Accordo del 19 ottobre 2017 CCNL Dirigenti (agricoltura): accordo di rinnovo
COSTITUZIONE DELLE PARTI
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di ottobre, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Corso Vittorio Emanuele n. 101.
tra:
– Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura);
e
– Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia;
– Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.;
si è convenuto di rinnovare il C.C.N.L. per i Dirigenti dell’Agricoltura dell’8 luglio 2013.
I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 3 pagine, riguardano le seguenti materie:
– Retribuzione (art. 8);
– Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione (art. 35);
– Decorrenza e durata (art. 38).
Le parti si riservano di valutare, entro la scadenza prevista per il rinnovo del prossimo biennio economico, l’opportunità di disciplinare il contributo di assistenza contrattuale per la categoria dei dirigenti agricoli.
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 30 giugno 2018.
Art. 8
RETRIBUZIONE
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2017-2018, del seguente importo:
a) con decorrenza 1° novembre 2017 di € 115,00 (1)
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a euro 4.250,00 con decorrenza 1° novembre 2017.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.
In tal caso il datore di lavoro ha diritto di operare una trattenuta mensile a carico del dirigente pari a € 15,00 mensili.
Tale trattenuta è effettuata mensilmente all’atto del pagamento della retribuzione.
I generi in natura eventualmente forniti dall’azienda sono valutati in base ai prezzi fissati dalle mercuriali della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per le vendite all’ingrosso franco azienda, al momento del prelevamento.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l’azienda nel caso non vi risieda. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dall’azienda, ma dallo stesso dirigente, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e dovrà essere concordato direttamente tra datore di lavoro e dirigente, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe stabilite dall’Automobile Club d’Italia (ACI) per il costo chilometrico riferito al mezzo stesso.
Sia la retribuzione che l’eventuale compenso di cui al comma precedente, sono corrisposte con mensilità posticipate.
______________
(1) L’aumento di cui alla lett. a) incide sullo stipendio base mensile fissato nell’art. 8 del precedente CCNL 8 luglio 2013 come integrato dall’accordo biennale del 4 novembre 2015.
Art. 35
RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 60,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave dolo.
Art. 38
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2020, salvo le specifiche decorrenze indicate nei singoli articoli.
Quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2018.
Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata a.r. almeno 4 mesi prima della scadenza.
Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuta una nuova regolamentazione collettiva.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte due mesi prima della scadenza.
La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.
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