Accordo per il rinnovo del CCNL Artigiani del Legno, Arredamento, Mobili dell’11 ottobre 2007 e del CCNL Escavazione, Lapidei del 30 ottobre 2007 – Verbale di accorpamento contrattuale
ACCR 27-01-2011
Parte 1
Accordo Per Il Rinnovo Del Ccnl Area Legno Lapidei – Costituzione Delle Parti – Accorpamento Contrattuale – Premessa – Durata E Scadenza
Addì 27 gennaio 2011
tra le associazioni artigiane:
CONFARTIGIANATO LEGNO E ARREDO
CONFARTIGIANATO MARMISTI
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CASARTIGIANI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FeNEAL
FILCA – CISL
FILLEA – CGL
Si stipula il seguente Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL Legno, Arredamento, Mobili dell’11 ottobre 2007 e del CCNL Escavazione, Lapidei del 30 ottobre 2007, convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengano accorpati in un unico Contratto Nazionale denominato CCNL Area Legno Lapidei.
Accorpamento contrattuale
Le parti stabiliscono che con l’accorpamento del CCNL Legno, Arredo, Mobili e del CCNL Escavazione e Lapidei nel nuovo CCNL Area Legno – Lapidei i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che applicano uno dei suddetti contratti continueranno ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali, eccezion fatta per gli istituti previsti dalla presente intesa che si applicano ai rapporti dì lavoro dei dipendenti di entrambi i settori, fatte salve specifiche diverse previsioni.
Premessa
A seguito della stesura del testo, il CCNL Area Legno – Lapidei sarà così composto:
– una “Parte comune” divisa in due sezioni “Relazioni sindacali e Bilateralità” e “Disciplina del rapporto di lavoro” nella quale dovranno rientrare tutti quegli istituti che sono identici nelle singole discipline contrattuali (ex CCNL di settore);
– una “Parte speciale” nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
Durata e scadenza
Le parti, in considerazione della fase di transizione, convengono che il presente CCNL scadrà il 31 dicembre 2012.
Il CCNL ha durata triennale.
Di norma la contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del triennio.
Sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste dal presente accordo per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Parte 2
Sfera Di Applicazione – Dichiarazione Delle Parti Per La Definizione Del Comparto Restauro Artistico
Nuovo articolo – Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.
Settore Legno, Arredamento e Mobili
Il presente CCNL si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all’uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
– bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
– carpentieri;
– carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
– cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuoiai, pallets e contenitori;
– corniciai;
– costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
– doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
– ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
– aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo;
– per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;
– per la nautica anche da diporto;
– arredo urbano;
– per i giardini, parchi giochi, piscine;
– per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere,
– produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
– intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
– fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
– addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
– laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
– oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
– laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
– modellisti in legno e lucidatori;
– sediai e fustai, produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
– articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico – sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
– infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
– oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
– segherie, segagione legna e taglialegna;
– cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere;
– costruttori/produttori di:
– mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell’imbottito;
– mobili e elementi di arredo vari;
– mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
– mobili e accessori per la nautica;
– mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
– di elementi di arredo ligneo urbano;
– nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;
– pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
– costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
– progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
– progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
– trattamento e conservazione del legno;
– produzione di sarcofaghi;
– produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
1. marmo;
– alabastro;
– granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.;
– travertino;
– ardesie;
– pietre silicee;
– pietre calcaree;
– tufi;
– altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l’eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti;
g) produzione e lavorazione di manufatti in cemento;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti), ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.
Dichiarazione delle parti
Le parti concordano, entro due mesi dalla firma del presente accordo, di incontrarsi per definire la collocazione contrattuale del comparto del Restauro artistico, tenendo conto delle esigenze emerse nella trattativa di riconsiderare l’attuale sfera di applicazione del presente CCNL sulla base delle specifiche necessità delle Imprese artigiane e PMI definite del “Restauro artistico” ai sensi della normativa vigente.
A tal proposito le parti individuano la prima data utile nel 15 marzo 2011.
Parte 3
Sistema Informativo E Osservatorio Nazionale
Nuovo articolo – Sistema informativo e Osservatorio nazionale.
In aggiunta ai compiti già previsti dagli Osservatori le parti convengono di affidare al nuovo Osservatorio i seguenti e ulteriori compiti:
– la definizione di politiche di settore tese alla valorizzazione della filiera, attraverso un processo di crescita della lavorazione delle pietre estratte sul territorio nazionale;
– individuare azioni tese ad implementare l’attività dei distretti di settore, al fine di diffondere i modelli organizzativi e operativi migliori;
– incentivare l’uso di materiali locali in ambito di ristrutturazione di opere pubbliche ed arredi urbani, anche attraverso un forte coinvolgimento della domanda pubblica;
– la predisposizione di analisi e progetti per lo sviluppo dell’artigianato artistico e della pietra naturale al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del settore, creare opportunità alle nuove generazioni di accesso a questo mondo, favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane.
Commissione nazionale paritetica – CPN
Le parti convengono che entro due mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l’effettiva funzionalità della Commissione.
Parte 4
Contratto A Tempo Determinato
Nuovo Articolo – Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, anche in relazione alla direttiva CE 99/70, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di personale assente per malattia superiore a 2 mesi, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi;
2) per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3) punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presentì nella normale produzione;
6) esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle in forza in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro di quest’ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L’affiancamento potrà avere una durata massima complessiva di 3 mesi.
Qualora l’assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all’affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
b) Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo.
c) Nella contrattazione collettiva regionale potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso al contratto a tempo determinato.
d) Ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs. 368 del 2001 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Superato tale periodo, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, del D.Lgs. 368 del 2001, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 5, del D.Lgs. 368 del 2001.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 247/2007, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima dì 8 mesi a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
Parte 5
Classificazione Del Personale
Classificazione del personale
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica istituita dalle Parti elaborerà i profili professionali dei settori: cemento; calce; gesso; malte; laterizi.
A tal fine le parti individuano quale prima data utile il 16 marzo 2011.
Parte 6
Conciliazione Dei Tempi Di Vita E Di Lavoro
Articolo nuovo – Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le parti si incontreranno, anche in sede di contrattazione collettiva di secondo livello, per valutare possibili soluzioni al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 53/2000.
Parte 7
Lavoratori Immigrati
Articolo nuovo – Lavoratori Immigrati
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il periodico rientro dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore di lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative nonché i picchi di attività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL maturati.
Per i lavoratori immigrati che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi Paesi di origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro il certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.
Le parti convengono di incontrarsi all’inizio di ogni anno a livello regionale per:
– esaminare l’andamento occupazionale dei lavoratori immigrati sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
– seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori
Parte 8
Apprendistato Professionalizzante – Età Di Assunzione
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – Settore Legno e Settore Lapidei
Art. 2 – Età di assunzione (integrazioni)
Dopo il secondo comma dell’art. 2 “Età di assunzione” è aggiunto il seguente comma:
“Ai sensi dell’art. 49, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età”.
Parte 9
Computo Dei Periodi Di Sospensione Nell’ambito Del Rapporto Di Apprendistato
Nuovo Articolo 6 bis – Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’apprendista.
Parte 10
Profili Formativi – Dichiarazione A Verbale Delle Parti Per La Definizione Dei Settori Cemento, Calce, Gesso, Malte, Laterizi
Art. 13 – Profili formativi apprendistato (settore Lapidei)
Ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. 276/2003, ferma restando la competenza regionale in materia da realizzarsi previa intesa tra le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti stabiliscono che profili formativi dell’apprendistato professionalizzante del settore Lapidei sono allegati alla presente intesa.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riuniranno entro 6 mesi dalla stipula della presente intesa per elaborare i profili formativi dei settori Cemento, Calce, Gesso, Malte, Laterizi nonché, eventualmente, valutare l’esigenza di aggiornare i profili formativi del settore Lapidei.
Parte 11
Diritto Alle Prestazioni Della Bilateralità
Articolo nuovo – Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 e dall’Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part – time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera EBNA del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza sindacale | 0,10% – 12,5 euro |
b) Rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza | 0,15% – 18,75 euro |
c) Ente bilaterale nazionale | 0,01% – 1,25 euro |
d) Rappresentanza imprese | 0,25% – 31,25 euro |
e) Fondo sostegno al reddito | 0,49% – 61,25 euro |
(questo importo è comprensivo dei 29 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo:
– A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
– Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 29 euro di cui al punto 5, lettera e).
– In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’EBNA della necessaria documentazione, l’importo relativo sarà riaccreditato all’azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all’insorgere di eventuali problematiche sul punto.
– Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
– La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell’EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
– Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2011 per la verifica dello stato di attuazione del nuovo sistema.
Norma transitoria
Al fine di consentire la necessaria gradualità per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo meccanismo, le parti concordano che le aziende in regola con in contributi alla bilateralità sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 2010, continueranno a seguire i meccanismi e gli importi previsti fino alla data del 31/12/2010.
Parte 12
Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo nuovo – Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo.
Ai sensi dell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Parte 13
Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro
Articolo nuovo – Sicurezza sui luoghi di lavoro
Considerato le modifiche legislative intervenute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, le parti si impegnano a recepire integralmente le modifiche che interverranno relativamente all’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996.
Le parti, nel riaffermare il massimo impegno in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sulla necessità di garantire una omogenea presenza dei rappresentanti alla sicurezza su tutto il territorio nazionale. All’insorgere di eventuali problematiche in merito, le Parti si incontreranno prontamente per l’individuazione di soluzioni adeguate investendo il livello interconfederale regionale o il livello di categoria per le PMI.
Parte 14
Protocollo Sulle Modalità Di Effettuazione Della Ritenuta Della Quota Di Partecipazione Alle Spese Per Il Rinnovo Contrattuale
Nuovo Art. 63 – Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di euro 20 sulla retribuzione del mese di aprile 2011 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 marzo 2011 il testo dell’attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all’azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;
5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all’applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 maggio 2011 sul c/c che sarà comunicato entro il 31 marzo 2011;
7) le aziende, per il tramite dell’ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l’ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.
Parte 15
Parte Economica – Settore Legno, Arredamento, Mobili
Parte economica
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi così come da tabelle allegate rispettivamente a partire dal 1° febbraio 2011, dal 1° settembre 2011 e dal 1° giugno 2012.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, considerando i 115 euro già erogati nell’anno 2009, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 150 suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due tranches. La prima di euro 80 con la retribuzione relativa al mese di aprile 2011; e la seconda di euro 70 con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2011.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2010.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.
Conglobamento
Sono conglobati in un’unica voce denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
Il conglobamento non dovrà modificare l’attuale situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi.
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello | Retribuzione tabellare dal 1.1.10 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
AS | 1.648,53 | 108,84 | 1.757,37 |
A | 1.536,59 | 101,44 | 1.638,03 |
B | 1.404,55 | 92,73 | 1.497,28 |
C Super | 1.343,50 | 88,70 | 1.432,20 |
C | 1.281,82 | 84,64 | 1.366,46 |
D | 1.211,71 | 80,00 | 1.291,71 |
E | 1.147,49 | 75,76 | 1.223,25 |
F | 1.078,17 | 71,18 | 1.149,35 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31.1.2011 | Prima tranche di incremento dal 1.2.2011 | Retribuzione tabellare dal 1.2.2011 |
AS | 1.648,53 | 47,62 | 1.696,15 |
A | 1.536,59 | 44,38 | 1.580,97 |
B | 1.404,55 | 40,57 | 1.445,12 |
C Super | 1.343,50 | 38,81 | 1.382,31 |
C | 1.281,82 | 37,03 | 1.318,85 |
D | 1.211,71 | 35,00 | 1.246,71 |
E | 1.147,49 | 33,15 | 1.180,64 |
F | 1.078,17 | 31,14 | 1.109,31 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31.8.2011 | Seconda tranche di incremento dal 1.9.2011 | Retribuzione tabellare dal 1.9.2011 |
AS | 1.696,15 | 40,81 | 1.736,96 |
A | 1.580,97 | 38,05 | 1.619,02 |
B | 1.445,12 | 34,77 | 1.479,89 |
C Super | 1.382,31 | 33,26 | 1.415,57 |
C | 1.318,85 | 31,74 | 1.350,58 |
D | 1.246,71 | 30,00 | 1.276,71 |
E | 1.180,64 | 28,41 | 1.209,05 |
F | 1.109,31 | 36,69 | 1.136,00 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31/5/2012 | Terza tranche di incremento dal 1/6/2012 | Retribuzione tabellare dal 1/6/2012 |
AS | 1.736,96 | 20,41 | 1.757,37 |
A | 1.619,02 | 19,02 | 1.638,03 |
B | 1.479,89 | 17,39 | 1.497,28 |
C Super | 1.415,57 | 16,63 | 1.432,20 |
C | 1.350,58 | 15,87 | 1.366,46 |
D | 1.276,71 | 15,00 | 1.291,71 |
E | 1.209,05 | 14,20 | 1.223,25 |
F | 1.136,00 | 13,35 | 1.149,35 |
NOTA: a decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
AS | 25,00 |
A | 25,00 |
B | 25,00 |
C Super | 25,00 |
C | 25,00 |
D | 25,00 |
E | 25,00 |
F | 25,00 |
Parte 16
Parte Economica – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello | Retribuzione tabellare dal 1.1.2010 | Incremento a regime | Retribuzione tabellare a regime |
1 | 1.731,34 | 114,00 | 1.845,34 |
2 | 1.623,24 | 106,88 | 1.730,12 |
3 | 1.413,54 | 93,09 | 1.506,63 |
4 | 1.325,60 | 87,30 | 1.412,90 |
5 | 1.275,71 | 84,00 | 1.359,71 |
6 | 1.217,01 | 80,14 | 1.297,15 |
7 | 1.131,43 | 74,51 | 1.205,94 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31.1.2011 | Prima tranche di incremento dal 1.2.2011 | Retribuzione tabellare dal 1.2.2011 |
1 | 1.731,34 | 50,21 | 1.781,55 |
2 | 1.623,24 | 47,08 | 1.670,32 |
3 | 1.413,54 | 41,00 | 1.454,54 |
4 | 1.325,60 | 38,45 | 1.364,05 |
5 | 1.275,71 | 37,00 | 1.312,71 |
6 | 1.217,01 | 35,30 | 1.252,31 |
7 | 1.131,43 | 32,82 | 1.164,25 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31.8.2011 | Seconda tranche di incremento dal 1.9.2011 | Retribuzione tabellare dal 1.9.2011 |
1 | 1.781,55 | 42,08 | 1.823,63 |
2 | 1.670,32 | 39,44 | 1.709,76 |
3 | 1.454,53 | 34,36 | 1.488,89 |
4 | 1.364,04 | 32,22 | 1.396,26 |
5 | 1.312,71 | 31,00 | 1.343,71 |
6 | 1.252,30 | 29,58 | 1.281,88 |
7 | 1.164,24 | 27,50 | 1.191,74 |
Livello | Retribuzione tabellare al 31.5.2012 | Terza tranche di incremento dal 1.6.2012 | Retribuzione tabellare dal 1.6.2012 |
1 | 1.823,63 | 21,71 | 1.845,34 |
2 | 1.709,76 | 20,36 | 1.730,12 |
3 | 1.488,89 | 17,73 | 1.506,63 |
4 | 1.396,26 | 16,63 | 1.412,90 |
5 | 1.343,71 | 16,00 | 1.359,71 |
6 | 1.281,88 | 15,26 | 1.297,15 |
7 | 1.191,74 | 14,19 | 1.205,94 |
NOTA: A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
Livello | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) |
1 | 25,00 |
2 | 25,00 |
3 | 25,00 |
4 | 25,00 |
5 | 25,00 |
6 | 25,00 |
7 | 25,00 |
Parte 17
Apprendistato Professionalizzante
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – SETTORE MARMO LAPIDEI
1° GRUPPO – DURATA 6 ANNI – LIVELLI 1°, 2°, 3°
1° GRUPPO APPRENDISTATO | |||
COMPETENZE GENERALI | COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI | COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE | COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generale |
Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Conoscenza del contesto di riferimento dell’impresa
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoroConoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi produttivi
Relazione cliente/fornitore
Comprensione del business
Processo di budget
Valutazione del costo prodotto
Contabilità aziendale
Analisi e soluzione problemi
Coordinamento risorse umane
Marketing
Principi informatica generale
Principi informatica specificaConoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e metodi di lavoro dell’estrazione e lavorazione materiali lapidei e marmo
Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Principi informatica generale
Principi informatica specifica
Coordinamento risorse umane
Analisi e soluzione dei problemi
Principi di miglioramento continuo
Conoscenza procedure controllo qualità
Lettura interprestazione disegno tecnicoConoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali/tecnologie utilizzate nell’ambito della lavorazione
Principi informatica generale
Principi informatica specifica
Analisi e soluzione anomalie
Controlli strumentali
Interpretazione elaborato
Utilizzo terminologia specifica per comunicare con colleghi per esecuzione corretta lavorazioni
Avviamento/utilizzo, fermata impianti/macchine di produzione
Utilizzo impianti/macchine ausiliarie
Scelta e preparazione utilizzo degli attrezzi e strumenti necessari per esecuzione dei manufatti/prodottiELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – COMMERCIALE (NO TECNICO)FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE
2° GRUPPO – DURATA 5 ANNI – LIVELLI 4°, 5°
2° GRUPPO APPRENDISTATO | |||
COMPETENZE GENERALI | COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI | COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE | COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generate |
Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Conoscenza del contesto di riferimento dell’ impresa
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoroConoscenza delle caratteristiche del settore
Rapporto cliente/fornitore
Contabilità aziendale
Nozioni di Marketing
Valutazione costo prodotto
Normative fiscali amministrative
Principi informatica generate
Principi informatica specificaConoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito del settore
Conoscenza principali strumenti per manutenzione e rilevazione guasti.
Lettura interpretazione documenti tecnici
Gestione delle anomalie
Principi informatica generale
Principi informatica specifica
Avviamento utilizzo fermata impianti/macchine
Utilizzo impianti/macchine ausiliarieConoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza caratteristiche dei materiali/tecnologie utilizzate nell’ambito della lavorazione
Controlli strumentali (misura/controllo)
Gestione Anomalie
Principi informatica generate
Principi Informatica specifica
Avviamento utilizzo fermata impianti/macchine
Utilizzo impianti/macchine ausiliarie
Scelta, preparazione degli attrezzi e strumenti necessari per esecuzione dei manufatti prodotti/lavorazioni
Conoscenza delle successioni delle operazioni esecutive
Conoscere e saper leggere elaborato tecnicoELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – COMMERCIALE (NO TECNICO)FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI L PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE
3° GRUPPO – DURATA 2 anni 6 mesi – LIVELLO 6°
3° GRUPPO APPRENDISTATO | |||
COMPETENZE GENERALI | COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI | COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE | COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE |
Conoscenza della sicurezza generale |
Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente
Conoscenza del contesto di riferimento dell’impresa
Conoscenza del processo produttivo e dei principali prodotti usati
Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoroTecniche e modalità di archiviazione/reperimento documentazione contabile
Nozioni di contabilità aziendale
Tecniche e modalità fatturazione
Tecniche e modalità preventivi di spesa
Principi informatica generale
Principi informatica specificaConoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza dei materiali utilizzati nell’ambito della lavorazione
Principi informatica generale
Principi informatica specifica
Avviamento utilizzo fermata impianti/macchine
Utilizzo impianti/macchinari di lavoroConoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica
Conoscenza dei materiali utilizzati nell’ambito della lavorazione
Lettura elaborato tecnico
Individuazione materiali per la lavorazione in base alle indicazioni dell’elaborato tecnico
Principi informatica generale
Principi informatica specifica
Avviamento utilizzo fermata impianti/macchine
Utilizzo impianti/macchinari di lavoroELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – COMMERCIALE (NO TECNICO)FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICOFANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE
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