Sottoscritto, giorno 1/2/2018, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, l’Accordo interconfederale per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l’apprendistato di alta formazione e ricerca

La normativa del presente accordo interconfederale decorre dal 1° marzo 2018 e disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione tecnica e l’apprendistato di alta formazione e ricerca (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015).
All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015, (Apprendistato di primo livello), al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12/10/2015;

La retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, come da tabella sotto riportata:

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo annopari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo annopari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo annopari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto annopari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. 81/2015.

L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (Apprendistato di terzo livello) ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:

APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
A) per i percorsi di durata superiore all’anno.per la prima metà del periodo: 70%per la seconda metà del periodo: 80%
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno.80% per l’intero periodo

Relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa le parti convengono che l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo previsto dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. 81/2015 si riferisce, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.
Con la stipula del contratto di apprendistato sia di primo livello sia di secondo livello, l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto all’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’obbligo di frequenza dell’attività formativa interna all’azienda ed esterna alla medesima.
Si conviene per entrambe le tipologie di apprendistato che il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente.
E’ sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81 del 2015, cioè in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
Per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le disposizioni legislative, si applicano le specifiche norme previste dalla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante e gli istituti contrattuali definiti dal CCNL applicato in azienda, ivi comprese le disposizioni relative all’Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI, e gli obblighi di versamento alla Bilateralità.
Le Parti auspicano che gli enti bilaterali regionali del comparto possano prevedere misure di agevolazione, facilitazione e sostegno in favore sia delle imprese che assumono apprendisti nel sistema duale che degli apprendisti stessi.