ACCORDO TIPO settore Commercio (confcommercio)- per la detassazione sui premi di produttività
Accordo tipo
Data, ….
Le Parti
Le Associazioni/Federazioni della Provincia di …
E
FILCAMS/CGIL
FISASCAT/CISL
UILTUCS/UIL
PREMESSO CHE
– con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell’applicazione – per il periodo d’imposta 2011 – dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
– le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
– qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011
si conviene quanto segue
per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di ……… (regione/provincia/bacino) sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalia contrattazione collettiva.
I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall’Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.
I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttività situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.
I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle R.S.A./R.S.U. o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all’Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.
Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
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