AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 217 del 5 novembre 2024

Acquisto di azioni proprie – Finanziamento bancario – Scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della controllante/cedente – Art. 173 del Tuir – Assegnazione di partecipazioni e liquidità – ristori – Mancanza – Valutazione antiabuso – Assenza

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Con un’unica istanza presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA S.p.A. in liquidazione (di seguito, ”ALFA” o ”Società”) e BETA S.p.A. (di seguito, anche ” BETA”) nonché i sig.ri signori A, B, C, D e E (di seguito, indentificati unitariamente come ”Gruppo 1”) e i sig.ri F, G, H, I, L, M e N (di seguito, identificati unitariamente come ”Gruppo 2” e insieme a Gruppo 1, ALFA e BETA, ”Istanti”) chiedono un parere in merito alla sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 in relazione a un’operazione di acquisto di azioni proprie e scissione parziale e asimmetrica qui di seguito rappresentata, nell’ambito dei settori delle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP) e delle imposte sostitutive sui redditi diversi e/o ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale e, più in generale, degli obblighi gravanti sui sostituti d’imposta.

Gli Istanti rappresentano che il Gruppo 1, composto da membri del medesimo ramo familiare, detiene 1/3 del capitale sociale di ALFA, così come descritto:

A (padre) è titolare del diritto di usufrutto su n. […] di azioni ordinarie;

B, C, D e E (figli) sono ciascuno titolari della nuda proprietà di n. […] delle suddette azioni.

Il Gruppo 2 è invece composto da membri di due diversi rami familiari che detengono i 2/3 di ALFA. In particolare:

F (padre) è titolare del diritto di usufrutto su n. […] di azioni ordinarie;

H, I e N (figli) sono titolari della nuda proprietà rispettivamente di n. […], n. […] e n. […] delle suddette azioni;

invece

G (padre) è titolare del diritto di usufrutto su n. […] di azioni ordinarie;

M e L (figlie) sono ciascuna titolare della nuda proprietà di n. […] delle suddette azioni.

I tre fratelli, i sig. A, F e G, sono i fondatori di ALFA.

ALFA svolge l’attività di holding di partecipazioni, mediante l’esercizio di direzione e coordinamento di alcune società, tra le quali, BETA, principale asset di ALFA, nonché l’attività di gestione di un diversificato patrimonio immobiliare.

Più nello specifico, il patrimonio di ALFA può essere suddiviso in quattro tipologie:

I. beni immobili:

i) beni immobili e terreni siti in XX, Via X e Via X, denominato comparto B ”Viale XX”, ivi compreso l’immobile concesso in locazione alla X, sito in XX, Via X (di seguito, ”Immobili XX”);

ii) altri immobili;

II. partecipazione totalitaria nella controllata BETA;

III. altre partecipazioni, tra le quali quella nella società immobiliare GAMMA S.r.l. (di seguito, ”GAMMA”);

IV. liquidità.

Tra i componenti dei vari rami della famiglia […] sono sorti diversi contrasti nell’esercizio delle predette attività, sfociati altresì in alcune controversie giudiziali. Detti contrasti si sono protratti, tra l’altro, fino al decorso del termine di durata di ALFA, fissato per statuto al xx/xxxx/xxxx.

Pertanto, considerato che ALFA, a decorrere dal suddetto termine, si trova in stato di liquidazione e che è venuto meno, tra i soci, l’affectio societatis, i differenti rami familiari intenderebbero separare i loro destini imprenditoriali e, in particolare:

il Gruppo 1 vorrebbe proseguire principalmente l’attività di gestione immobiliare;

il Gruppo 2 vorrebbe mantenere come prevalente l’attività di direzione e coordinamento della controllata BETA.

A seguito di un primo accordo raggiunto nel xxxx 20xx (di seguito, ”Primo Accordo”), la cui realizzazione, a parere della Direzione Regionale […], integrava una fattispecie di abuso del diritto da parte (di seguito, ”DR”), nell’ambito di una risposta resa a seguito di un’apposita istanza di interpello cd. antiabuso, gli Istanti hanno elaborato un secondo (nuovo) accordo (oggetto del presente parere di seguito, ”Secondo Accordo”) al fine di risolvere l’impasse societario in cui si trova ALFA.

Dall’istanza emerge che il Gruppo 1 e il Gruppo 2 avrebbero raggiunto un Secondo Accordo destinato a consentire a ogni gruppo familiare di ”[…] proseguire con profitto l’attività d’impresa in autonomia, salvaguardando l’operatività della BETA S.p.A. e le attività di sviluppo immobiliare in corso […]”. Nel dettaglio, il Secondo Accordo prevede una riorganizzazione societaria volta a separare le attività dei due Gruppi, attuata attraverso le seguenti fasi.

A. La revoca della liquidazione di ALFA: in tale fase, ”[i] soci unanimemente revocano la fase liquidatoria, nominano un nuovo consiglio di amministrazione e modificano lo Statuto sociale”.

B. L’acquisto, da parte di BETA, di n. […] azioni proprie al prezzo complessivo di […] euro (di seguito, ”Acquisto di azioni proprie”); in tale fase, ”[l]a Società delibera la vendita delle azioni BETA S.p.A. alla stessa BETA S.p.A. (c.d. acquisto azioni proprie) al fine di finanziare lo sviluppo del ramo immobiliare. BETA S.p.A. d’altro canto delibera l’acquisto di azioni proprie previo ottenimento di un finanziamento da parte di un primario istituto di credito residente in Italia per l’imposto necessario alla corresponsione del prezzo di acquisto delle azioni BETA S.p.A. […]. Si precisa che BETA S.p.A. dispone di riserve disponibili pari ad euro […] e quindi largamente superiori al prezzo di acquisto suddetto di euro […]”.

C. La scissione parziale non proporzionale asimmetrica di ALFA (di seguito, ”Scissione”) attraverso la quale ”si attua la separazione dei diversi rami di attività della Società, ovvero il ramo immobiliare (ivi compresa la partecipazione nella società immobiliare GAMMA S.r.l.), da un lato, e il ramo afferente all’attività di holding, rappresentato dalla partecipazione nella società controllata BETA S.p.A., dall’altro[…]”.

In particolare, con la Scissione verrebbero attribuiti a una società beneficiaria di nuova costituzione (indicata come ”NewCo”), tutte le partecipazioni di BETA. Invece, la scissa (ALFA) manterrebbe nel proprio patrimonio:

tutti gli immobili e gli impianti;

i crediti per imposte anticipate e il fondo imposte differite afferenti agli immobili;

le somme di denaro versate da BETA per l’acquisto di azioni proprie […], finalizzate allo sviluppo degli Immobili XX;

la partecipazione in GAMMA.

Inoltre, gli Istanti precisano che:

il patrimonio di ALFA, per 2/3, verrà attribuito alla beneficiaria NewCo e, per 1/3, sarà mantenuto presso la scissa;

non sono previsti conguagli in denaro tra i soci appartenenti ai Gruppi 1 e 2;

le partecipazioni in NewCo verranno attribuite proporzionalmente ai soci nudi proprietari/usufruttuari del Gruppo 2, mentre le partecipazioni nella scissa verranno assegnate proporzionalmente ai soci nudi proprietari/usufruttuari del Gruppo 1.

Nell’ambito dell’istanza, viene evidenziato che ”[l]a riorganizzazione è mossa da una evidente ragione economica: appare essere l’unica operazione in grado di realizzare la risoluzione del conflitto tra i due gruppi di soci/usufruttuari che sta paralizzando da oltre 24 mesi l’operatività della Società, permettendo a ciascun Gruppo di concentrarsi su un business diverso: il Gruppo 1 sull’attività immobiliare, utilizzando i proventi derivanti dalla vendita di azioni alla BETA S.p.A. per lo sviluppo XX ed il Gruppo 2 sull’attività di direzione e coordinamento della BETA S.p.A.”.

In relazione alla complessiva operazione prospettata nei termini sopra indicati, gli Istanti chiedono se la stessa rappresenti un’ipotesi di abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, in relazione al comparto delle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP), delle imposte sostitutive sui redditi diversi e/o delle ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale e, più in generale, sugli obblighi dei sostituti di imposta.

Successivamente alla presentazione dell’istanza, […] la scrivente ha richiesto agli Istanti alcune delucidazioni relative alle operazioni rappresentate. Con un’unica nota del […], gli Istanti hanno presentato la documentazione integrativa richiesta (di seguito, ”documentazione integrativa”).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Gli Istanti ritengono che nel caso di specie non sussistano profili di abuso del diritto per le seguenti ragioni.

L’Acquisto delle azioni proprie da parte di BETA è un’operazione realizzativa che beneficerebbe del regime della cd. participation exemption (di seguito, ”regime pex”) di cui all’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, ”Tuir”), per la quale non si ravvisano indebiti risparmi di imposta.

Inoltre, il provento di tale cessione rimarrà all’interno del circuito societario di ALFA in quanto destinato a finanziare l’attività immobiliare della stessa ALFA e in ogni caso, qualora lo stesso venisse successivamente distribuito ai soci, sconterebbe comunque l’imposta sostitutiva unica sui capital gain del 26 per cento.

Gli Istanti evidenziano che sulla plusvalenza realizzata in sede di cessione verrebbe scontata una, seppur modesta, tassazione in capo ad ALFA, stimabile in […] euro.

In merito all’Acquisto di azioni proprie, gli Istanti precisano che il prezzo stimato, pari a euro […], è di entità tale da rendere necessario da parte di BETA il reperimento di disponibilità finanziarie da un soggetto terzo finanziatore (individuato in una banca indipendente dalle parti) il quale, a garanzia del finanziamento, ha richiesto che il debito venisse assunto da BETA per giovarsi dei flussi di cassa di quest’ultima ai fini del rimborso del finanziamento.

Infatti, BETA risponderà del debito con il proprio patrimonio, che è tale da costituire per la banca finanziatrice una garanzia più che solida e indubbiamente più importante rispetto a quello che potrebbe garantire ALFA che ha natura di holding immobiliare.

Gli Istanti, inoltre, rilevano che con la Scissione sia la scissa ALFA che la beneficiaria NewCo continueranno a svolgere un’attività commerciale, l’una, attraverso lo sviluppo del proprio comparto immobiliare e, l’altra, per il tramite della propria controllata industriale BETA; nessun bene delle società coinvolte resterà inutilizzato, né sarà riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, sarà destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa; dalle società post Scissione non proverranno flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).

Inoltre, viene precisato in istanza che ”[i]n capo alla Società è altresì presente una riserva in sospensione di imposta, riferibile agli Immobili XX e iscritta a seguito di rivalutazione ai sensi della Legge n. 232/2016. Gli Istanti dichiarano che in capo alla scissa verrà mantenuto il vincolo di sospensione d’imposta in capo a tali riserve”.

Infine, gli Istanti sottolineano che l’operazione di Scissione non determinerà alcun impatto sui valori economici delle partecipazioni ottenute dai soci per effetto della scissione, realizzando esclusivamente una riallocazione delle partecipazioni in misura proporzionale finalizzata ad attribuire le azioni di ALFA in capo al Gruppo 1 e le partecipazioni della beneficiaria NewCo in capo al Gruppo 2.

Gli Istanti dichiarano, altresì, che nessuno dei due gruppi familiari è intenzionato a cedere le partecipazioni attribuite a seguito delle prospettate operazioni.

In merito alle eventuali operazioni alternative a quelle sopra descritte, gli Istanti espongono quanto segue.

Una prima soluzione ”alternativa” consisterebbe nella ”[…] attribuzione proporzionale delle azioni della BETA S.p.A. ai soci della Società e la successiva cessione della parte minoritaria delle azioni di BETA S.p.A. ricevuta dal Gruppo 1 a soggetti terzi […]”.

Tale soluzione secondo gli Istanti sarebbe impraticabile in quanto l’obiettivo che si pone è quello di concertare la proprietà in capo al Gruppo 2 e, in ogni caso, la partecipazione minoritaria, posseduta dal Gruppo 1, sarebbe di difficile collocazione presso terzi acquirenti.

Inoltre, come evidenziato in sede di documentazione integrativa, la suddetta alternativa ”[…] è stata ritenuta non percorribile dai CONTRIBUENTI in quanto porterebbe a risultati sostanzialmente diversi in termini di assetti proprietari e di governance che non sarebbero nemmeno in linea con le finalità perseguite con la riorganizzazione in oggetto […]”.

Una seconda alternativa, invece, comporterebbe la distribuzione dei dividendi da parte di BETA alla controllante ALFA.

Attraverso questa soluzione, invece, pur realizzando i medesimi effetti e i medesimi obiettivi della riorganizzazione prospettata (generando un equiparabile carico fiscale cfr. punto xx e xx della documentazione integrativa), è stata al momento ritenuta ”[…] meno gradita alle banche potenziali finanziatrici […], pur non avendola esclusa in assoluto […].

Infine, nella denegata ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria qualifichi l’operazione come priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, gli Istanti ritengono che la stessa debba essere considerata legittima in quanto giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali che rispondono a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.

La prospettata operazione, infatti, mira a eliminare i conflitti tra il Gruppo 1 e il Gruppo 2, i quali hanno portato, come detto, a stalli decisionali e liti giudiziarie e che (elemento di novità rispetto all’istanza presentata nel 20xx) sono emerse anche a livello della controllata operativa BETA.

Gli Istanti rilevano che ALFA è in stato di liquidazione, per il decorso del termine statutario, a causa della litigiosità sorta tra i due Gruppi; litigiosità che ha impedito di trovare un accordo in merito al prolungamento dell’attività sociale, come dimostrato dal verbale del consiglio di amministrazione che ha accertato la causa di scioglimento di ALFA.

Nello specifico, l’elemento scatenante dei litigi attualmente in essere è stata la gestione di uno degli Immobili XX, per il quale erano state previste diverse opportunità di realizzo. Nello specifico, era stata valutata la possibilità di sviluppare il compendio con l’intenzione di cedere in seguito una parte dello stesso, a destinazione commerciale, a un’importante catena della grande distribuzione organizzata (GDO) al fine di recuperare le disponibilità finanziarie per lo sviluppo della parte residenziale.

La diversa visione nella prosecuzione dell’idea progettuale ha comportato un allontanamento progressivo, fino a giungere alla frattura completa tra i due Gruppi, che è sfociata nell’impossibilità di riuscire a trovare un punto di equilibrio tale da poter assumere validamente la delibera di prolungamento dell’attività sociale. Diverbi che si sono estesi fino alla gestione della stessa liquidazione e, in particolare, alla nomina del liquidatore.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si osserva che la prospettata operazione di riorganizzazione è in una fase embrionale poiché risultano ancora da realizzare i vari adempimenti civilistici e contabili concernenti la revoca della liquidazione, l’Acquisto di azioni proprie e la Scissione. Il presente parere prescinde, pertanto, da ogni valutazione in merito alla correttezza dei valori contabili, economici e fiscali indicati in istanza nonché sotto il profilo civilistico dei singoli negozi prospettati e dall’operazione rappresentata nel suo complesso. Il presente parere, inoltre, si fonda sul presupposto che i valori economici delle società coinvolte nelle predette operazioni, indicate in istanza, siano corretti e rispondano a effettivi e concreti valori di mercato e che la prospetta Scissione risulterà proporzionale sotto il profilo economico secondo quanto indicato dagli Istanti.

Resta, di conseguenza, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria su tali aspetti.

In termini generali, si ricorda che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono, fra l’altro, indicare:

il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;

le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione raffigurata.

Secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, e successive modifiche, recante la ”Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale ”indebito”, costituito da ”benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;

b) l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in ”fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;

c) l’essenzialità del conseguimento di un ”vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con il successivo comma 3, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione antiabuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell’esistenza del primo elemento costitutivo (l’indebito vantaggio fiscale) in assenza del quale l’analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di indebito vantaggio, si proseguirà nell’analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi, l’Amministrazione finanziaria procederà all’analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extrafiscali.

Per le motivazioni che si andranno a esporre, si ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria prospettata con riferimento alla quale è stato posto il quesito antiabuso in esame non costituisca (sia in relazione ai singoli negozi attraverso i quali verrà posta in essere sia nel suo complesso) una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis citato.

Come sopra evidenziato, la riorganizzazione societaria oggetto del presente esame antiabuso consta di due successive operazioni, precedute dalla propedeutica revoca della liquidazione, che i soci del Gruppo 1 e del Gruppo 2 hanno concordato di effettuare, ovvero:

acquisto di n. […] azioni proprie, al prezzo complessivo di […] euro, da parte di BETA, nei confronti di ALFA;

scissione parziale non proporzionale asimmetrica di ALFA a favore di una società neocostituita (NewCo).

La predetta sequenza di operazioni sarebbe finalizzata a garantire la prosecuzione dell’attività economica svolta da ALFA, evitandone la liquidazione, e a separare i destini imprenditoriali dei due gruppi familiari a cui è riconducibile l’attuale compagine societaria di ALFA.

Peraltro, va evidenziato che, a seguito di una prima istanza di interpello cd. antiabuso presentata nel xxxx 20xx alla DR relativa al Primo Accordo (avente a oggetto un diverso progetto riorganizzativo), quest’ultima ritenne che le operazioni che portavano alla realizzazione di tale progetto integrassero una fattispecie di abuso del diritto; a seguito di tale risposta, gli Istanti hanno concluso il Secondo Accordo prospettando una diversa riorganizzazione volta a soddisfare le diverse esigenze esposte in istanza.

Innanzitutto, va rilevato che l’Acquisto di azioni proprie (ossia, l’acquisto di n. […] azioni proprie da parte di BETA, pari al xx% del capitale sociale di quest’ultima) costituisce un’operazione realizzativa che beneficia del regime pex (sul presupposto non verificabile in questa sede che sussistano, come peraltro evidenziato dagli Istanti, tutti i relativi presupposti […]).

Nello specifico, gli Istanti dichiarano che con la prospettata cessione ALFA realizzerà una plusvalenza imponibile in regime pex che genererà un’imposizione stimabile in euro […].

In relazione al prezzo della compravendita, gli Istanti precisano che il xx% delle n. […] azioni di BETA viene valutato in […] euro, prendendo a riferimento il valore complessivo della stessa pari a […], come risultante dall’unica offerta di acquisto ricevuta negli anni, da parte di un investitore operante nel settore del private equity […]. Al fine di corrispondere il prezzo di tale acquisto (stimato, come detto, in […] euro) BETA intenderebbe ricorre a un finanziamento da parte di un istituto bancario (terzo indipendente rispetto alle parti), garantito con il proprio patrimonio societario.

Al riguardo, gli Istanti precisano che l’Acquisto di azioni proprie realizzata da BETA nei confronti della propria controllante ”[…] è funzionale a reperire le disponibilità finanziarie necessarie allo sviluppo immobiliare previsto per l’area di XX, che sarebbe condotto dalla scissa ALFA e che richiede investimenti per circa […] euro. Investimenti che, altrimenti, la SOCIETÀ non potrebbe ottenere a titolo di finanziamento dal sistema bancario, attesa la sua bassa redditività attuale, che non consentirebbe flussi sufficienti a garantire gli istituti di credito […] (cfr., pag. x della documentazione integrativa). Inoltre, il capitale utilizzato per l’acquisto delle azioni proprie ”[…] rimarrà all’interno del circuito societario della scissa […] e, nel caso venisse distribuito ai soci, sconterebbe l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale del 26 per cento, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 267.

Sempre gli Istanti hanno evidenziato che l’operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella distruzione di un dividendo, da parte di BETA alla controllante ALFA, per un importo pari a […] euro (al fine di ottenere il medesimo risultato economico-patrimoniale in capo a ALFA), genererebbe degli effetti fiscali che ”[…] non sarebbero sostanzialmente così diversi, tenuto conto della ”portata” economica complessiva della riorganizzazione in oggetto. In ipotesi di acquisto di azioni proprie, infatti, ALFA conseguirebbe una plusvalenza, ai sensi dell’art. 87 del TUIR, pari a euro[…], per un carico fiscale ai fini dell’IRES pari a […] euro. L’ipotetica, alternativa, distribuzione di dividendi per euro […] sarebbe imponibile ai sensi dell’art. 89 del TUIR nella misura del 5% del relativo ammontare, per un carico fiscale ai fini dell’IRES pari a euro. […]. Da un punto di vista fiscale, quindi, le due operazioni (Acquisto di azioni proprie e distribuzione di un dividendo) comporterebbero un differenziale, in termini di imposte dovute, pari a euro […], che risulterebbe secondo quanto rappresento dagli Istanti ”poco significativo nell’economia della riorganizzazione complessiva” […].

Per i soci, infatti, la distribuzione di un dividendo sarebbe un’operazione assolutamente percorribile e l’Acquisto di azioni proprie, previo ottenimento del finanziamento bancario, è da giustificarsi, secondo quanto espresso in seno alla documentazione integrativa, dalla preferenza espressa dall’istituto bancario concedente, considerato che quest’ultimo farebbe rientrare l’operazione nella categoria M&A (rectius, acquisizione di partecipazioni con indebitamento), con conseguente richiesta delle specifiche garanzie del caso (comprese quelle consistenti nel flusso di utili generato da BETA).

Alla luce di quanto sopra, si rileva che in merito all’operazione di Acquisto di azioni proprie (singolarmente considerata) non si ravvisa il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito in quanto, nel caso di specie, visto il coinvolgimento di due soggetti IRES (residenti), sia l’Acquisto di azioni proprie che la distribuzione di un dividendo da parte di BETA a ALFA producono effetti fiscali sostanzialmente equivalenti (considerata anche la circostanza che le azioni proprie acquisite da BETA sono come si evince dalla documentazione integrativa destinate fondamentalmente a essere annullate all’esito delle vicende concernenti il finanziamento ottenuto per il loro acquisto).

Infatti, in capo ad ALFA, la plusvalenza da cessione (delle azioni di BETA) risulta esente da imposizione per il 95 per cento, ai sensi dell’articolo 87 del Tuir (in presenza dei relativi presupposti), e il dividendo distribuito da BETA è escluso da tassazione per il 95 per cento, ai sensi dell’articolo 89 del Tuir. La presenza di una differenza, stimata in circa […] euro, tra l’imposizione sulla plusvalenza da cessione di partecipazioni e quella sui dividendi, non appare rilevante ai fini della configurazione di un vantaggio fiscale indebito visto il complessivo valore economico dell’operazione e, nello specifico, delle due operazioni considerate (ossia, […] euro, nel primo caso, prezzo della cessione delle azioni proprie e, nel secondo, come ammontare del dividendo distribuito).

Per quanto concerne la successiva operazione di Scissione (parziale non proporzionale asimmetrica) di ALFA, si precisa che, in linea di principio, la scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, e che il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie (che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato) non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

La neutralità fiscale implica altresì la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci (per cui le partecipazioni ricevute ereditano il valore fiscalmente riconosciuto di quelle possedute ante scissione), sia in capo alla società beneficiaria (per cui i beni della società dante causa mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società avente causa).

Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del Tuir attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di ”mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con il mantenimento, nel caso specifico, degli investimenti finanziari effettuati.

A ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).

Nel caso in esame, non sembra ravvisarsi, per quanto dichiarato in istanza, la volontà di distrarre risorse finanziarie e disponibilità liquide dall’attività d’impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell’operazione continuerà a svolgere un’attività commerciale, l’una, attraverso lo sviluppo del proprio comparto immobiliare (utilizzando la provvista in denaro ottenuta mediante la cessione parziale delle partecipazioni in BETA) e, l’altra, mediante l’attività di direzione e coordinamento della propria controllata industriale BETA.

Inoltre, si rammenta che la scissione è, di regola, neutrale anche per i soci; va rilevato, però, che il comma 3 dell’articolo 173 del Tuir fa ”salva l’applicazione, in caso di conguaglio, dell’articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87”.

Per i soci persone fisiche non imprenditori, le somme ricevute a titolo di conguaglio rientrano tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale ai sensi dell’articolo 47 del Tuir, che al comma 7 dispone quanto segue: ”[l]e somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Con riferimento al caso di specie, gli Istanti dichiarano che ”[…] l’operazione di scissione non avrà alcun impatto sui valori economici delle partecipazioni ottenute dai soci per effetto dell’operazione […]” e che, pertanto, ”[…] non sono previsti conguagli in denaro […]”.

Anche gli effetti fiscali della Scissione (singolarmente considerata) non appaiono integrare alcun vantaggio fiscale indebito al ricorrere delle condizioni sopra indicate.

Infine, per quanto riguarda la combinazione delle due operazioni (ossia, l’Acquisto di azioni proprie e la Scissione), si evidenzia che la cessione da parte di ALFA a BETA di una quota di azioni nella stessa BETA è finalizzata a dotare ALFA di disponibilità liquide necessarie per mantenere inalterati i valori economici ottenuti dai soci per effetto della successiva Scissione asimmetrica e, dunque, evitare che, nel caso concreto, la Scissione si configuri come sperequata (ossia, per evitare che all’esito della stessa non vengano attribuiti ai soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa).

Al riguardo, va rilevato che l’ottenimento di disponibilità liquide da parte di ALFA tramite la cessione delle partecipazioni detenute in BETA (alla stessa BETA) al fine di utilizzarle nell’ambito della Scissione per assicurare la proporzionalità in termini economici della medesima (ripartendo tale posta tra le società coinvolte) non comporta il conseguimento di alcun vantaggio indebito in termini di sfruttamento della neutralità fiscale prevista dall’articolo 173 del Tuir o di mancata tassazione degli eventuali ”ristori” tra i soci in caso di scissione sperequata (cfr., la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 84 del 2024). Ciò in quanto non risulta che una simile condotta nel suo complesso violi la ratio di alcuna norma tributaria o principio dell’ordinamento tributario.

Infine, in ordine alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento bancario che BETA intende stipulare al fine di procedere all’Acquisto di azioni proprie, va rilevato che il presente parere esula e non implica alcuna valutazione in merito alla connessione di detti interessi passivi con l’attività d’impresa svolta da BETA. Al riguardo, giova evidenziare che gli Istanti non hanno formulato alcun quesito in merito; quesito che, alla luce del contenuto della Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, par. 1.1 (secondo cui ”[…] nel caso in cui l’istanza abbia ad oggetto […] il parere in ordine all’inerenza di un determinato componente di reddito ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, il contribuente può legittimamente presentare un’istanza solo se il dubbio qualificatorio nasca dalla peculiarità del componente può accadere, ad esempio, in relazione a componenti generati da operazioni riferite a rapporti commerciali non riconducibili a figure contrattuali conosciute dal nostro ordinamento, come accade di frequente per quelle di derivazione estera”), sarebbe comunque risultato inammissibile (in base agli elementi concreti proposti nel caso qui in esame). Su tale aspetto, pertanto, rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Da ultimo, si ricorda che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell’istanza nei termini ivi descritti, sia singolarmente considerate che nel loro complesso. Inoltre, si fa presente che in questa sede non viene espresso alcun giudizio o fornita alcuna valutazione in merito ai valori contabili, economici e fiscali indicati nell’istanza. Resta, pertanto, fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario dell’operazione descritto nell’istanza di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati (o non compiutamente descritti), possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.