Acquiescenza alle sole sanzioni non consente la ripetizione di quanto versato spontaneamente - Cassazione sentenza n. 25493 del 2013La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25493 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in materia accertamento e pagamento delle sole sanzioni fa affermato che le sanzioni definite in modo agevolato non possono essere restituite anche se il contribuente ha risolto a proprio favore la vicenda relativa alle imposte a cui si riferivano.

La vicenda ha riguardato una società a cui veniva, dall’Amministrazione finanziaria, rettifica della dichiarazione Iva. La società contribuente provvedeva a definire le sanzioni in via agevolata mentre proseguiva nel contenzioso per l’imposta in contestazione.

Il ricorso presentato in Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente, successivamente la società beneficiava della definizione delle liti pendenti. Presentava poi istanza di rimborso della somma a suo tempo versata per l’acquiescenza alle sanzioni. A seguito del diniego dell’Agenzia, la contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che confermava il diniego. La decisione veniva confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.

La società proponeva ricorso alla Corte Suprema basandolo sulla doglianza che il pagamento spontaneo delle sanzioni in misura ridotta, non poteva impedire, accertata definitivamente la non debenza del tributo, la restituzione.

Gli Ermellini rigettano il ricorso richiamando precedenti orientamenti della stessa Corte basandosi su alcune decisioni assunte in passato sotto la vigenza dell’articolo 58 del Dpr 633/1972 che prevedeva il pagamento di un sesto della pena massima edittale.
I giudici nelle precedenti sentenza hanno negato la restituzione di quanto versato poiché si trattava dell’esercizio di una facoltà del contribuente mediante il pagamento di una percentuale della sanzione senza alcun collegamento con quanto irrogato dall’Agenzia. Tale principio è ora stato esteso anche alle attuali norme di definizione contenute nel Dlgs 472/1997.
In realtà i giudici non hanno rilevato che, contrariamente alla precedente normativa, ora la definizione avviene pagando una percentuale di quanto irrogato dall’Ufficio e non della sanzione edittale. Verrebbero quindi meno le motivazioni poste a base dell’interpretazione a suo tempo fornita per la precedente norma. C’è da sperare in un ripensamento su un orientamento che sembra aderente alla precedente definizione ma non estensibile all’attuale del tutto differente.