L’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) secondo l’orientamento prevalente in dottrina dovrebbe essere cumulabili con altre agevolazioni, Per il periodo d’imposta 2012 le imprese terranno conto di accantonamenti a riserva e versamenti dei soci effettuati sia nel 2011 che nel 2012. Per i conferimenti del 2011 non dovrà più essere effettuato il ragguaglio temporale, che va invece introdotto per quelli dell’anno seguente. Al via, inoltre, l’utilizzo delle detassazioni riportate a nuovo per incapienza del reddito.
Per il bilancio d’esercizio 2012 le imprese applicheranno per la seconda volta l’agevolazione prevista dall’articolo 1 del Dl 201 del 2011 (ACE) che prevede una deduzione dal reddito imponibile (Ires o Irpef) pari al 3% dell’incremento patrimoniale realizzato rispetto al 31 dicembre 2010. Le regole sono sostanzialmente quelle utilizzate lo scorso anno ma, per effetto del particolare meccanismo dell’incentivo (che prevede una stratificazione degli incrementi), le imprese che continuano a trattenere gli utili o a ricevere apporti dei soci fruiranno, nel modello Unico 2013, di un valore generalmente incrementato, se non raddoppiato. La base Ace che si è formata nel 2011, e su cui si è calcolato il bonus del 3% scalato nel modello Unico 2012, si cumula infatti con gli altri incrementi realizzati nel 2012, per formare il nuovo stock su cui applicare la percentuale. Se l’incremento 2011 era formato anche da apporti in denaro dei soci (aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto o rinunce a crediti), il relativo importo, che lo scorso anno era stato ragguagliato ai giorni intercorsi tra la data del versamento e il 31 dicembre, viene ora assunto per intero con un conseguente effetto di favore. Ad esempio, se l’incremento del 2011 era costituito da utile 2010 destinato a riserva per 1.000 e da un versamento soci di 1.800, effettuato il 1° luglio (ragguaglio per sei mesi: 900), la base Ace era pari a 1.900. Per il 2012, supponendo che l’utile 2011 a riserva sia pari a 1.200, la base Ace passa a 3.100 (di cui 1.900 come incremento 2011 e 1.200 per il 2012). Eventuali versamenti ricevuti nel 2012, invece, vanno considerati a giorni.
Ace con calcoli su due livelli in Unico 2013. Per indicare correttamente in dichiarazione l’aiuto alla crescita economica (Ace), bisogna monitorare le operazioni che hanno generato l’agevolazione nel 2011 sommandole con gli opportuni accorgimenti a quelle eseguite nel 2012. In Unico 2013 la novità consiste nello spazio dedicato all’eccedenza Ace non fruita lo scorso anno, da evidenziare in una casella del prospetto collocato nel quadro RS di Unico Sc. Inoltre nel modello appare l’indicazione dell’eventuale utilizzo dell’Ace ai fini delle maggiorazioni dell’aliquota Ires, sia per le società assoggettate a Robin Hood tax, sia per le società di comodo.
Eccedenza Ace pregressa.
La riduzione dell’imponibile per effetto dell’Ace è un’agevolazione fiscale entrata in vigore lo scorso anno a fronte di incrementi del patrimonio netto generati da utili destinati a riserva e conferimenti in denaro dei soci. Il rendimento nozionale – pari al 3% – rappresenta la variazione diminutiva da apportare al reddito imponibile: in pratica, 3 euro di sgravio ogni 100 di incremento.
Anche se i casi non sono molto frequenti, può capitare che la variazione diminutiva dello scorso anno sia stata superiore al reddito imponibile. Ciò ha comportato il mancato utilizzo di una parte dell’agevolazione e, quindi, un’eccedenza che può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo. Ora nel modello Unico 2013 l’ammontare dell’agevolazione è rappresentato dalla somma dell’Ace calcolata sull’incremento del patrimonio netto al 31 dicembre 2012 rispetto al dato del 31 dicembre 2010, cui va sommata la quota di Ace non fruita nel modello Unico 2012, da segnalarsi alla colonna 10 del Rigo RS 113.
Il fatto che l’eccedenza sia indicata nel modello “dopo” il patrimonio netto, conferma la tesi espressa dalla circolare Assonime 17/12 (par. 3.1.5), secondo cui l’eccedenza Ace non soffre del limite del patrimonio netto al 31 dicembre 2012. Infatti in Unico l’eccedenza va esposta nella colonna 10 del rigo RS 113, dopo aver eseguito il controllo del patrimonio netto, che avviene nella colonna 5 dello stesso rigo.
Di conseguenza, l’Ace del periodo 2012 è fruibile considerando quale aumento del patrimonio agevolabile solo l’ammontare che trova capienza nel patrimonio netto al 31 dicembre 2012, ma a questo ammontare si somma l’eccedenza Ace proveniente dallo scorso anno.
Il calcolo della nuova Ace
Il calcolo dell’Ace nel modello Unico 2013 può essere schematizzato in tre mosse.
eVanno monitorati gli incrementi del patrimonio netto rilevanti ai fini Ace avvenuti nel corso del 2012 che possono essere riassunti in due operazioni:
– utile 2011 destinato a riserva nel 2012 (senza ragguaglio ad anno);
– conferimenti in denaro eseguiti nel 2012 (con ragguaglio ad anno).
A questi incrementi si sommano quelli registrati lo scorso anno, considerando che per l’utile 2010 destinato a riserva nel 2011 il dato era già stato assunto al 100% nel modello Unico 2012, mentre per i conferimenti in denaro eseguiti nel 2011 e fruiti lo scorso anno con ragguaglio ad anno, ora, nel modello di quest’anno, vengono fruiti per il loro valore totale, posto che sono stati presenti dall’inizio dell’esercizio. Al valore così determinato vengono sottratti i decrementi, cioè le attribuzioni ai soci di parti del patrimonio netto eseguite nel 2012. Una ulteriore riduzione è rappresentata dalla presenza delle cosiddette operazioni elusive. Si pensi al caso di un finanziamento eseguito nel 2011 a una società controllata (riduzione base Ace in Unico 2012), restituito nel 2012: il riassorbimento dell’operazione elusiva genera incremento della base Ace, nel senso che essa è fruibile senza riduzione in Unico 2013.
Vanno considerate le ulteriori modifiche rispetto alla base Ace 2011 che possono essere rappresentate da operazioni del 2012 che incrementano il patrimonio netto. Si pensi a una base Ace 2011 ridotta per effetto del rispetto del tetto massimo fruibile pari al patrimonio netto al 31 dicembre 2011. Nel 2012 non si è generato utile, né eseguiti conferimenti in natura, quindi nessuna operazione suscettibile di incrementare la base Ace, però, ad esempio, il 29 dicembre 2012 è stato eseguito un conferimento in natura che incrementa (senza ragguaglio) il patrimonio netto. Il risultato è che la base Ace generata nel 2011 cresce nel 2012 in virtù dell’incremento del patrimonio netto.
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