Accordo sindacale in materia di contratti a termine per gli Enti lirici

Addì 1° marzo 2018 presso la sede Agis in Via del Gesù 62 si sono incontrati:

ANFOLS

e

le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-CISAL,

premesso che:

– la trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato e le successive innovazioni tecnologiche ed evoluzioni, nonché le modifiche normative successivamente intervenute hanno determinato anche l’implementazione di nuovi servizi;

– le Fondazioni Lirico Sinfoniche, hanno ai sensi dell’art. 1 del vigente CCNL, proceduto all’assunzione del personale a termine sia per quanto concerne il personale artistico e tecnico che per il personale amministrativo;

– con D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, atteso lo stato di crisi economica del settore, sono state introdotte norme con limiti vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato;

– tale divieto è stato successivamente regolamentato con l’entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2010 n. 64, convertito con modificazioni in L. 29 giugno 2010, n. 100;

– ai fini di garantire l’efficienza, la qualità e la continuità delle prestazioni, tali rapporti di lavoro a termine sono stati successivamente soggetti ad una pluralità di rinnovi;

– in data 4 dicembre 2012 è stato stipulato un accordo sindacale di ampliamento del periodo massimo di proroga di un contratto a tempo determinato, o di durata massima di una serie di contratti a tempo determinato per il personale soggetto a tale limite, aggiungendo al termine massimo previsto di legge di 36 mesi, ulteriori 36 mesi e quindi definendo un periodo complessivo di 72 mesi;

– che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha innalzato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia allungando i tempi di turnover del personale;

– al fine di evitare l’impossibilità di reiterare ulteriormente i contratti a termine in essere e quindi salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, le professionalità e le anzianità maturate;

richiamate

– le disposizioni di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;

– quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;

– il comma 19, art. 11 della L.7 ottobre 2013, 112

valutato:

quanto reso disponibile alle parti negoziali dalle vigenti disposizioni di legge

Le parti concordano quanto segue:

1. la premessa è parte integrante del presente accordo;

2. per il personale amministrativo delle Fondazioni liriche sinfoniche nei periodi di stacco da un contratto all’altro si applicano le disposizioni di previste al comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 25 giugno 2015, n. 81;

3. a fronte del permanere delle esigenze organizzative/produttive non risolvibili con assunzioni a tempo indeterminato a causa dei limiti vincolanti di ordine legislativo si conviene, per:

– il solo personale amministrativo;

– già in servizio e con un’anzianità prossima, continuativa o frazionata, ai 72 mesi

di poter elevare la durata del contratto o della serie di contratti fino al 31/12/2019 data dopo la quale è prevista la discussione di tutti gli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro per il rinnovo del CCNL;

4. la disciplina per il personale artistico e tecnico rimane regolata dalla specialità prevista dalla legislazione vigente.

Il presente accordo entrerà in vigore alla firma e scadrà il 31/12/2019.