L’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 ha introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti titolari di partita IVA, di versare entro il 27 dicembre di ogni anno di un acconto dell’Iva relativa all’ultimo periodo dell’anno:
- su base mensile (articolo 1, D.P.R. 100/1998 );
- su base trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 );
- su base “trimestrale per opzione” (articolo 7 D.P.R. 542/1999).
Il comma 4 dell’articolo 6 della legge n. 405/1990 prevede che il versamento dell’acconto IVA non debba essere eseguito qualora l’importo è inferiore a 103,29 euro.
Soggetti esonerati
Non sono soggetti all’obbligo del pagamento dell’acconto IVA i seguenti contribuenti:
- operano in regime di esonero per i produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 ;
- esercitano attività di intrattenimento in regime speciale ex articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- applicano il regime forfetario, di cui alla legge 398/1991, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1 – 2, D.L. 98/2011 );
- per i titolari di partita IVA che fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 190/2014;
- hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti Iva;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni attive applicando lo “split payment”.
Altre ipotesi di esonero
In considerazione dei diversi metodi di determinazione dell’acconto Iva previsti (storico, previsionale e analitico), non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2024, compreso il Gruppo Iva per il primo anno di adesione all’opzione (risposta ad interpello n. 859/2021 );
- hanno evidenziato un credito Iva nella liquidazione di dicembre 2023 (se “mensili”) o dell’ultimo trimestre 2023 (se “trimestrali per natura”), ovvero nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2023 (se “trimestrali per opzione”);
- prevedono di realizzare una eccedenza detraibile nella liquidazione di dicembre 2024 (se “mensili”) o dell’ultimo trimestre 2024 (se “trimestrali per natura”), ovvero nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2024 (se “trimestrali per opzione”).
Metodi di determinazione dell’acconto
L’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 prevede tre metodi per calcolare l’acconto IVA ed il soggetto passivo può scegliere uno dei seguenti:
- metodo storico (articolo 6, comma 2, L. 405/1990 );
- metodo previsionale (articolo 6, comma 2, L. 405/1990 );
- metodo analitico (articolo 6, comma 3-bis, L. 405/1990 ).
Metodo storico
Con il metodo “storico” il soggetto passivo determina l’acconto Iva in misura pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
L’aliquota dell’ 88% va applicata sull’ammontare dell’IVA, al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2023, risultante:
- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, per i soggetti IVA mensili
- dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente per i soggetti IVA trimestrali per natura ex art. 74 c. 4 del DPR 633/72
- dal saldo relativo all’anno precedente per i soggetti IVA trimestrali per opzione ex art. 7 del DPR 542/99.
Qualora vi siano state variazioni significative del volume d’affari rispetto all’anno precedente che comportano per il soggetto passivo Iva di transitare nel 2024:
- dal regime mensile al regime trimestrale, la base di calcolo dell’acconto Iva 2024 è pari all’ammontare dell’Iva versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 (compreso l’eventuale acconto), al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2023;
- dal regime trimestrale al regime mensile, la base di calcolo dell’acconto Iva 2024 è pari ad un terzo dell’Iva versata nell’ultimo trimestre 2023, compreso l’acconto (se trimestrali “per natura”), oppure un terzo dell’Iva versata nella dichiarazione annuale del 2023, compreso l’acconto (se trimestrali “per opzione”).
Metodo previsionale
Con il metodo “previsionale” è possibile calcolare l’acconto Iva, nella misura dell’aliquota dell’88%, sulla base della stima delle operazioni relative all’ultimo mese o trimestre del 2024.
Il suddetto metodo espone il soggetto passivo alla sanzione per carente o omesso versamento dell’anticipo Iva, qualora la liquidazione definitiva si chiuda con un debito Iva superiore alla previsione.
Metodo analitico
Con il metodo “analitico” l’acconto IVA è determinato in base alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino alla data del 20 dicembre.
Modalità di versamento
L’acconto IVA 2024 deve essere versato utilizzando il modello F24 in un unica soluzione ed utilizzando il codice tributo:
- 6013 per i soggetti IVA mensili
- 6035 per i soggetti IVA trimestrali.
Normativa di riferimento
Articolo 6 L. 405/1990;
Articolo 1, D.P.R. 100/1998,
Articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972;
Articolo 7 D.P.R. 542/1999;
Articolo 1, comma 471, L. 311/2004;
Articolo 36 D.P.R. 633/1972;
Articolo 13 D.Lgs. 471/1997;
Articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000
Documenti di Prassi
Risoluzione n. 16/E/2008;
Circolare n. 54/E/2005;
Circolare n. 40/E/1993;
Risposta interpello 350/2019;
Risposta interpello 859/2021