L’acconto IMU per il 2024 va pagato entro il 17 giugno 2024 (poiché il 16 giugno cade di domenica).

Il primo acconto dell’IMU può essere calcolato:

  •  applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per il 2023;
  •  versare la metà di quanto pagato l’anno scorso.

Inoltre è possibile effettuare anche il pagamento dell’intero importo per l’anno 2024.

I comma da 738 a 770 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

Il decreto del Ministero delle Finanze del 7 luglio 2023, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, “Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni potranno diversificare le aliquote” ha previsto che a partire dal 2025 i comuni possono stabilire proprie aliquote, diverse da quelle stabilite dalla legge per i seguenti immobili:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo catastale D).

Soggetti obbligati:

  • Proprietari di immobili (inclusi usufruttuari, possessori di diritto d’uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
  • Genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, in quanto titolare del diritto reale di abitazione.
  • Concessionari di aree demaniali.
  • Locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (anche in costruzione o in corso di costruzione).

Non sono obbligati al pagamento dell’IMU i seguenti soggetti:

  • l’inquilino dell’immobile;
  • il nudo proprietario, quando sull’immobile c’è un usufrutto;
  • la società di leasing concedente;
  • il comodatario;
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile;
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.

Esenzione ed agevolazioni IMU 

il tributo non è dovuto per gli immobili:

  • posseduti dagli enti non profit che hanno concesso in comodato l’immobile a un altro ente non commerciale, purché tra i due enti sussista un collegamento funzionale o strutturale;
  • posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività elencate dalla norma di legge, vale a dire le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali;
  • posseduti ed utilizzati come abitazione principale, ossia l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, non è soggetta a IMU, a patto che non sia classificata come categoria catastale A/1, A/8 o A/9, ai quali è riconosciuta una detrazione d’imposta;
  • pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito a prima casa;
  • adibiti a casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, assimilata con norma di legge all’abitazione principale;
  • per il genitore affidatario dei figli per la casa familiare assegnata con provvedimento del giudice, che è stata assimilata con norma di legge all’abitazione principale;
  • per i terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
  • riduzione del tributo gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato;
  • gli immobili occupati abusivamente che non sono nella disponibilità del titolare, purché il titolare dell’immobile è tenuto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria per violazione di domicilio o per occupazione di terreni e edifici, reati previsti dagli articoli 614 e 633 del codice penale, o a intraprendere un’azione penale per occupazione abusiva. Inoltre deve informare il comune sullo stato dell’immobile e deve provare il possesso dei requisiti per essere esonerato dal versamento;
  • per le abitazioni locate a canone concordato è prevista una riduzione parziale dell’IMU nella misura del 25 per cento;
  • gli immobili posseduti da Stato, comuni, regioni, province, comunità montane, consorzi fra detti enti ed enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9.

Modalità di pagamento

Il pagamento dell’acconto IMU va effettuato utilizzando il modello F24, compilato nella sezione Enti locali, o modello F24 semplificato indicando:

  • codice catastale del Comune nel quale sono ubicati gli immobili;
  • codice tributo;
  • barrare la casella “acconto”;
  • numero degli immobili oggetto di versamento; anno di riferimento;
  • importo a debito da versare.

L’importo dell’IMU può essere compensato con i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per i non titolari di partita iva, e dalla dichiarazione dei redditi o altre dichiarazioni, per i titolari di partita iva.

Ogni Comune ha facoltà di stabilire l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto o non sono effettuati rimborsi. In mancanza di delibera, l’importo minimo è fissato ex legge in € 12.