Per gli Acconti IRPEF, IRES ed IRAP si avvicina la scadenza del pagamento per i soggetti obbligati a tele adempimento. Infatti il prossimo 30 novembre scade il termine per i contribuenti  tenuti ad  eseguire il pagamento dell’unica o della seconda rata dell’acconto per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP oltre alla cedolare secca e contributi previdenziali per l’anno di imposta 2017. Per il pagamento della rata di acconto di novembre non è ammesso il pagamento rateale.

 Si rammenta che l’importo da pagare può essere determinato con il criterio “storico” o “previsionale”, tenendo conto in quest’ultimo caso del  nuovo principio di cassa o di registrazione  per le imprese minori in contabilità semplificata, secondo le modalità di seguito indicate:

  • Metodo storico: la determinazione dell’ammontare dell’acconto viene determinato sulla base di quanto pagato nel precedente periodo d’imposta al netto di detrazioni, ritenute, crediti d’imposta;
  • Metodo previsionale: la determinazione dell’ammontare dell’acconto viene determinato sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso;
  • Principio di cassa: per le imprese minori, nei cui confronti trova applicazione il principio di cassa, l’ammontare dell’acconto da versare viene determinato tenendo conto che il reddito è calcolato come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute. Per le predette imprese i ricavi, altri proventi, spese, versamenti effettuati e corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa (all’atto dell’effettiva percezione) e che, le rimanenze finali dovranno essere portate interamente in deduzione dal primo periodo di applicazione del regime, senza possibilità di rinvio ai periodi successivi.

Acconto IRPEF

L’ammontare dell’acconto IRPEF è statuito nella misura del 100 per cento dell’importo indicato alla voce “differenza” del Modello Redditi (in pratica alle imposte versate per l’anno 2016) ed il versamento dovuto, se l’importo delle imposte dovute per il 2016 sono state superiori a 51,65 euro, dovrà essere eseguito:

  • in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 (di cui la prima, nella misura del 40 per cento, entro i termini previsti per l’acconto IRPEF; la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre).

Acconto IRES

Lo stesso termine è applicabile alle persone giuridiche per il versamento dell’acconto di novembre dell’IRES, salvo che per le società, il cui esercizio sociale non corrisponde con l’anno solare, il cui undicesimo mese dell’esercizio sociale non corrisponde a novembre 2017. In tale ultima ipotesi, ovviamente, l’acconto dovrà essere versato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio sociale.

In particolare per i soggetti all’IRES, per i quali il mese di novembre 2017 rappresenta l’undicesimo mese dell’esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

L’acconto, inerente alla seconda o unica rata, nella misura del 100 per cento dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, ed è versato in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103,00.

Il versamento dovrà avvenire in due rate (salvo che la prima rata non sia inferiore a € 103) di importo pari :

  • per la prima, pari al 40 per cento dell’importo dovuto, entro il termine di versamento delle imposte a saldo;
  • per la seconda, relativa all’importo residuo, entro il termine dell’undicesimo mese del periodo di imposta.

L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo d’imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

Acconto IRAP

Le società di persone e gli enti a esse equiparati effettueranno il solo versamento dell’acconto IRAP (in base alle medesime regole valide per l’IRPEF) entro il 30 novembre, mentre l’IRPEF dovrà essere versata direttamente dai soci, a cui i redditi saranno imputati per trasparenza.

Acconto Cedolare Secca

Dal 2011 l’articolo 3 del D.Lgs. n.23/2011 ha introdotto la così detta “cedolare secca” (con aliquote del 10% o del 21%) applicabile da parte delle persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili ad uso abitativo

Per la cedolare secca l’acconto è determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno di imposta oggetto di dichiarazione: se l’importo dovuto è inferiore ad €. 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre, se tale importo è superiore si paga in 2 rate il 40% a giugno ed il 60% al 30 novembre.

Rigo RB11,

campo 3

AccontoMisuraTermine
Importo superiore a € 51,65 e inferiore a € 257,52Unica soluzione95%30/11/2017
Importo superiorea € 257,522 rate1° rata – 38% (40% di 95%) di rigo RB11, campo 330/6 prorogato al 20/07 per imprese e autonomi (ovvero 31/07-21/08 maggiorato di 0,4%)
2° rata – 57% di rigo RB11, campo 330/11/2017

Addizionale Regionale all’IRPEF

Tutti i contribuenti tenuti al pagamento dell’IRPEF sono obbligati, se la Regione di residenza ha deliberato in merito, al pagamento dell’acconto dell’addizionale Regionale IRPEF secondo le stesse modalità dell’IRPEF.

Acconto per le imprese che adottino il regime di cassa

Per le imprese ca cui risultano applicabile il regime di cassa previsto dall’art. 66, del DPR 917/86, potrebbe essere più vantaggioso l’applicazione del metodo previsionale, in particolare per quelle imprese che al 31 dicembre 2016 hanno rimanenze finali. Infatti per queste imprese occorre tenere conto della regola secondo cui le rimanenze finali al 31 dicembre 2016, devono essere considerate interamente in deduzione come costo all’inizio del successivo anno 2017 e non avranno alcun rilievo al 31 dicembre 2017. Pertanto ai fini della determinazione del reddito relativo a tale periodo di imposta, durante il quale ha trovato applicazione per la prima volta il principio di cassa per le imprese, il reddito sarà determinato considerando:

  1. il costo delle merci acquistate nell’anno;
  2. il costo delle merci già in magazzino al termine dell’anno precedente;
  3. i ricavi dell’anno tenendo esclusivamente in considerazione le somme effettivamente incassate.

Poichè in molti casi la deduzione delle rimanenze esistenti all’inizio del periodo di imposta in un’unica soluzione darà luogo ad un risultato di esercizio negativo  risulterà vantaggioso determinare gli importi dovuti a titolo di acconto non in base al precedente periodo di imposta, quindi secondo il metodo storico, ma considerando la perdita prevista relativa al successivo periodo di imposta 2017.

ACE -Aiuto alla Crescita Economica

Per le imprese che applicano l’ACE è importante prestare attenzione a quelle situazioni che potrebbero avere rilevanza sul versamento del secondo acconto 2017 a seguito del fatto che, oltre alla riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24%, c’è da rilevare che a far data dal 2017 l’ACE subisce un forte ridimensionamento a seguito del fatto che il coefficiente nozionale applicabile all’incremento patrimoniale scende dal 4,75 all’1,6%, obbligando al ricalcolo anche con il metodo storico.