Accordo del 21 novembre 2012 CCNL Turismo Confcommercio: intervalli di tempo nei contratti a termine

 premessa

Costituzione Delle Parti

Il 21 novembre 2012, in Roma,

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – Federalberghi;

la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE;

la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo – FIAVET;

la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Aria Aperta – FAITA;

con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese – CONFCOMMERCIO imprese per l’Italia;

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – FILCAMS CGIL;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL;

l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS – UIL;

Parte 1

Testo Dell’accordo

visti

– l’accordo del 12 giugno 2008 e il C.C.N.L. Turismo del 20 febbraio 2010;

– la legge 28 giugno 2012, n. 92 e la legge 7 agosto 2012, n. 134;

considerati

– l’andamento strutturalmente irregolare e discontinuo della domanda di servizi turistici;

– l’esigenza di preservare la professionalità e l’occupabilità dei lavoratori assunti a tempo determinato;

– quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge concernenti la disciplina della durata dell’intervallo tra un contratto a termine e il successivo, che affidano alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali ed aziendali;

stabiliscono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale,

che l’intervallo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.

Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare le condizioni dell’eventuale continuità applicativa dell’intesa.

Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Turismo, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.