Veneto: accordo sulla detassazione per le industrie aderenti a Confimi
TESTO DELL’ACCORDO
Bassano del Grappa addi, 21 novembre 2016
Tra CONFIMI INDUSTRIA VENETO
e
CGIL Regionale VENETO CISL Regionale VENETO UIL Regionale VENETO
Visti l’art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della L 28 dicembre 2015, n. 208, l’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
Premesso che
– con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai commi del citato art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
– con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all’art. 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208/2015;
– CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 9 novembre 2016 un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalle Amministrazioni competenti.
Considerato altresì
– che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire la contrattazione collettiva di 2° livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese, nonché per accrescere il potere d’acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione, in virtù della legge di stabilità 2016.
Si conviene quanto segue
1. le imprese aderenti al Sistema di Rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA, aventi sede legale e/o operativa nella regione VENETO, nelle quali non è costituita la R.S.U. (o la R.S.A.), in caso di stipula di accordi aziendali con le Organizzazioni territoriali di ~ categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all’attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, si avvalgono dell’assistenza delle Associazioni aderenti al Sistema di Rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;
2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle Associazioni aderenti al sistema di Rappresentanza di CONFIMI INDUSTRIA aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la R.S.U. (o la R.S.A.) per poter applicare l’agevolazione fiscale prevista dal decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l’applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell’impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della regione VENETO;
3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella Sezione 6 del modello allegato al decreto 25 marzo 2016, che si allega al presente accordo. A tal fine le Organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente di ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi che da diritto al trattamento fiscale agevolato venga rispettata, ossia che l’incremento possa essere verificato nell’arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale) attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;
4. pertanto le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall’impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell’anno precedente o comunque nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;
5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato:
a) il periodo temporale di riferimento;
b) la composizione del premio e gli indicatori adottati;
c) la stima del valore annuo medio “pro-capite” del premio (Sez. 4 del modulo allegato al decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l’eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di Welfare aziendale ai sensi del comma 184 dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla succitata circolare n. 28/E;
6. ai fini dell’eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di Welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l’impresa tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell’offerta del servizi esistente nel territorio dove essa insiste valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente dalle parti che hanno sottoscritto l’accordo territoriale;
7. al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal decreto 25 marzo 2016 e dalla circolare n. 28/E;
8. la comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall’impresa contemporaneamente al Comitato di cui al successivo punto 9;
9. le parti firmatarie del presente accordo territoriale istituiranno un Comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito di:
a) esaminare la conformità ai contenuti al presente accordo della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5;
b) valutare l’andamento dell’attuazione dell’accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11.
Il Comitato effettuerà l’esame di cui alla precedente lett. a) entro 10 giorni dall’invio della comunicazione di cui al punto 5;
10. l’impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al Comitato di cui al punto 9;
11. il Comitato di cui al punto 9 provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell’accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle Organizzazioni firmatarie dell’accordo interconfederale del 9 novembre 2016 anche al fine di valutare l’andamento complessivo e gli effetti dell’accordo stesso;
12. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale.
Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.
INTESA PER LA COSTITUZIONE DI COMITATO TECNICO
Bassano del Grappa, addì 21 novembre 2016
Tra CONFIMI INDUSTRIA VENETO
E CGIL Regionale VENETO CISL Regionale VENETO UIL Regionale VENETO
premesso che
• in data 21 novembre 2016 le parti hanno sottoscritto un accordo territoriale teso a facilitare la possibilità che i lavoratori dipendenti da Aziende aderenti al sistema di Rappresentanza Associativo CONFIMI INDUSTRIA Veneto (punti 1 e 2 del citato accordo) possano beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli importi erogati a titolo di premi di risultato, ai sensi dell’art. 1, commi 182 e seguenti della L. 28 dicembre 2015, n. 208;
• l’intesa prevede la costituzione di un Comitato tecnico (punto 9 del citato accordo) che avrà il compito di esaminare la congruità e la conformità delle comunicazioni aziendali e degli adempimenti derivanti dall’intesa sottoscritta (punti 5 e 11 dell’accordo);
si conviene quanto segue
1. i Comitati di cui in premessa, saranno costituiti in via prioritaria a livello provinciale mediante successive intese da sottoscrivere entro e non oltre il 15 dicembre 2016;
2. in via sussidiaria, laddove non siano formalmente costituiti i Comitati provinciali, le istanze delle aziende saranno inviate al Comitato Regionale di cui al successivo punto 3;
3. il Comitato Regionale avrà sede presso gli uffici di CONFIMI INDUSTRIA VENETO, Viale Asiago n. 113/8, Bassano del Grappa (VI); in tal caso, le comunicazioni aziendali di cui al punto 5 dell’Accordo 21.11.2016 saranno inoltrate esclusivamente tramite modalità telematiche, ossia mediante Posta Elettronica Certificata o Posta elettronica ordinaria, ai seguenti indirizzi: CONFIMI INDUSTRIA VENETO – PEC confimiveneto@pec.it; e-mail ordinaria info@confimi.veneto.it. CONFIMI INDUSTRIA VENETO trasmetterà le comunicazioni aziendali agli indirizzi di posta elettronica segnalati da CGIL-CISL-UIL Regionali; il Comitato Regionale sarà composto da un membro titolare e da un supplente in rappresentanza di ciascuna delle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie l’accordo; la composizione del Comitato Regionale sarà definita entro e non oltre il 15 dicembre 2016, mediante comunicazioni tra le parti costitutive.
4. le parti sottolineano l’importanza di una puntuale e accurata informazione da rendere ai lavoratori, circa la possibilità di trasformare il Premio di Risultato in prestazioni e servizi di welfare, con particolare attenzione alle possibili ricadute di tale opzione sulla tematica previdenziale.
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