L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, ha fornito i chiarimenti inerenti all’applicazione della modifica, disposta dall’articolo 58 del D.L. n. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, prevede che, a decorrere dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge), riguardante la misura del versamento degli acconti dell’IRPEF, IRES, IRAP e delle altre imposte per i contribuenti soggetti agli ISA. La norma in commento ha statuito una diversa ripartizione dei versamenti degli acconti delle imposte, non più il 40% per la prima rata e 60% per la seconda rata, suddividendo l’importo dovuto per gli acconti in due rate di pari importo.
La norma in commento prevede che “fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”
In base al richiamo ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 operato dall’articolo 58 del D.L. 124/2019 la modifica interessa solo i soggetti per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019. Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Si ritiene, in attesa di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, che la nuova ripartizione delle rate del versamento degli acconti trovi applicazione anche nei confronti di coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, per quanto concerne l’ambito oggettivo, ritiene che la nuova misura degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
- alla cedolare secca sul canone di locazione di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011;
- sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) di cui all’art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011.
Nella risoluzione in commento viene precisato che per i citati soggetti ISA gli effetti della modifica per il periodo di imposta 2019:
– resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
– la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
– in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90%.