Agenzia delle Entrate – Risposta n. 250 del 10 maggio 2022
ACE
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
X Spa propone interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, ai fini del riconoscimento, con riferimento al periodo di imposta 2018, del beneficio previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 (Aiuto alla Crescita Economica, “ACE”) e del D.M. 3 agosto 2017 (di seguito anche “Nuovo Decreto Ace”).
La società istante svolge attività di stampaggio a caldo, lavorazione meccanica, produzione e assemblaggio di componenti, stampati di acciaio e macchinari.
La Società riferisce che:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, ha registrato un incremento lordo del capitale proprio rilevante ai fini ACE, raffrontato con quello al 31 dicembre 2010, pari ad euro_________, derivante esclusivamente dall’accantonamento a riserva disponibile dell’utile generato negli esercizi rilevanti ai fini ACE;
- al 31 dicembre 2018, risulta titolare di una partecipazione totalitaria nella società non residente XG, con sede in Austria, nonché di una partecipazione pari al 60 per cento del capitale in X UK Ltd., con sede nel Regno Unito;
- nel periodo 1/1/2011 – 31/12/2018, ha incrementato la consistenza dei finanziamenti nei confronti delle citate società controllate per complessivi euro ed effettuato conferimenti per complessivi euro ;
- i suddetti finanziamenti e versamenti in favore delle società controllate comporterebbero una sterilizzazione della base ACE ai sensi dell’articolo 10 comma 2 e comma 3 lettera c) del D.M. 3 agosto 2017;
- tali società controllate non possiedono, né hanno mai posseduto, società partecipate o stabili organizzazioni in territorio italiano;
- le suddette controllate non hanno effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo.
L’istante fa altresì presente che nel corso degli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 e 2018 non ha ricevuto alcun conferimento di denaro, né finanziamenti, nè corrispettivi per cessioni di partecipazioni ad altre società del gruppo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società ritiene di trovarsi in una delle oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 10, comma 2 e 3 lett. c) del Nuovo decreto Ace, in quanto i conferimenti effettuati e gli incrementi dei crediti di finanziamento infragruppo al 31/12/2018, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2010, non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio ACE in favore di altre società del gruppo.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’agevolazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Aiuto alla crescita economica (Ace)”.
In tale contesto è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo (a fronte di un’unica immissione di denaro), ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia (sempre appartenenti al medesimo gruppo). Le disposizioni contenute nell’articolo 10 del Nuovo Decreto ACE si applicano,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dall’esercizio 2018.
La circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l’istanza può trovare accoglimento se la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all’interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
La circostanza suddetta, sulla base dei chiarimenti forniti, esclude che possa essersi verificato l’effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Alla luce delle suesposte riflessioni, la scrivente ritiene, quindi, accoglibile l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale di cui al comma 2 dell’articolo 10 del Nuovo decreto ACE, con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo pari ad euro ___________ e all’articolo 10 comma 3 lett. c) del Nuovo decreto Ace, con riferimento all’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo per euro .
Il presente provvedimento disapplicativo ha valenza annuale ed è riferito esclusivamente alla fattispecie rappresentata per il periodo d’imposta 2018 e viene emesso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo, pertanto, censurabile.
Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non attiene alla valutazione della corretta determinazione della base agevolabile ACE individuata dall’istante.
Tale determinazione, quindi, potrà costituire oggetto di verifica in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.