Accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante tra Federaziende e Federdipendenti

Roma, lì 16/02/2017

Tra:

la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati in sigla FEDERAZIENDE C.F. 93058540753 legalmente rappresentata dal presidente pro-tempore;

e

la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati in sigla FEDERDIPENDENTI C.F. 93116140752 legalmente rappresentata dal presidente pro-tempore;

Premesso che

– le parti riconoscono nell’apprendistato un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro, oltre che un canale privilegiato per il collegamento tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro, concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale.

Considerato che

– il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell’Apprendistato,

Atteso che

– il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

Ritenuto di

– dare piena ed immediata operatività al contratto di apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante o di mestiere;

– recepire quanto definito dal sopra richiamato D.Lgs. n. 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”, così come modificato dalla legge n. 92/2012 “Riforma del Mercato del Lavoro”, dalla legge n. 99/2013 e quanto normato dai successivi provvedimenti di legge in materia, ivi compresa la legge n. 78/2014;

Si conviene quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo interconfederale;

2. Il presente Accordo Interconfederale disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in tutte le aziende che applicano i CCNL sottoscritti tra FEDERAZIENDE e FEDERDIPENDENTI;

3. Il presente Accordo Interconfederale si applica anche ai contratti di apprendistato stipulati in ambito cooperativo, anche nel caso della figura del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro sia regolato da uno dei CCNL sottoscritto da FEDERAZIENDE e FEDERDIPENDENTI;

4. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:

– il periodo di prova;

– la prestazione lavorativa cui sarà adibito l’apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di formazione;

– il livello iniziale e finale di inquadramento;

– la durata del contratto di apprendistato;

– la figura del tutor o referente aziendale.

5. La retribuzione spettante all’apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. In difetto l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello della destinazione finale. Il Contratto Collettivo di riferimento può determinare la retribuzione anche in percentuale rispetto a quella relativa al livello di destinazione.

6. Il tutor o referente aziendale, se diverso dal datore di lavoro, è un lavoratore qualificato di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’apprendistato sarà inquadrato al termine del contratto di apprendistato, che svolge attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista.

Questi deve conoscere i diritti e i doveri dell’apprendista nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti e avere un’esperienza lavorativa almeno di tre anni. Quest’ultimo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

Il tutor o referente aziendale segue ed indirizza l’apprendista nel percorso formativo e valuta periodicamente le competenze da lui acquisite nel corso dell’apprendistato, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare le soluzioni più adatte;

7. La formazione dell’apprendista si caratterizza per essere un percorso teorico e pratico, integrato all’attività lavorativa e per questo personalizzata in funzione delle conoscenze di partenza dell’apprendista stesso e delle competenze da conseguire durante il periodo di formazione.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere potrà inoltre essere svolta invece che sotto la responsabilità dell’azienda sotto il controllo dell’EBIN – ENTE BILATERALE NAZIONALE. Conseguentemente per ogni apprendista potranno essere redatti dei piani formativi individuali da svolgersi c/o strutture esterne facenti capo ad EBIN e sotto il controllo dello stesso oppure c/o l’azienda sotto il controllo dell’EBIN. In quest’ultimo caso le lezioni teoriche potranno anche essere svolte dal tutor seguendo specifici programmi certificati da EBIN di concerto con le rappresentanze sindacali di FEDERAZIENDE e FEDERDIPENDENTI. Ad ogni piano formativo verrà attribuito un numero di protocollo cronologico ed univoco e lo stesso dovrà essere espressamente sottoscritto di concerto dalle Rappresentanze Nazionali di FEDERAZIENDE e FEDERDIPENDENTI, Inoltre gli apprendisti potranno usufruire della formazione a distanza nell’ambito della formazione coordinata dall’EBIN. La formazione professionalizzante, prevista per legge, potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento e, laddove presente, potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.;

8. Il contratto di apprendistato può avere una durata massima di tre anni e una durata minima di sei mesi, salve eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali. Per le figure professionali i cui contenuti sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima può arrivare fino a 60 mesi;

9. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali avverrà mediante il libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa nel “Piano formativo individuale per apprendisti” secondo il format in allegato al presente Accordo;

10. Le ore di formazioni effettuate per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazioni professionalizzante ottenute dall’apprendista in un precedente rapporto di apprendistato, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro qualora siano coerenti con le stesse attività e siano avvenute entro un anno dal nuovo periodo di apprendistato;

11. I precedenti periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno;

12. Il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato e, di conseguenza, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c., di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

13. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda alle disposizione di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;

14. Qualora dovessero intervenire delle modifiche alla disciplina legale in materia di apprendistato, le stesse parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche.