Comunicato 12 febbraio 2018
Accordo sulla congruità della manodopera nei cantieri pubblici e privati della ricostruzione
È stato siglato il 7 febbraio scorso, l’allegato accordo fra il Commissario Straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni-Vicecommissari, il Ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail e le parti sociali dell’edilizia sulla verifica della congruità della manodopera nei cantieri della ricostruzione. Come emerso anche dal comunicato dell’Ufficio del Commissario Straordinario, il documento intende essere uno strumento fondamentale nella lotta al lavoro sommerso e irregolare, alla concorrenza sleale e a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili. L’accordo, che dovrà ora essere recepito da un’ulteriore ordinanza del Commissario Straordinario, che recepirà a sua volta anche il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi di lavorazioni da inserire nell’Elenco dei Prezzi, previo un confronto da concludersi nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso, ha riconosciuto un ruolo fondamentale alle Casse Edili/Edilcasse del cratere ove si eseguono i lavori. Queste ultime, infatti, sono deputate alla verifica della congruità e al rilascio del relativo attestato, sulla base degli indici che verranno pubblicati nella prossima Ordinanza, sia nei lavori pubblici (in occasione di ogni SAL) che nei lavori privati che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 (in occasione dei SAL pari). Le Casse Edili/Edilcasse avranno un termine di 10 giorni, dal ricevimento della documentazione richiesta, per il rilascio dell’attestato, salvo i casi in cui sia necessario richiedere una integrazione dei documenti (eventuali ulteriori 10 giorni tra l’ulteriore richiesta e il relativo deposito). Il mancato rilascio nel suddetto termine farà scattare il silenzio assenso della Cassa e l’impresa sarà considerata congrua sulla base del dato fornito dal Direttore dei lavori. Per tale ragione si chiede a Codeste Casse Edili/Edilcasse di essere solerti nel rilascio del certificato o, comunque nel richiedere eventuali integrazioni. La Cassa Edile/Edilcassa dovrà operare una verifica della congruità complessiva sulla base di quella calcolata dalla stessa per le imprese edili e di quella comunicata, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori concernente le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e i lavoratori autonomi. Tutte le imprese affidatarie di appalti di lavoro pubblici e privati nelle zone della ricostruzione post sisma, pertanto, dovranno essere in possesso sia della regolarità contributiva attestata tramite il DOL che di quella di congruità attestata attraverso il c.d. Durc di congruità. L’incidenza della manodopera deve essere calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessiva impiegata nei lavori e l’importo dei lavori eseguiti risultanti dall’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. Tale elenco sarà, quindi, aggiornato anche con l’indicazione del prezzo della manodopera per ciascuna lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni (oggetto dell’approvazione previo confronto di cui sopra) e, poi, successivamente periodicamente aggiornato. Negli appalti pubblici l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e in occasione di ogni Sal e del Saldo Finale; negli appalti privati, invece, viene determinata in sede di progetto e nei Sal pari. Le Casse Edili/Edilcasse avranno la possibilità di operare una riduzione dell’incidenza della manodopera, stante la particolarità dei lavori e le condizioni del cantiere fino al 15%, che potrà aggiungersi all’eventuale diminuzione (sempre fino al 15%) operata dal Direttore dei Lavori. Ai fini della determinazione dell’incidenza della manodopera concorre anche la manodopera utilizzata per l’esecuzione di opere per la sicurezza. La Cassa competente, sancisce il punto 11 dell’accordo, provvede o meno al rilascio dell’attestato di congruità qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei Sal intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi nei Sal pari (per gli interventi privati), raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta come sopra detto. Sarà un’ulteriore ordinanza a definire le conseguenze del mancato rilascio della congruità e le procedure di regolarizzazione, che dovrà avvenire comunque entro 30 giorni. Un altro risultato importante, ottenuto dal costruttivo confronto tra le parti sedute al tavolo, è stata l’introduzione, nel passaggio dell’accordo relativo all’invio della notifica preliminare mediante le piattaforme informatiche regionali, dell’accesso alle stesse da parte, non solo dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, ma anche delle Casse Edili. È previsto un periodo di sperimentazione e di monitoraggio di due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso durante il quale potrà procedersi ad eventuali aggiustamenti del sistema anche mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro. Si provvederà nel proseguo a fornire tutti gli aggiornamenti del caso ed a organizzare una specifica riunione tecnica con le Casse Edili e Edilcasse direttamente interessate.
Allegato
Premesso che:
– la normativa vigente attribuisce al “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) la particolare rilevanza di attestare, sulla base di un’unica richiesta, la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile;
– la mancanza del DURC impedisce alle imprese di operare in edilizia, sia nel settore degli appalti pubblici che in quello degli appalti privati;
– nel nostro ordinamento è stato introdotto il concetto di “DURC comprensivo della congruità dell’incidenza della manodopera” (cfr. art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così recita: “Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.”). Al momento presente tale accordo nazionale non è stato ancora sottoscritto.
– il principio della regolarità contributiva è stato così allargato al principio della congruità, ovvero si è passati da un controllo sui versamenti contributivi legati alla Ditta in generale, ad un controllo sull’attività svolta nel singolo cantiere, in relazione all’incidenza della manodopera dello specifico progetto, così come dichiarata dal Direttore dei lavori. Questo ulteriore parametro consente di:
1. Contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, in quanto solo in presenza di una congruità fra manodopera necessaria e contributi versati, viene rilasciata la certificazione;
2. Evitare che le imprese non in regola sviluppino una concorrenza sleale nei confronti di quelle in regola;
3. Permettere il controllo dei soggetti istituzionali sulle specifiche dinamiche del cantiere, consentendo anche l’applicazione di eventuali correzioni;
4. Determinare una diretta proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera, soprattutto nel caso di progetti complessi che prevedono diverse fasi di realizzazione con differente incidenza della manodopera.
Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell’articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell’avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentati dalle ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nell’attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, dando attuazione a quanto disposto dall’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017;
Visto il “Protocollo d’intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione post sisma 2016 del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEPA Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla FENEAL UIL Ancona – Macerata;
Visto il testo dell’ “Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016” del 6 – 12 luglio 2017,sottoscritto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Macerata, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Ascoli Piceno, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Perugia, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Terni, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Teramo, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di L’Aquila, e dalle FILLEA CGIL di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Terni, Teramo e L’Aquila, con il quale è stata sollecitata l’adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un’ordinanza contenente la disciplina della congruità dell’incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all’attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il verbale dell’incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, la FILLEA CGIL, la FILCA CISL e la FENEAL UIL e l’INAIL; dal quale è emersa la volontà comune di “creare un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di realizzare un portale dedicato per il monitoraggio dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle denunce di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri settori)”;
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 1 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 41 del 2 novembre 2017, che prevede la sottoscrizione entro 60 giorni di un accordo, da recepire con apposita ordinanza commissariale ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.L. 189/2016, con il quale vengono disciplinati:
a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;
b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
c) le modalità di calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l’ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
d) i criteri di congruità della incidenza della manodopera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017 che richiama l’importanza dell’attività delle Casse edili/Edilcasse ai fini della conoscenza e del riscontro incrociato dei dati sui lavoratori occupati nei singoli cantieri
si concorda quanto segue:
1. Le premesse fanno parte sostanziale ed integrante del presente accordo.
2. Nelle aree colpite dalla crisi sismica che ha avuto inizio nell’agosto 2016 le imprese affidatarie, in appalto o subappalto, dei lavori per la ricostruzione pubblica e per quella privata, nonché i lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, devono essere in possesso di documenti che attestino sia la regolarità contributiva (DURC) che la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in relazione ai lavori eseguiti (DURC congruità), in attuazione dell’articolo 1 dell’ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017. Tutte le imprese affidatarie dei lavori edili sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell’edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Restano fermi gli adempimenti e le procedure previsti nell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma del 28 dicembre 2016 tra Commissario straordinario ed ANAC.
3. Il documento che attesta la regolarità contributiva (DURC) deve essere posseduto dall’impresa sia in occasione dell’affidamento dei lavori che durante la loro esecuzione. Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera (DURC congruità) deve essere posseduto, per gli appalti pubblici di qualsiasi importo e per quelli privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a Euro 50.000,00, durante l’esecuzione dei lavori ed alla loro conclusione secondo quanto stabilito rispettivamente ai punti 6 e 7.
4. La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera viene effettuata dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, che rilascia il relativo attestato entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ove si renda necessaria un’integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. Nel caso di inerzia nel rilascio nei tempi stabiliti del DURC congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa, lo stesso si intende rilasciato con esito positivo sulla base del dato fornito dal Direttore dei Lavori.
5. L’incidenza della manodopera viene calcolata come rapporto tra il costo della manodopera complessivamente impiegata, al netto di spese generali e di utile dell’impresa e l’importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d’asta, di spese generali e di utile dell’impresa, risultanti dal computo metrico estimativo redatto utilizzando l’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. A tal fine l’Elenco Prezzi sarà periodicamente aggiornato, integrato e completato, ai sensi dell’ordinanza n. 41/2017, con l’indicazione del costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Per le lavorazioni non comprese in Elenco si ricorre all’analisi del nuovo prezzo che contiene il costo della manodopera.
6. Per ciascun appalto pubblico l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale.
7. Per ciascun appalto privato relativo ad interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficiano, ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 del 2017 e ss.mm.ii., di contributi superiori a Euro 50.000,00 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione della seconda e dell’ultima erogazione del contributo (corrispondenti a SAL pari) di cui rispettivamente all’articolo 16 della stessa ordinanza n. 13 ed all’articolo 14 dell’ordinanza n. 19. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale finanziati ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016 l’incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto e, successivamente, in occasione di entrambe le due erogazioni (intermedia e finale) di cui all’articolo 7 della stessa ordinanza n. 8.
8. Il Direttore dei lavori, per tenere conto di particolari condizioni del cantiere o di realizzazione dell’opera, può motivatamente ridurre l’incidenza della manodopera come determinata ai sensi del precedente punto 5, per non più del 15%.
9. Alla determinazione dell’incidenza complessiva della manodopera concorre anche quella relativa alla esecuzione delle opere per la sicurezza. Nel caso di lavorazioni eseguite da lavoratori autonomi o da imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia, per il rilascio del DURC congruità deve essere comunicata l’incidenza complessiva della mano d’opera impiegata nel cantiere, ripartita per quote riferite alle lavorazioni eseguite da ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) o lavoratore autonomo. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità a ciascuna impresa (principale e subappaltatrici) afferente il comparto dell’edilizia, previa verifica dell’incidenza della manodopera sui lavori dalla stessa eseguiti. Per i lavoratori autonomi e per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia la congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori dalle stesse eseguiti, viene certificata, entro 7 giorni dalla richiesta, dal Direttore dei lavori coerentemente con quanto dichiarato nel settimanale di cantiere. Per tali lavorazioni, il direttore dei lavori può ridurre ulteriormente l’incidenza della manodopera di cui al punto 8 di un ulteriore 5%.
10. Nel caso di contratti di fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate complesse che interessano anche porzioni significative dell’opera, per il rilascio del DURC congruità si terrà conto della manodopera impiegata dall’impresa affidataria per la posa in opera.
11. La verifica della congruità è compito esclusivo della Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio che provvede o meno al rilascio dell’attestato qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei SAL intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi corrispondenti ai SAL pari (per gli interventi privati) raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta ai sensi del punto 8 e 9. La Cassa edile/Edilcassa si avvale, per la verifica della congruità, anche dei dati sulla manodopera contenuti nei settimanali di cantiere che il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere in occasione del rilascio del DURC congruità. Per tenere conto della particolarità dell’intervento e della specificità dei luoghi, la Cassa edile/Edilcassa, nell’attestare l’incidenza della manodopera, può apportare un ulteriore riduzione al valore determinato ai sensi del primo periodo, per non più del 15%.
12. Nel caso di mancato rilascio del DURC congruità, l’ordinanza di recepimento del presente accordo stabilirà modalità e procedure per la regolarizzazione che comunque dovrà avvenire entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Con la verifica di congruità la Cassa edile/Edilcassa assolve anche ai compiti di riscontro dei dati sui lavoratori impiegati nei cantieri, previsto nella circolare del Ministero dell’Interno C.C.A.S.I.I.P. del 23 maggio 2017.
13. Le imprese appaltatrici e subappaltatici che eseguono lavori edili oltre ad essere iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 sono obbligate, sin dal giorno precedente l’inizio dei lavori, all’iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi, ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge.
14. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’ordinanza n. 41/2017 gli adempimenti dei beneficiari degli interventi sono:
14.1 RICOSTRUZIONE PRIVATA
I beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, anche tramite i tecnici appositamente delegati, sono tenuti a:
a) presentare all’USR competente, utilizzando la piattaforma informatica MUDE, la domanda di contributo completa dei documenti previsti dalle ordinanze commissariali di finanziamento ed
in particolare del progetto e del computo metrico estimativo corredato del prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) verificare, a seguito della comunicazione dell’USR di approvazione del progetto e prima della comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori, che le imprese invitate a partecipare alla gara e che hanno presentato offerta, siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
c) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
d) inviare all’USR, tramite MUDE, in occasione delle erogazioni del contributo stabilite al punto 7, il documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal Direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).
14.2 RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Per gli interventi di ricostruzione pubblica gli adempimenti che, ai sensi del precedente punto 14.1, gravano sul beneficiario del contributo, sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) che dovrà provvedere a:
a) verificare che il progettista abbia allegato al computo metrico estimativo del progetto esecutivo il prospetto contenente il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire;
b) inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione;
c) verificare la presenza, congiuntamente ai documenti previsti per la liquidazione dei SAL intermedi e del SAL finale, del documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).
15. L’applicazione del DURC congruità decorre dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che recepisce il presente accordo e che approva, previo confronto nell’ambito di un comitato costituito da un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle organizzazioni sindacali partecipanti all’accordo, un rappresentante delle associazioni delle imprese edili, degli artigiani, delle Casse edili/Edilcasse il costo della manodopera per ciascuna lavorazione o per gruppi omogenei di lavorazioni. Il confronto si conclude entro 30 giorni con la sottoscrizione dei costi della manodopera da parte delle parti sociali partecipanti al presente accordo.
16. L’applicazione del DURC congruità è sottoposta ad una fase di sperimentazione e di monitoraggio per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, recepirà i contenuti del presente accordo. Durante tale periodo le modalità applicative della procedura potranno essere oggetto di modifiche o aggiustamenti migliorativi.
17. Il monitoraggio è affidato a gruppi di lavoro costituiti presso ciascuna regione e coordinati dalla struttura tecnica commissariale, con la partecipazione di rappresentanti del sistema delle Casse edili/Edilcasse, degli Ispettorati del lavoro, delle imprese e delle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, sulla base di quanto disposto dall’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso. Gli esiti del monitoraggio ed i dati relativi alle verifiche di congruità, alle notifiche preliminari, all’applicazione delle norme contrattuali ed alla tempestività degli adempimenti da parte delle Casse edili/Edilcasse, saranno inseriti in apposito portale e resi accessibili a tutti i partecipanti all’accordo. I gruppi di lavoro potranno proporre soluzioni che, mediante la messa a sistema dell’interoperabilità delle piattaforme informatiche coinvolte, portino alla ulteriore semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da consentire una maggiore celerità nella liquidazione dei pagamenti.
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