CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – Nota 05 dicembre 2019, n. 112
Accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie
il Consiglio Nazionale ha elaborato, anche d’intesa con l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), una bozza di libero accordo di collaborazione, che potrà siglare con i principali istituti bancari nazionali, per favorire l’assistenza degli Iscritti a favore delle piccole e medie imprese italiane nei programmi di sviluppo aziendale e di finanziamento.
In particolare, il Consiglio Nazionale, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale e delle proprie attività, intende valorizzare il ruolo professionale degli Iscritti e consentire alle piccole e medie imprese italiane clienti degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di avere a disposizione un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai partner bancari. In virtù dell’accordo in parola gli istituti di credito potranno esaminare tramite un canale dedicato le richieste di servizi e di prodotti bancari ricevuti dalle PMI mediante l’ausilio dei nostri Iscritti e potranno applicare condizioni agevolate.
Analogo accordo, che allego in bozza alla presente e che consente di superare i problemi riscontrati con l’OAM in alcuni territori, potrà essere siglato anche tra gli Ordini territoriali e le banche locali che vorranno aderire, non esistendo alcun vincolo di esclusiva tra le parti.
Ti informo, inoltre, che nelle prossime settimane sarà disponibile anche un fac simile di mandato che gli Iscritti potranno sottoscrivere con i loro clienti per lo svolgimento dell’attività di consulenza aziendale, con particolare riferimento all’analisi finanziaria dell’impresa. Nelle more dell’elaborazione del citato fac simile, Ti invito a definire l’oggetto dell’incarico professionale facendo riferimento a quanto riportato nel testo allegato alla presente informativa.
Allegato
Accordo di collaborazione
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
- Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito “Accordo”).
1.2 L’accordo supera e sostituisce qualsiasi contratto, accordo, offerta o intesa, scritta o verbale, intercorso in precedenza tra le Parti sullo stesso oggetto.
- Principi che regolano l’attuazione dell’Accordo
2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto derivante dall’Accordo deve intendersi dotato di spiccate caratteristiche fiduciarie e richiede un elevato grado di collaborazione tra le Parti medesime.
2.2. Conseguentemente le Parti si impegnano, tra l’altro, a:
– adoperarsi secondo diligenza, correttezza e buona fede per salvaguardare l’utilità reciproca;
– comunicarsi reciprocamente con tempestività le circostanze che per l’altra Parte possono essere rilevanti o utili per l’esecuzione dell’Accordo, incluse in special modo eventuali modifiche di carattere normativo e variazioni di prassi operative che implichino, in qualunque modo o forma, l’impossibilità o una qualche difficoltà di adempierla correttamente.
2.3. Le Parti si danno reciproca garanzia riguardo alla conformità dell’attività rispettivamente svolta a leggi, regolamenti, norme imperative, ordine pubblico del settore nel quale operano.
2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato con l’Accordo non può in alcun modo essere considerato, né da esse né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione, restando le Parti, l’una nei confronti dell’altra ed entrambe nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall’Accordo.
2.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente Accordo. Ciascuna Parte s’impegna a comunicare
prontamente all’altra ogni situazione dalla quale, a proprio giudizio, possa derivare un conflitto di interessi per lo svolgimento del presente Accordo. In tal caso le Parti, di comune accordo, apporteranno le modifiche all’Accordo che siano necessarie o opportune per la corretta gestione e l’attenuazione di tali conflitti di interesse.
- Oggetto
3.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti intendono regolare, come regolano, i loro reciproci rapporti, diritti ed obblighi relativamente alla loro collaborazione, in virtù della quale la Banca si dichiara disponibile ad esaminare tramite un canale dedicato le richieste di servizi e prodotti bancari ricevute dalle PMI mediante l’ausilio degli Iscritti e ad applicare condizioni agevolate rispetto a quelle abitualmente applicate sul mercato.
3.2. Resta inteso che in nessun caso l’Ordine e gli Iscritti, in forza del presente Accordo, potranno svolgere qualsiasi attività di segnalazione, mediazione creditizia, promozione, collocamento, intermediazione creditizia o finanziaria o comunque qualsiasi condotta che possa integrare il reato di abusivismo dell’attività di cui all’art. 140 bis TUB. In ogni caso la valutazione e la decisione circa la possibilità di richiedere prodotti e servizi forniti dalla Banca è rimessa in via esclusiva alle PMI.
3.3. Gli Iscritti che si avvarrano del presente Accordo prendono atto e si impegnano affinché che l’attività prestata non abbia ad oggetto la valutazione o la presentazione di un singolo prodotto di credito o servizio offerto dalla Banca, né possa consistere nell’illustrazione delle caratteristiche del medesimo, delle sue condizioni contrattuali, delle sue condizioni economiche, tassi, oneri o spese. Parimenti detta attività non potrà consistere in qualsivoglia tipologia di istruttoria sulle richieste di credito, neppure soltanto prodromica alla valutazione del merito creditizio, che ovviamente sarà di esclusiva competenza della Banca.
3.4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, gli Iscritti potranno illustare il contenuto del presente Accordo alle PMI e si impegnano ad assisterle nella preparazione e reperimento della documentazione necessaria per la richiesta dei servizi e prodotti individuati e ad accompagnare, laddove necessario, le PMI stesse presso la filiale o altro ufficio della Banca ove si intende aprire i rapporti.
3.5 A fronte delle attività sopra descritte che facilitano l’eventuale istruttoria e producono risparmi operativi per la Banca, quest’ultima procederà: i) ad esaminare le richieste effettuate dalle PMI (mediante l’ausilio degli Iscritti) attraverso un canale dedicato e veloce, nei termini e con le modalità descritte nell’allegato 1; ii) a proporre condizioni agevolate e convenienti ai citati soggetti in relazione alle condizioni normalmente applicate dalla Banca alla propria clientela, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, nei termini e con le modalità descritte nell’allegato 1.
- Impegni e obblighi dell’Ordine
4.1. L’Ordine si impegna a:
- a) informare gli Iscritti in merito all’Accordo raggiunto con la Banca e ai contenuti dello stesso nonché in relazione all’eventuale scioglimento dello stesso;
- b) fare in modo che gli Iscritti svolgano le attività oggetto del presente Accordo in ossequio allo stesso e alla normativa di riferimento pro tempore applicabile e con il consono livello di diligenza professionale. Inoltre l’Ordine avrà cura di richiamare gli Iscritti al rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e all’osservanza dei consoni livelli di diligenza professionale nelle attività che dovessero essere coinvolti in virtù del presente Accordo.
- Impegni e obblighi della Banca
5.1 La Banca si impegna ad esaminare le richieste effettuate dalle PMI ed a proporre soluzioni agevolate e convenienti ai citati soggetti nei termini e con le modalità previste nell’art. 3 e nell’allegato 1, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.
5.2. La Banca è direttamente responsabile nei confronti delle PMI per l’attività da essa svolta e dei servizi resi.
5.3. La Banca garantisce che i propri dipendenti, collaboratori, addetti e incaricati agiscono nei limiti e nel rispetto del presente Accordo e garantisce della loro competenza, serietà ed onestà. La Banca risponde direttamente dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori, addetti ed incaricati.
5.4. Pur mantenendo la propria indipendenza organizzativa e funzionale, la Banca si impegna a prestare l’attività con efficienza e diligenza, avvalendosi della propria professionalità e competenza, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Accordo e dalla normativa di riferimento. Deve, inoltre, svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.
- Durata dell’Accordo e recesso
6.1. L’Accordo è a tempo indeterminato ed inizia a decorrere dalla conclusione dello stesso, salvo recesso da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
- Assenza di corrispettivi
7.1. Nessun corrispettivo è previsto a carico ed a favore da una Parte all’altra Parte in relazione alle attività intraprese ed effettuate sulla base del presente Accordo.
7.2. Ciascuna Parte si farà carico delle proprie ed eventuali spese, competenze, oneri, sostenuti, anche di natura fiscale ed anche in ragione dell’attività svolta per conto di ciascuna delle medesime da propri legali e/o consulenti.
- Comunicazioni
8.1. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, ai seguenti recapiti:
– Banca […]
con sede in […]
indirizzo PEC […]
alla cortese attenzione del Dott. […]
– Ordine
[…]
indirizzo PEC […]
alla cortese attenzione del Dott. […]
8.2. Ogni modifica ai recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. In assenza di tale comunicazione, le comunicazioni effettuate all’indirizzo che risulta nel precedente comma si considereranno validamente effettuate.
- Esclusiva
9.1. L’incarico non comporta obblighi di esclusiva tra le Parti.
9.2. Le Parti saranno pertanto libere di stipulare con altri soggetti accordi identici o similari al presente, alle condizioni che riterranno tempo per tempo più opportune.
- Riservatezza e privacy
10.1. Le Parti si obbligano a osservare la più stretta riservatezza, segretezza e confidenzialità dei dati, delle notizie, delle informazioni e delle circostanze relative a ciascuna di esse e alle rispettive attività di cui vengano a conoscenza in occasione o comunque in dipendenza dell’esecuzione del presente Accordo, impegnandosi a non comunicare tali dati, notizie, informazioni e circostanze a soggetti diversi da quelli autorizzati dalla Parte cui si riferiscono.
10.2. Resta inteso che le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679. Le Parti si impegnano ad eseguire ogni attività di loro competenza nel rispetto del richiamato regolamento.
10.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che hanno letto e compreso le rispettive informative in materia di trattamento dei dati personali di cui agli allegati 2 e 3. 10.4. Le Parti si terranno reciprocamente indenni da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa che fosse da chiunque avanzata per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale violazione degli accordi regolati nel presente articolo, tenendo a proprio carico ogni onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare.
- Marchi e segni distintivi
11.1. Ciascuna Parte resta esclusivamente titolare del diritto di utilizzare il proprio marchio e qualunque altro segno distintivo. Entrambe le Parti si impegnano quindi a non utilizzare il marchio e i segni distintivi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di questa.
- Modifica dell’Accordo – Invalidità
12.1. La modifica delle clausole del presente Accordo potrà avvenire solo di comune accordo tra le Parti e in forma scritta, a pena di invalidità.
12.2. Le disposizioni legislative e/o regolamentari eventualmente introdotte nell’ordinamento nazionale nel periodo di validità dell’Accordo ed incompatibili con la stessa, produrranno automaticamente effetto a valere sulla medesima, ancorché non si siano ancora perfezionate le modifiche e/o integrazioni all’Accordo stessa ad iniziativa delle Parti.
12.3. L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola del presente Accordo non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di esso. Le Parti si impegnano a procedere d’intesa al più presto alla modifica, sostituzione, integrazione o sanatoria della clausola invalida.
- Legge applicabile e foro competente
13.1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
13.2. Le Parti convengono che per tutte le controversie connesse, conseguenti o derivanti dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di___________.
- Miscellanea
14.1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse e che quindi alla stessa non si applicano gli artt. 1341 e 1342 c.c.
14.2. L’eventuale nullità, giudizialmente accertata, di una o più delle clausole di cui all’Accordo non implica la nullità dell’intero Accordo, né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.
14.3 L’Accordo non può essere ceduto a terzi in assenza di previo accordo scritto tra le Parti. Sono fatte salve le operazioni di cessione di azienda o di ramo di azienda, le fusioni, le scissioni e le altre operazioni societarie straordinarie che comportino la cessione dell’Accordo.
Data e luogo
Firma del legale rappresentante dell’Ordine
__________________
Firma del legale rappresentante della Banca
__________________
ALLEGATO 1
ELENCO FILIALI/UFFICI OPERATIVI DELLA BANCA A DISPOSIZIONE DELLE PMI […]
– TERMINI E MODALITA’ PER L’ATTIVAZIONE DEL CANALE DEDICATO
- Richiesta di appuntamento attivata dal professionista in nome e per conto della PMI (con apposita autorizzazione), mediante email all’indirizzo dedicato: […]
- Al ricevimento della email e comunque entro 1 (uno) giorno lavorativo, il soggetto preposto della Banca provvederà a fissare un appuntamento presso la filiale dove la PMI intrattiene i rapporti. Qualora si trattasse di PMI nuova cliente, l’appuntamento sarà fissato presso la filiale scelta dalla PMI tra quelle elencate nella tabella sopra riportata, da indicarsi nella email inviata dal professionista all’indirizzo dedicato. Il soggetto preposto indicherà al professionista ed alla PMI il set documentale necessario per presentarsi all’incontro.
- All’appuntamento la PMI sarà accompagnata dal professionista il quale agirà nel rispetto della normativa di riferimento e del Libero accordo di collaborazione, con particolare riferimento al disposto dell’art. 3, commi 2 e 3.
- La Banca si impegna a fornire al cliente e al professionista autorizzato una risposta circa l’esito della richiesta entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna di tutta la documentazione utile per l’istruttoria della pratica. La Banca segnalerà tempestivamente alla PMI e al professionista quei casi in cui, a causa della necessità di effettuare valutazioni più complesse e/o approfondite, si potrebbe verificare il superamento del succitato periodo massimo.
– CONDIZIONI DI VANTAGGIO PRATICATE DALLA BANCA
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