Accordo Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nell’anno 2016 ai sensi del D.I. 1° agosto 2014 n. 83473 e della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
Regione Liguria
Provincia di Imperia
Provincia di Savona
Provincia di Genova
Provincia della Spezia
ANCI – Associazione Regionale Comuni della Liguria
Unione delle Camere di Commercio liguri
Cgil – Regionale Liguria
Cisl – Unione Sindacale Regionale della Liguria
Uil – Liguria
UGL – Unione Regionale Liguria
Confsal – Liguria
Cisal – Liguria
Confindustria Liguria
Confartigianato Liguria
Confederazione Nazionale dell’Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria
Confprofessioni Liguria
Confservizi Liguria
Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure
Lega Ligure Cooperative
Confcooperative Liguria
C.I.A. Liguria
Coldiretti Liguria
Confagricoltura Liguria
Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale della Liguria
Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria
PREMESSO CHE:
1. il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° agosto 2014, n.83473 ha fissato nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con riferimento agli anni 2014 e 2015 finalizzati a garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 28 giugno 2012 n. 92;
2. i criteri del citato D.I. 83473/2014 trovano applicazione negli accordi sindacali stipulati successivamente all’entrata in vigore dello stesso decreto e, pertanto, a partire dal 4 agosto 2014 ad eccezione dei limiti temporali di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e della Mobilità in Deroga;
3. il citato D.l. 83473/2014 ha demandato alle Regioni il compito di individuare con accordo quadro stipulato in sede regionale con le parti sociali e datoriali, nel rispetto dei principi stabili dal Decreto medesimo, le priorità di intervento in sede regionale e le modalità per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga;
4. la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. n. 19 dell’11 settembre 2014 e la nota esplicativa n. 5425 del 24 novembre 2014 dello stesso Ministero hanno fornito chiarimenti finalizzati all’applicazione delle disposizioni di cui al citato D.I. n. 83473/2014;
5. la gestione degli Ammortizzatori Sociali in Deroga in Liguria è regolata da Accordi Quadro Regionali sottoscritti tra la Regione Liguria e le Parti Economiche e Sociali ed i Soggetti istituzionali interessati per la loro gestione;
6. la legge n. 92/2012 prevede all’art. 2, comma 64, la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
7. la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede che, fermo restando quanto disposto dal citato decreto 83473/2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno e che, in parziale rettifica di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5, dello stesso decreto, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi; per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso in Liguria per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili: per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi;
8. al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal D.I. n. 83473/2014 ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Decreto medesimo, le Regioni possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 esclusivamente entro il limite di spesa del 5% delle risorse assegnate nell’anno 2014, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali. Gli effetti di tali trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
9. il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 prevede, all’art. 44, comma 6, che le Regioni possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto n. 83473/2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali. Gli effetti di tali trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DELLA PRESENTE INTESA
CONCORDANO QUANTO SEGUE
A) Criteri per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga
1) Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga solo le imprese di cui all’art. 2082 ed i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti di fondo, artigiani, piccoli commercianti), comprese le cooperative sociali.
2) Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori Subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
3) I lavoratori di cui al punto 2 devono essere in possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di appartenenza di almeno dodici mesi (ovvero di 365 giorni) o presso più imprese nel caso di lavoratori in somministrazione o qualora si verifichi una successione di appalto, alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga. Per i lavoratori in somministrazione l’anzianità di servizio viene verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro.
4) Il trattamento può essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’ attività produttiva per le seguenti causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
– situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
– crisi aziendali;
– ristrutturazione o riorganizzazione.
5) Il trattamento di integrazione salariale in deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
6) In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi (ovvero 92 giorni) nell’arco dell’anno 2016.
7) Nel computo dei periodi di cui al punto precedente, si considerano tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva.
8) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 il superamento dei limiti temporali disposti dagli artt. 4, 12 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 può essere disposto, qualora tali fondi siano effettivamente costituiti ed erogatori delle prestazioni, unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e comunque nei limiti di cui al punto 7.
B) Modalità per la presentazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga
1) L’azienda presenta in via telematica, alla Regione Liguria, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente richiedendo il pagamento diretto e corredandola dell’accordo con le OO.SS., entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Per le domande presentate nel mese di gennaio 2016, tale termine è esteso a 31 giorni.
2) Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non possono precedere la sottoscrizione dell’accordo con le OO.SS.
3) Le aziende hanno l’obbligo di provvedere, non appena in possesso del numero di decreto dirigenziale regionale di ammissibilità alla fruizione del trattamento, ad indicare le ore di GIGD usufruite ogni mese, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella sistema informatico delle “Comunicazioni On line”.
4) Le aziende hanno altresì l’obbligo di presentare mensilmente all’INPS i modelli (SR41) per l’erogazione del trattamento entroe non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello ” di fruizione del trattamento.
C) Criteri perla concessione della Mobilità in deroga
1) La mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengano da aziende di cui all’art. 2082 e di piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti di fondo, artigiani, piccoli commercianti), comprese le cooperative sociali, che siano o siano state ubicate nel territorio della Regione Liguria.
2) Il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso nel corso dell’anno 2016 ai lavoratori di cui al comma 1 che, alla data di decorrenza del trattamento, abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, calcolabili anche sommando periodi non continuativi, per un periodo temporale che non superi complessivamente quattro mesi, non ulteriormente prorogabili.
Per tutti i lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e quattro mesi.
3) Nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di fruizione della mobilità in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga.
4) Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2 del D.I. n. 83473/20l4, la Regione Liguria comunica all’INPS gli accordi stipulati entro i termini di cui al comma 7 dello stesso Decreto con le modalità allo scopo stabilite. L’INPS assicura quindi la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, in esito positivo della quale, la Regione emana il provvedimento di concessione.
D) Modalità perla presentazione delle istanze di mobilità in deroga
1) Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all’INPS entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o, qualora maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2016, dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte della Regione.
2) Allo scopo di verificare l’effettivo stato contributivo ai fini pensionistici di ogni persona, può essere proficuamente utilizzato il modello di estratto conto certificativo – ECOCERT, rilasciato dall’INPS su richiesta dell’interessato o di un Patronato.
E) Disposizioni procedurali
1) Le disposizioni procedurali, la modulistica per la gestione degli interventi di cui agli artt. 4 e 5, il presente Accordo, il D.L. n. 83473/2014 e le relative circolari e note esplicative emanate dal Ministero del Lavoro sono pubblicate sul sito internet della Regione Liguria alla pagina “Ammortizzatori sociali in deroga” della voce “Lavoro” della sezione “Scuola, Formazione e Lavoro”.
2) Le Parti sottoscrittrici si adoperano affinché tutte le procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga avvengano in modo telematico. A tal fine i datori di lavoro sono tenuti ad indicare obbligatoriamente nelle istanze di concessione degli ammortizzatori sociali il proprio indirizzo di posta elettronica ed un numero telefonico mobile che saranno utilizzati dalla Regione per trasmettere tutte le comunicazioni inerenti lo stato di avan2amento dell’autorizzazione.
3) Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni vengano in possesso in occasione dell’espletamento del presente Accordo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
4) I datori di lavoro e i lavoratori che accedono agli ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo sono tenuti a fornire alla Regione Liguria e ai soggetti da essa designati ogni informazione utile ai fini del monitoraggio fisico e finanziario.
5) La Direzione Regionale del Lavoro della Liguria e l’INPS – Direzione Regionale della Liguria hanno accesso al Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, ivi compreso quello delle sospensioni e possono conseguentemente disporre ispezioni e controlli ai sensi della normativa vigente sull’effettiva fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo.
6) Per quanto qui non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di cui ai sopra citati D.I. n. 83473/2014, Circolare applicativa n. 19 dell’11 settembre 2014 e nota esplicativa n. 5425 del 24 novembre 2014.
F) Disposizioni di carattere generale
1) Possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga le imprese di qualsiasi settore, ad esclusione di quello della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Liguria non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 o in condizioni di esaurimento delle tutele previste dalla normativa vigente.
2) I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali.
3) A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1108/2015, che ha sospeso l’efficacia dell’art. 2, comma 3 del D.I. n. 83473/2014 nella parte in cui esclude gli studi professionali è ammessa la presentazione delle istanze degli stessi studi sino all’esito del giudizio di merito da parte del TAR, fatti salvi ulteriori provvedimenti ministeriali.
4) L’INPS effettua il monitoraggio della spesa attraverso il SIP (Sistema Informativo dei Percettori) mediante un successivo controllo periodico finalizzato alla verifica, da parte della Regione Liguria, del rispetto della concessione entro i limiti delle risorse assegnate dai decreti interministeriale di attribuzione dei fondi.
5) Ai sensi della circolare INPS 27 maggio 2015, n. 107, la Direzione Regionale dell’Inps verifica:
a) che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità;
b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi per la CIGD e in 4 mesi per la mobilità;
c) lo “stato azienda”, dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.
6) Il presente Accordo ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e si applica alle sole concessioni riferite a questo ambito temporale.
7) La Regione Liguria provvederà a notificare il presente Accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Genova, 25 gennaio 2016
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