Accordo di rinnovo del CCNL Telecomunicazioni siglato tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo di rinnovo del CCNL telecomunicazioni – 23 novembre 2017
La durata del contratto viene prorogata fino al 30/6/2018.
Vengono individuati i seguenti principi condivisi con le organizzazioni sindacali che saranno la base del futuro rinnovo:
1) impegno a rendere sempre più centrale la contrattazione di secondo livello che consenta uno scambio virtuoso tra efficienza/produttività e retribuzioni, coniugando incrementi di produttività misurabili e quote di salario, anche attraverso la valorizzazione dell’utilizzo da parte dei singoli lavoratori dei servizi welfare;
2) definizione di un’area specifica, nel contratto, per le attività di Customer Care attraverso l’individuazione di normative e soluzioni che, nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità del servizio, favoriscano le condizioni di sostenibilità complessiva anche rispetto a idonee condizioni di conciliazione vita-lavoro;
3) adeguamento del CCNL alle disposizioni del Testo Unico sulla rappresentanza e alle normative vigenti.
4) sostenere l’occupabilità e la rioccupabilità delle persone.
In merito alla dinamica salariale: mentre per il periodo il pregresso non è prevista alcuna erogazione, per il 2018 l’incremento è così distribuito:
1) Incremento dei minimi salariali, vigenti dal 1° ottobre 2014, pari a 40 euro al livello 5 della scala inquadramentale distribuito in due tranches la cui ripartizione è 20 euro al 1° gennaio 2018 e 20 euro al 1° luglio 2018.
Livelli | Parametro | Aumenti dei minimi tabellari dall’1/1/2018 | Aumenti dei minimi tabellari dall’1/7/2018 |
---|---|---|---|
Quadri – 7° | 222 | 27,58 | 27,58 |
6° | 198 | 24,60 | 24,60 |
5°S | 168,51 | 20,94 | 20,94 |
5° | 161 | 20,00 | 20,00 |
4° | 145 | 18,02 | 18,02 |
3° | 133 | 16,52 | 16,52 |
2° | 118 | 14,66 | 14,66 |
1° | 100 | 12,42 | 12,42 |
Livelli | Parametro | Ex Contingenza | EDR | ERS all’1/7/2018 | Minimi all’1/1/2018 | Minimi all’1/7/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadri – 7° | 222 | 530,91 | 10,33 | 13,79 | 1.693,02 | 1.720,60 |
6° | 198 | 526,99 | 10,33 | 12,30 | 1.507,41 | 1.532,01 |
5S° | 168,51 | 521,08 | 10,33 | 10,47 | 1.284,58 | 1.305,52 |
5° | 161 | 521,08 | 10,33 | 10,00 | 1.227,32 | 1.247,32 |
4° | 145 | 517,83 | 10,33 | 9,01 | 1.106,53 | 1.124,55 |
3° | 133 | 516,07 | 10,33 | 8,26 | 1.013,10 | 1.029,62 |
2° | 118 | 514,03 | 10,33 | 7,33 | 898,77 | 913,43 |
1° | 100 | 511,26 | 10,33 | 6,21 | 762,14 | 774,56 |
Ai lavoratori inquadrati al 7° livello è corrisposto un elemento retributivo pari a € 59,39 lordi.
Ai Quadri è corrisposta un’indennità di funzione pari a € 98,13 mensili lordi, comprensivi dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
2) Erogazione di un “Elemento Retributivo Separato” (ERS) pari a 10 euro al livello 5 della scala inquadramentale; tale importo sarà erogato in un’unica tranches al 1° luglio 2018, e non avrà effetti su elementi indiretti e differiti della retribuzione, oltre ad essere escluso dalla base di calcolo del TFR.
Livelli | Parametro | ERS dall’1/7/2018 |
---|---|---|
Quadri – 7° | 222 | 13,79 |
6° | 198 | 12,30 |
5°S | 168,51 | 10,47 |
5° | 161 | 10,00 |
4° | 145 | 9,01 |
3° | 133 | 8,26 |
2° | 118 | 7,33 |
1° | 100 | 6,21 |
3) E’ previsto, per il solo anno 2018, che le imprese dal 1° luglio 2018 mettano a disposizione dei lavoratori strumenti di Welfare il cui valore è stato individuato in 120 euro non riparametrati ma riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale.
Detto costo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. Tale misura sarà riconosciuta solo per l’anno 2018. Ai fini di quanto previsto con il presente Accordo, le Aziende, in sede di esame congiunto con le rappresentanze sindacali costituite in azienda, individueranno una gamma di beni e servizi coerenti con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della vita personale e familiare privilegiando quelli con le finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale, previdenziale e sanitaria e comunque nell’ambito delle previsioni vigenti di legge. I lavoratori potranno comunque destinare la suddetta somma al Fondo Telemaco secondo le modalità previste dal Fondo stesso, fermo restando che il costo a carico Azienda non può in ogni caso superare la somma di € 120,00 ovvero l’importo riproporzionato ai sensi del periodo che precede.
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