Accordo interconfederale sul Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA)

Roma 4 febbraio 2019

tra

Confartigianato
CNA
CASARTIGIANI
CLAAI

e

CGIL
CISL
UIL

Le Parti, in considerazione dell’accordo interconfederale del 17 dicembre 2018, al fine di sostenere imprese e lavoratori del comparto concordano quanto segue:

1 – in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2019  a parziale e temporanea modifica degli artt. 4 e 11 del Regolamento di FSBA, si conviene:

– che l’ammontare dell’assegno ordinario, pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);

– che L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);

2 – A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di FSBA, la regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo è fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione. Restano fermi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 12.

Il presente accordo ha carattere sperimentale, Le parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per monitorare l’andamento dei flussi finanziari e gli effetti della presenta intesa.