo Q1 per l’energia elettrica, righi L1 e/o L6 per il gas naturale) liquidata nei prospetti di liquidazione provinciali e l’indicazione delle rate di acconto per l’anno 2022.

Gli importi inseriti, nei righi Q4, L4 e L9 relativi al “conguaglio a credito” per un determinato ambito per l’anno 2021, pertanto, saranno determinati dalla sommatoria degli importi riportati, rispettivamente, nei righi X4 per l’energia elettrica e X4 e X9 per il gas naturale presenti nei quadri X delle province appartenenti al medesimo ambito territoriale.

Nei citati quadri Q e L, in coerenza con quanto sopra rappresentato, solo per la dichiarazione 2022 (anno d’imposta 2021) i campi relativi al conguaglio a debito non dovranno essere compilati perché presenti nel QUADRO X.

Nei quadri Q e L i sette ambiti territoriali verranno individuati con la dicitura: Ordinario, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano.

Si evidenzia che, nelle more della presentazione della dichiarazione per l’anno 2021, al fine del versamento delle rate per ambito dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022 dovrà prendersi a riferimento il rateo di acconto dovuto nel precedente anno, così come di consueto indicato nelle istruzioni relative alle dichiarazioni di consumo. Pertanto, nel caso di specie, atteso il passaggio dalla gestione provinciale a quella “per ambiti territoriali”, dovrà essere presa come riferimento la sommatoria delle rate provinciali di dicembre relative alle province ricomprese nei distinti ambiti territoriali.

Nessuna modifica, invece, interverrà nei quadri riferiti all’addizionale regionale per il gas naturale (ARISGAM e sostitutiva) della relativa dichiarazione, atteso che l’imposta regionale non sarà interessata dalla gestione per ambiti territoriali, trattandosi di tributo amministrato dagli stessi Enti destinatari.

Tanto si evidenzia nel far rinvio alle specifiche indicazioni che verranno diramate riguardo alla predisposizione delle dichiarazioni annuali relative al settore del gas naturale e dell’energia elettrica.

Con riferimento, infine, alle fattispecie esemplificate nell’Allegato 1 della circolare n. 29/2021, al fine di fornire un strumento di ausilio agli operatori economici, si rappresenta che nella sezione “pagamenti” del sito internet dell’Agenzia, sotto la voce “Energie e Alcoli” verrà reso disponibile un prospetto recante le sigle provinciali da indicare nel modello F24 accise in relazione alle varie ipotesi (sede legale nell’ambito ordinario o speciale e relative province di fornitura).

Note:

(1) Accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, verifica dei pagamenti, emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, gestione del contenzioso, attivazione della procedura di riscossione coattiva.

(2) L’eventuale spendita di un credito nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, maturato in un ambito diverso, farebbe venir meno i versamenti dell’accisa per la somma che si trasferisce, oggetto di compartecipazione.

Allegato 1

Esempio 1

Soggetto obbligato venditore che ha sede legale a ROMA che ha maturato crediti pregressi nelle contabilità provinciali tenute dagli Uffici delle dogane di: ROMA, ANCONA, FIRENZE, SIRACUSA, CATANIA e CAGLIARI.

Per i crediti maturati nelle contabilità già gestite rispettivamente dagli Uffici delle dogane di Roma, Ancona e Firenze, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica negli appositi righi 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021”, delle province di Roma, Ancona e Firenze la somma relativa a ciascuna provincia che intende trasferire presso la contabilità per l’ambito ordinario tenuta, per i corrispondenti capitoli, dall’Ufficio delle dogane di Roma, competente sulla sede legale del soggetto obbligato (articolo 3, comma 2, lett. a) della Determinazione n. 264785/RU del 23.07.2021).

Per i crediti maturati nelle contabilità già tenute rispettivamente dagli Uffici delle dogane di Siracusa e Catania, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica negli appositi righi 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” delle province di Siracusa e Catania, la somma relativa a ciascuna provincia da trasferire presso la contabilità tenuta, per i corrispondenti capitoli, dall’Ufficio delle dogane di Palermo che, in quanto capoluogo di regione, è competente alla tenuta della contabilità per l’ambito speciale Sicilia (articolo 3, comma 2, lett. b) della Determinazione n. 264785/RU del 23.07.2021) relativa alle forniture effettuate nella regione autonoma Siciliana dal soggetto obbligato che ha sede legale in un ambito diverso (nel caso di specie, Roma).

Per i crediti maturati nella contabilità già tenuta dall’Ufficio delle dogane di Cagliari, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica nell’apposito rigo 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” della provincia di Cagliari, la somma relativa a tale provincia da trasferire presso la contabilità tenuta, per i corrispondenti capitoli, dal medesimo Ufficio di Cagliari che, in quanto capoluogo di regione, è competente alla tenuta della contabilità per l’ambito speciale Sardegna (articolo 3, comma 2, lett. b) della Determinazione n. 264785/RU del 23.07.2021) relativa alle forniture effettuate nella regione autonoma Sardegna dal soggetto obbligato che ha sede legale in un ambito diverso (nel caso di specie, Roma).

Esempio 2

Soggetto obbligato venditore che ha sede legale a GORIZIA che ha maturato dei crediti nelle contabilità provinciali tenute dagli Uffici delle dogane di: TRIESTE, FIRENZE, ANCONA, TRENTO, CATANIA, PALERMO.

Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia la propria sede legale in una regione a Statuto speciale o in una Provincia autonoma, è prevista, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Determinazione n. 264785/RU del 23.07.2021, la tenuta di due distinte contabilità (una per le forniture effettuate nell’ambito speciale in cui insiste la sede legale e un’altra per le forniture effettuate nell’ambito ordinario) da parte dell’Ufficio che ha competenza territoriale sulla sede. Pertanto:

— per i crediti maturati nella contabilità già tenuta dall’Ufficio delle dogane di Trieste, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica nell’apposito rigo 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” della provincia di Trieste, la somma relativa a tale provincia da trasferire presso la contabilità tenuta, per i corrispondenti capitoli, dall’Ufficio delle dogane di Gorizia, competente sulla sede legale del soggetto obbligato;

— per i crediti maturati nelle contabilità già tenute rispettivamente dagli Uffici delle dogane di Firenze e Ancona il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica negli appositi righi 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” delle provincie di Firenze e Ancona, la somma relativa a ciascuna provincia da trasferire presso la specifica contabilità tenuta, per i corrispondenti capitoli, dall’Ufficio delle dogane di Gorizia, dedicata alla contabilizzazione dell’accisa relativa alle forniture effettuate dal soggetto obbligato nell’ambito ordinario;

— per i crediti maturati nella contabilità già tenuta dall’Ufficio delle dogane di Trento, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica nell’apposito rigo 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” della provincia di Trento, la somma relativa a tale provincia da trasferire presso la contabilità tenuta, per i corrispondenti capitoli, dal medesimo Ufficio di Trento che è competente per l’ambito speciale relativo alla Provincia autonoma di Trento relativamente alle forniture effettuate nella Provincia medesima dal soggetto obbligato che ha sede in un ambito diverso (nel caso di specie, Gorizia);

– per i crediti maturati nelle contabilità già tenute dagli Uffici delle dogane di Catania e Palermo, il soggetto obbligato venditore dovrà indicare, per l’energia elettrica negli appositi righi 5, e per il gas naturale negli appositi righi 5 e 10 del rispettivo QUADRO X, “credito pregresso non utilizzato al 31.12.2021” delle province di Catania e Palermo, la somma relativa a ciascuna provincia da trasferire presso la contabilità tenuta dall’Ufficio delle dogane di Palermo che, in quanto capoluogo di regione, è competente alla tenuta, per i corrispondenti capitoli, della contabilità per l’ambito speciale relativamente alle forniture effettuate nella regione autonoma Siciliana dal soggetto obbligato che ha sede in un ambito diverso (nel caso di specie, Gorizia).

Si anticipa la nuova formulazione dei quadri di riepilogo e saldo dell’accisa delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale per l’anno 2021

RIEPILOGO E SALDO DELL’ACCISA