Accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività per il territorio lombardo del 30 marzo 2018 – Confesercenti
In data 30 marzo 2018 in Milano, presso la sede di Confesercenti Regionale, Via Sirtori, n. 3
tra
Confesercenti Regionale Lombardia, rappresentata dal direttore
e
FILCAMS CGIL LOMBARDIA
FISASCAT CISL LOMBARDIA
UILTUCS UIL LOMBARDIA
PREMESSO CHE
– il comma 187 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2015) prevede, ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni, che tali somme debbano essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
– il comma 182 e il comma 188 dello stesso articolo hanno reintrodotto la tassazione sostitutiva al 10% con riferimento ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
– l’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 prevede che i benefici contributivi o fiscali o le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
– il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 ha individuato i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza sopra menzionati;
– la legge 232/2016 (cd. legge di Stabilità 2017) ha innalzato i limiti dell’imponibile dei titolari di reddito di lavoro dipendente ammesso al beneficio succitato da € 2.000 ad € 3.000 (€ 4.000 lordi per le aziende che i coinvolgono i propri dipendenti nell’organizzazione del lavoro) e la soglia di reddito, entro la quale esso è riconosciuto, da € 50.000 ad € 80.000 nel periodo di imposta precedente quello di percezione delle somme;
– l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha illustrato l’agevolazione fiscale introdotta per i premi di produttività ed ha esaminato le nuove disposizioni in materia di benefit.
RITENUTO CHE
– nei settori delle aziende rappresentate da Confesercenti uno dei principali elementi di competitività è rappresentato dalle competenze dei propri dipendenti, che attraverso il loro impegno concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa;
– questa considerazione determina, e sempre più nel prossimo futuro determinerà, nelle imprese l’esigenza di individuare ed attivare un sistema di retribuzione variabile aggiuntivo, non determinabile a priori, declinato in tutti gli ambiti organizzativi;
– tale esigenza ha l’obiettivo di incrementare e sviluppare i dati economici legati alla produttività ed alla redditività delle imprese (qualità, efficienza ed innovazione) condizioni queste, tra le altre, previste dalla legge per accedere all’imposta sostitutiva sopra descritta;
– le Parti ritengono importante, quindi, fornire alle imprese strumenti utili ad incentivare tali dinamiche permettendo, così, ai lavoratori di implementare il proprio reddito anche attraverso il cd. welfare aziendale;
– le Parti – anche attraverso l’Ente Bilaterale del Terziario Lombardo che ne è diretta emanazione – stanno valutando la creazione di un sistema condiviso di servizi di welfare, con l’obiettivo di fungere da tramite tra gli enti e le società di servizi, le aziende (anche piccole e piccolissime come nel Dna rappresentativo di Confesercenti) e i lavoratori beneficiari dei servizi.
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Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Criteri di misurazione degli incrementi
Con il presente accordo Confesercenti Regionale e le Organizzazioni Sindacali Regionali stipulanti e firmatarie definiscono (confermando quelli precedentemente in vigore) i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività e qualità cui è collegato il sistema di retribuzione variabile (premi di risultato).
Indicatori (anche alternativi tra loro) di applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche ai Premi di Risultato:
a) aumento del fatturato e della redditività
Ai fini dell’applicazione dell’imposta succitata è necessario per l’azienda un aumento minimo:
– del fatturato pari al 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– del Margine Operativo Lordo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– del target di valore del venduto del 1% come stabilito all’inizio dell’anno nel budget preventivo.
b) incremento e miglioramento della qualità dei processi
Ai fini dell’applicazione dell’imposta succitata è necessario per l’azienda:
– una riduzione media dell’assenteismo (intesa come assenza del lavoro per malattia o permessi non retribuiti) pari almeno al 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– una riduzione media del numero degli infortuni alla luce di intese tra singoli aziende e gli RLS aziendali o di riferimento territoriali, finalizzati all’individuazione e all’adozione delle soluzioni più idonee per ridurre i rischi di infortunio favorendo, inoltre, la migliore responsabilità dei lavoratori;
– modifiche su richiesta dei lavoratori (concordate a livello aziendale o a livello territoriale con le rappresentanze sindacali delle Federazioni firmatarie e partecipanti al rinnovo del CCNL applicato) – onde agevolare la vita familiare – dell’orario di lavoro ad almeno il 5% dei lavoratori in forza calcolato sugli ultimi 12 mesi precedenti alla erogazione del premio.
I valori liquidati a titolo di premio di risultato sono identificati come retribuzione variabile che ha natura distinta rispetto alla retribuzione corrente e si intendono esclusi dalla incidenza diretta e/o indiretta su tutti gli istituti di legge e di contratto differiti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e festività ed ex festività).
Art. 3 – Ambito di applicazione
Il presente accordo è valido (in assenza di novità legislative che ne impongano la revisione) per l’anno 2018 per tutti i dipendenti delle aziende aderenti al sistema di Confesercenti Lombardia che applichino integralmente gli istituti contrattuali ad essa afferenti, nonché il rispetto delle norme su salute e sicurezza e, quindi, riguarderà le erogazioni a titolo di Premio di Risultato intervenute dal gennaio 2018 e sino al mese di dicembre 2018.
Si precisa che qualora le novità legislative intervengano a modificare esclusivamente i limiti massimi di importo di reddito del dipendente entro il quale applicare l’accordo o il limite massimo dell’importo detassabile, questi ultimi si dovranno intendere automaticamente adeguati.
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti hanno attuato quanto previsto dalla legge in materia di retribuzione variabile di secondo livello anche ai fini dello sgravio contributivo del Premio di Risultato individuato nel presente accordo.
Confesercenti Regionale Lombarda, con sede operativa in Milano, Via Sirtori, n. 3 unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al D.M. 25 marzo 2016, in materia di applicazione dell’agevolazione fiscale con imposta sostitutiva del 10% di cui all’art. 1 commi 182, 189 e 190 della legge n. 208/2015.
Il presente accordo (avente carattere cedevole e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale) verrà depositato da Confesercenti come previsto dall’art. 5 del D.M. 25 marzo 2016 e con le modalità indicate all’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015, esonerando in tal modo, dal medesimo adempimento, le aziende aderenti al Sistema Regionale Lombardia.
Le Parti s’impegnano, ciascuna nei propri ambiti di riferimento, ad informare imprese e lavoratori (RSA/RSU ove presenti) dei contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione con particolare riferimento all’obbligo di redazione e invio in ITL da parte delle aziende della dichiarazione di conformità (allegata) prevista dall’art. 14 D.Lgs. n. 151/2015 e dell’art. 5 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.
Laddove siano presenti RSA/RSU, ci dovrà essere un confronto con le stesse, per condividere indicatori e scalettature da utilizzare.
Le Parti concordano sull’importanza di monitorare la qualità e la quantità degli accordi di risultato a tal fine le imprese che aderiranno all’accordo quadro invieranno contestualmente copia degli accordi realizzati anche all’ente bilaterale / associazione datoriale territoriale. Sarà cura dell’ente bilaterale / associazione datoriale territoriale ritornare alle Parti il risultato di tale monitoraggio.
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Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali (Art. 1, co. 188, L. 28 dicembre 2015 n. 208)
Sezione 1 – Datore di Lavoro
Codice Fiscale (*) […..]
Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale
Data di sottoscrizione […..] DTL […..]
Anni di validità (barrare quali) [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]
Sezione 3 – Beneficiari
Totale Lavoratori (*) […..]
Sezione 4 – Premio (€)
Stima del valore annuo medio pro capite del premio (*) […..]
Sezione 5 – Obiettivi
Produttività [ ] Redditività [ ] Qualità [ ] Efficienza [ ] Innovazione [ ]
Sezione 6 – Indicatori previsti nel contratto
1) Volume della produzione/n. dipendenti | 11) Modifiche ai regimi di orario |
2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti | 12) rapporto costi effettivi/costi previsti |
3) MOL/VA di bilancio | 13) Riduzione assenteismo |
4) Indici di soddisfazione del cliente | 14) n. brevetti depositati |
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni | 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti |
6) Riduzione degli scarti di lavorazione | 16) Riduzione dei consumi energetici |
7) % di rispetto dei tempi di consegna | 17) Riduzione numero infortuni |
8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori | 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz. |
9) Modifiche organizzazione del lavoro | 19) Riduzione tempi di commessa |
10) Lavoro agile (smart working) | 20) Altro (indicare) ….. |
Sezione 7 – Misure
Il contratto prevede:
[ ] Welfare aziendale
[ ] Piano di partecipazione
Sezione 8 – Contratto
File Contratto (*) […..] Seleziona
Sezione 9 – Autodichiarazione
Ai sensi dell’art. …, il sottoscritto ….., in qualità di ….. Dell’azienda ….. Dichiara che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL ….. è conforme ai criteri di misurazione e verifica degl’incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all’art. 1, commi 182-189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM …..
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(*) Obbligatorio.