AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 novembre 2021, n. 776
Articolo 27, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012. Accordo di “work for equity” con una start up innovativa
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.R.L. (di seguito, “la società” o “l’istante”) rappresenta quanto segue.
La società nel corso del 2020 ha fornito servizi di consulenza di comunicazione ad una società cliente, la quale risulta iscritta al registro speciale della camera di commercio delle società “start up innovative”.
In relazione a tale prestazione, le due società, la prestatrice e la committente, hanno stipulato un accordo di “work for equity”, in forza del quale la società interpellante ha ricevuto come corrispettivo della prestazione di servizi una quota di partecipazione della società committente (cd. “quota di nuova emissione”) di valore pari a quello del servizio fornito (valore certificato da perizia ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile).
Tanto premesso, l’istante chiede se le prestazioni sopradescritte rese nei confronti della start up innovativa, in adesione di un accordo di work for equity, possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, e, in particolare, se la quota di partecipazione ricevuta a fronte della prestazione effettuata nei confronti della società committente debba concorrere o meno alla formazione del proprio reddito complessivo, stante il richiamo operato dalla norma all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che quanto ricevuto a fronte delle prestazioni di consulenza effettuate nei confronti della società cliente (emittente quote di nuova emissione) in adesione di un accordo di “work for equity” non debba concorrere alla formazione della base imponibile, ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del decreto legge n. 179 del 2012.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei presupposti e dei requisiti necessari per accedere alla misura agevolativa in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. In particolare, non è oggetto dell’interpello in esame la valutazione in ordine alla riconducibilità della prestazione svolta dall’istante a favore della start up nell’ambito di “servizi di consulenza altamente qualificati”.
Il decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 maggio 2019 e con decreto interministeriale del 28 dicembre 2020.
L’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33), ha esteso larga parte delle misure già previste in favore delle start up innovative alle Piccole e Medie Imprese Innovative.
Tra gli interventi previsti a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati, il decreto legge n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (“work for equity”).
In particolare, il comma 4 del suddetto articolo 27 dispone che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”.
Il successivo comma 5 dispone che ” Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.
Le misure previste dall’articolo 27 sono finalizzate a favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati.
In merito, la circolare n. 16/E dell’ 11 giugno 2014, al paragrafo 4, richiama la relazione illustrativa, che chiarisce che la disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 10/E del 16 marzo 2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese. Il citato documento di prassi richiama ulteriormente la relazione illustrativa, specificando che “tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari”.
La suddetta circolare precisa altresì che “Diversamente il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti. Per effetto del comma 5 dell’articolo 27, infatti, “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili”.
In sostanza, il soggetto che apporta “opere e servizi, inclusi quelli professionali” ricevendo in cambio partecipazioni in start up innovative, sospende la tassazione di tale reddito fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione, come previsto dal comma 5 del medesimo l’articolo 27.
Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 27, la disposizione di cui al comma 4 non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti.
Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare n. 16/E del 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.
Quanto sopra chiarito in linea generale, si ritiene che, in presenza di prestazioni di servizi in linea con i requisiti sopra descritti (elemento che si ribadisce non essere oggetto del presente interpello) la società istante possa beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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