ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Il D.Lgs. n. 169 del 2007 ha sostituito con un nuovo testo l’articolo 182-bis, originariamente inserito nella L.F. ad opera del DL n. 35 del 2005.
Si precisa che la nuova norma, per effetto dell’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 169 del 2007, è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e si applica “alle procedure concorsuali … aperte successivamente” a tale data.
Il primo comma del vigente articolo 182-bis prevede che l’imprenditore in crisi può domandare, depositando la documentazione richiesta dall’articolo 161, “l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”.
Con l’istituto in esame il legislatore ha inteso valorizzare il ruolo dell’autonomia privata nella gestione della crisi dell’impresa, mediante la previsione di una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale.
Più specificamente, gli accordi di ristrutturazione sono caratterizzati da due fasi: la prima, a carattere stragiudiziale, nella quale il debitore e i creditori pervengono ad un accordo sul risanamento dell’impresa mediante un regolamento consensuale della situazione debitoria; la seconda, a carattere giudiziale, nella quale l’accordo raggiunto, pubblicato nel registro delle imprese al fine di consentire la formulazione di eventuali opposizioni, è soggetto alla procedura di omologazione.
Stante il carattere contrattuale dell’accordo, il regolamento in esso previsto vincola esclusivamente i creditori che vi abbiano aderito. Per quanto concerne, invece, i creditori che non hanno aderito all’accordo, l’articolo 182-bis della L.F. prevede, come requisito di attuabilità dell’accordo stesso, la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, vale a dire per l’intero ed alla relativa scadenza, escludendo in tal modo qualsiasi effetto remissorio del loro credito.
La percentuale minima del sessanta per cento dei crediti, indicata dalla norma come condizione per la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, va calcolata sull’intera esposizione debitoria dell’imprenditore, compresi i crediti garantiti da diritto di prelazione, e si riferisce non al numero dei creditori, ma alla complessiva entità dei crediti.
Rispetto al testo precedentemente in vigore, il primo comma dell’articolo 182-bis reca modifiche in merito ai requisiti che deve possedere l’esperto chiamato a redigere la relazione in ordine alla fattibilità dell’accordo. Come previsto anche dal nuovo secondo comma dell’articolo 160, la disposizione in commento richiede che il professionista incaricato, oltre a possedere le caratteristiche indicate dall’articolo 28, lettere a) e b) della L.F., debba essere iscritto nel registro dei revisori contabili.
Come detto, l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. Si apre così la fase più propriamente giudiziale della procedura in esame, quella del procedimento di omologazione, nel corso della quale il Tribunale effettua un controllo di legalità e correttezza della procedura seguita ma anche della concreta attuabilità dell’accordo, in particolare in relazione al regolare pagamento dei creditori estranei, ovvero decide sulle opposizioni formulate dai creditori e da ogni altro interessato entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.
Alla omologazione il Tribunale procede, decise le eventuali opposizioni, in camera di consiglio con decreto motivato, reclamabile alla Corte d’appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Il terzo comma del nuovo articolo 182-bis stabilisce, nelle more del procedimento di omologazione e comunque per sessanta giorni dalla pubblicazione dell’accordo, la sospensione automatica degli atti esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del debitore.
In proposito, la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 169 del 2007 precisa che “La protezione automatica del patrimonio del debitore risulta funzionale all’attuazione dell’accordo e, in particolare, alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Si è voluto in questo modo ovviare ad una delle questioni che maggiormente potevano avere reso poco conveniente la presentazione di un accordo di ristrutturazione, al fine di rendere più agevole l’utilizzazione di un istituto che non ha avuto, ad oggi, la diffusione auspicata”.
Occorre infine sottolineare che, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera e) della L.F., non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della L.F.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83 - Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20…
- Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 4622 depositata il 21 febbraio 2024 - Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di…
- Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti - Provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 dell'Agenzia delle Entrate
- Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 1942 - Avvenuta omologazione - Modifiche successive - Ulteriore falcidia del debito - Scrittura privata iscritta nel Registro delle imprese ma non omologata - Maggiore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2022, n. 34036 - La fusione di società realizza una successione a titolo universale, corrispondente a quella mortis causa, con la conseguenza che il soggetto risultante dalla fusione (per incorporazione)…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20792 - La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…