AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 agosto 2021, n. 552
Articolo 11, comma 1, lett. a) e c) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR, Conferimenti di partecipazioni a favore di Newco neocostituite seguiti dal trasferimento a favore dei figli – articoli 175 e 177 comma 2 del TUIR, articolo 3, comma 4-ter del TUS
Quesito
L’Istante (di seguito, socio A), la moglie (di seguito, socio B), il cugino (di seguito, socio C), e la moglie di quest’ultimo, (di seguito, socio D), sono soci della società di diritto italiano ALFA S.p.A., avente un capitale sociale, così suddiviso:
– il socio A detiene la piena proprietà di 400.000 azioni, corrispondenti al 20% del capitale sociale;
– il socio B detiene la piena proprietà di 300.000 azioni, corrispondenti al 15% del capitale sociale;
– il socio C detiene la piena proprietà di 1.000.000 di azioni, corrispondenti al 50% del capitale sociale;
– il socio D detiene la piena proprietà di 300.000 azioni, corrispondenti al 15% del capitale sociale.
Alle predette percentuali di partecipazione al capitale sociale di ciascuno dei soci corrisponde una eguale percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società. L’Istante ed il socio C ricoprono attualmente la carica di – rispettivamente – vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione oltre ad essere amministratori delegati della società.
I soci B e D non rivestono invece cariche sociali, né sono coinvolti in alcuna attività di gestione ed amministrazione della società.
L’Istante ha tre figli di 25, 22 e 16 anni.
ALFA S.p.A. è una società per azioni non quotata nei mercati regolamentati, ed è la capogruppo operativa del gruppo ALFA, gruppo industriale attivo nel settore agroalimentare.
Il Gruppo ALFA è composto dalle seguenti società controllate da ALFA S.p.A.:
− ALFA International S.p.A., partecipata al 90%;
− ALFA M. S.r.l., partecipata al 100%;
− ALFA F. S.r.l., partecipata al 90%;
− ALFA O. S.r.l., partecipata al 100%;
− BETA S.r.l., partecipata al 60%;
− ALFA Europe S.A., con sede in Romania, partecipata al 90%.
ALFA S.p.A., in qualità di controllante e consolidante, ha optato per il regime di consolidato fiscale nazionale ai fini IRES ai sensi degli artt. 117 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), unitamente a tutte le società italiane sopra elencate.
Ciò premesso, è intenzione dell’Istante e dei soci attuare un processo di riorganizzazione aziendale che consta delle seguenti fasi:
Fase 1
Uscita dalla compagine societaria della moglie dell’Istante, socio B, attraverso l’integrale cessione della propria partecipazione sociale secondo le seguenti modalità:
– cessione del 96,5% della partecipazione (corrispondente al 14,48% del CS di ALFA S.p.A.) detenuta in ALFA S.p.A. ad una società Holding di nuova costituzione (di seguito, MF Holding, riconducibile al nucleo familiare del socio C), partecipata dal socio C per il 76,92% e dal socio D per il 23,08%, costituita mediante conferimento delle partecipazioni detenute dai soci C e D in ALFA S.p.A.;
– cessione del restante 3,5% della partecipazione (corrispondente allo 0,52% del CS di ALFA S.p.A.) all’Istante.
Il prezzo di cessione dell’intera partecipazione è regolato da entrambi gli acquirenti in parte al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, in altra parte in via dilazionata, secondo il piano di pagamento concordato.
Fase 2
Conferimento delle partecipazioni detenute dall’Istante in ALFA S.p.A. – incrementate per effetto del precedente acquisto dal 20% al 20,52% – in una società holding di nuova costituzione (di seguito, PF Holding), interamente
partecipata. L’avvenuta acquisizione da parte dell’Istante dello 0,52% delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. dalla moglie socio B è funzionale all’integrazione dei requisiti richiesti dall’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR per il conferimento a realizzo controllato;
Fase 3
Conferimento in una “super holding” di nuova costituzione (di seguito, ACD Holding), delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. da PF Holding e MF Holding (pari rispettivamente al 20,52% e 79,48%).
In relazione a tale ultima operazione, ACD Holding riceverà la totalità delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. ed iscriverà le partecipazioni ricevute ad un valore pari a quello fiscalmente riconosciuto presso le società conferenti.
Sussistono secondo l’Istante i requisiti per l’applicazione dell’articolo 177, comma 2, del TUIR al conferimento contestuale delle partecipazioni detenute da PF Holding e MF Holding. L’Istante ritiene, in alternativa, che PF Holding possa accedere al regime di cui all’articolo 175 del TUIR in tema di conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, essendo soddisfatti i requisiti.
In relazione alla fase rappresentata non troverebbe inoltre applicazione la disposizione antielusiva di cui all’articolo 175, comma 2, del TUIR, richiamata dall’articolo 177, comma 3, del TUIR, posto che la partecipazione detenuta in ALFA S.p.A. soddisfa tutti i requisiti per l’esenzione PEX di cui all’articolo 87 del TUIR. Al riguardo, l’Istante precisa che sia le partecipazioni conferite in ACD Holding, da PF Holding e da MF Holding, sia quelle ricevute in cambio integrerebbero i requisiti per la fruizione del richiamato regime di esenzione PEX ex articolo 87 del TUIR.
Con particolare riferimento al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR, l’Istante precisa che la partecipazione in ALFA S.p.A. è classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, e che il conferimento in ACD Holding delle partecipazioni di ALFA S.p.A. detenute da PF Holding e da MF Holding troverà attuazione solo dopo la chiusura ed approvazione del primo bilancio di esercizio delle due società, dal quale risulterà l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione in ALFA S.p.A. I suddetti requisiti saranno rispettati anche con riferimento alle partecipazioni ricevute da PF Holding in cambio del conferimento.
Infine, per ciò che concerne l’operazione di conferimento in PF Holding delle partecipazioni detenute dall’Istante in ALFA S.p.A. (Fase 2), l’Istante precisa che laddove non si ritenesse applicabile il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, PF Holding non verrebbe costituita, ma egli procederebbe comunque – quale diretto conferente persona fisica – alla costituzione di ACD Holding unitamente ad MF Holding. In tale scenario alternativo, l’operazione di conferimento in ACD Holding del 20,52% delle partecipazioni detenute dall’Istante persona fisica in ALFA S.p.A., unitamente al conferimento contestuale del 79,48% delle partecipazioni detenute nella medesima società da MF Holding, integrerebbe la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’applicazione dell’articolo 177 comma 2 del TUIR.
Fase 4
Riorganizzato l’assetto societario, è intenzione dell’Istante attuare, anche non nell’immediato, il passaggio generazionale, mediante il trasferimento delle partecipazioni detenute in PF Holding ai propri tre figli, in applicazione dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell’Imposta sulle successioni e donazioni, TUS). Il trasferimento non sarebbe soggetto ad imposta di donazione, poiché avrebbe ad oggetto la quota totalitaria (o di maggioranza) del capitale sociale di PF Holding, ai discendenti dell’Istante, i quali renderebbero apposita dichiarazione circa la volontà di mantenere il controllo societario per almeno cinque anni dal trasferimento.
In sede di integrazione documentale, l’Istante rappresenta di avere completato la fase 1 della riorganizzazione nel 2020. In tale anno è stata difatti costituita MF Holding S.p.A. (rappresentata nonché gestita dall’amministratore unico socio C) mediante conferimento in natura del complessivo 65% delle azioni detenute dai soci C e D in ALFA S.p.A.
Successivamente, nello stesso anno è avvenuta la cessione (previa rivalutazione delle quote) in favore di MF Holding S.p.A. e dell’Istante (rispettivamente per una quota pari al 14,475% e 0,525%) delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. dal socio B, con definitiva fuoriuscita di quest’ultimo dalla compagine sociale. Il corrispettivo della cessione è stato pattuito “sulla base del valore economico della partecipazione e a seguito di una negoziazione fra le parti”.
Quanto alle restanti fasi, l’Istante ritiene di poter ultimare la fase 2 della riorganizzazione entro il 2021, la fase 3 nel primo trimestre del 2022 e la fase 4 entro la fine dell’anno 2022.
L’Istante fa presente che ACD Holding assumerà la forma di S.p.A. e che il valore delle azioni da conferire sarà determinato sulla base di apposita relazione di stima ex articolo 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile.
Ciò posto, in relazione all’interpello ordinario ed ai quesiti interpretativi posti, l’Istante:
1) subordinatamente al riscontro circa l’eventuale sussistenza di una fattispecie abusiva, ovvero “qualora l’operazione di compravendita messa in atto dall’Istante propedeutica al conferimento delle azioni di ALFA
S.p.A. da parte dello stesso in PF Holding integrasse profili di abuso del diritto e conseguentemente venisse disconosciuta l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 177, comma 2-bis, TUIR” (così pag. 9 dell’istanza), chiede un parere ai soli fini delle imposte dirette, in ordine all’applicabilità dell’articolo 177, comma 2, all’alternativa operazione di conferimento contestuale e congiunto in ACD Holding delle partecipazioni detenute dal medesimo Istante e da MF Holding in ALFA S.p.A.;
2) chiede se, in relazione all’operazione di conferimento delle partecipazioni di collegamento detenute in ALFA S.p.A. da PF Holding a favore di ACD Holding – di cui alla Fase 3 – il contribuente sia libero di scegliere se applicare, in via alternativa, l’articolo 177, comma 2, all’ipotizzato conferimento congiunto delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. da MF Holding e PF Holding, ovvero l’articolo 175 del TUIR all’operazione di conferimento delle partecipazioni di collegamento da parte di PF Holding in ACD Holding;
3) chiede se, sempre in relazione alla Fase 3, sia applicabile la disposizione antielusiva di cui all’articolo 175, comma 2, richiamata dall’articolo 177, comma 3, del TUIR;
4) infine, una volta riorganizzato l’assetto societario a conclusione delle Fasi 1, 2 e 3, l’Istante fa presente che il trasferimento delle partecipazioni di PF Holding a favore dei tre figli, rispettando i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4-ter del TUS, non sarebbe soggetto ad imposta di donazione.
L’Istante chiede se siano censurabili sotto il profilo dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ed ai fini delle imposte dirette ed indirette le prospettate fasi dell’operazione in cui la riorganizzazione si articola, ovvero:
Fase 1: acquisto da parte dell’Istante dello 0,52% delle partecipazioni detenute dal socio B in ALFA S.p.A., al fine di integrare i requisiti previsti dal comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR per l’accesso al regime di realizzo controllato;
Fase 2: conferimento del 20,52% delle partecipazioni detenute dall’Istante in ALFA S.p.A. (di seguito al precedente acquisto) in favore della neocostituita PF Holding S.r.l., interamente partecipata dall’Istante;
Fase 3: conferimento in ACD Holding S.p.A. delle partecipazioni detenute da MF Holding S.p.A. e PF Holding S.r.l. in ALFA S.p.A.;
Fase 4: trasferimento (entro la fine del 2022) delle partecipazioni detenute in PF Holding ai propri tre figli, in applicazione dell’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico dell’Imposta sulle successioni e donazioni, TUS);
Con riferimento alle imposte dirette ed all’acquisto dello 0,52% delle quote dal socio B, l’Istante chiede se detto acquisto, funzionale all’integrazione dei requisiti richiesti dall’articolo 177 comma 2-bis del TUIR per il conferimento a realizzo controllato, possa costituire un’operazione censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212 del 2000.
Una volta riorganizzato l’assetto societario, concentrando i titoli azionari della Società ALFA S.p.A. nella ACD Holding S.p.A., a conclusione della Fase 3, l’Istante chiede se il successivo trasferimento pro indiviso delle partecipazioni (totalitarie o di maggioranza) di PF Holding a favore dei propri figli, mediante la stipula di un patto di famiglia, configura una ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212 del 2000.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In presenza di una valutazione di abusività della operazione di conferimento in PF Holding S.r.l. delle partecipazioni detenute dal socio A in ALFA S.p.A., l’Istante ritiene applicabile l’articolo 177, comma 2, all’operazione alternativa di cui al quesito sub 1), di conferimento contestuale e congiunto in ACD Holding delle partecipazioni detenute dal medesimo e da MF Holding in ALFA S.p.A..
Per ciò che concerne i quesiti sub 2) e 3), relativi alla Fase 3 – operazione di contestuale conferimento nella neo-costituita super holding ACD delle partecipazioni di ALFA S.p.A detenute da PF Holding e da MF Holding – l’Istante ritiene che possano trovare applicazione, in alternativa, l’articolo 177, comma 2, o l’articolo 175, comma 1, del TUIR.
Riguardo alla prima delle norme richiamate, il regime a realizzo controllato è applicabile anche ai conferimenti plurimi ‘uno actu’ di partecipazioni in una medesima partecipata da parte di conferenti diversi a favore della stessa società conferitaria, aventi ad oggetto partecipazioni che singolarmente considerate non consentono l’acquisizione da parte della conferitaria del controllo di diritto sulla società scambiata.
Nel caso in esame, mentre il conferimento di MF Holding in ACD Holding del 79,48% delle partecipazioni di ALFA S.p.A. beneficerebbe ex se del regime a realizzo controllato di cui al comma 2 dell’articolo 177, quello riconducibile a PF Holding del 20,52% delle partecipazioni di ALFA S.p.A. non avrebbe i requisiti, se isolatamente considerato. La natura unitaria e coordinata degli atti di conferimento permetterebbe tuttavia la fruizione del regime ad entrambe le operazioni. Peraltro, il conferimento di PF Holding, isolatamente considerato, sarebbe suscettibile di rientrare nel perimetro applicativo dell’articolo 175 TUIR, statuente un regime di realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento. L’Istante ritiene di poter scegliere liberamente il regime da applicare, non sussistendo né un criterio gerarchico, né un criterio di specialità tra le norme in commento. Entrambe hanno il fine di determinare il reddito in capo al conferente, basandosi tuttavia su parametri diversi per stabilire il valore di realizzo per quest’ultimo, da confrontare con l’ultimo costo fiscale della partecipazione conferita. Di conseguenza, in relazione al medesimo conferimento, ciascuno dei due regimi potrebbe far emergere un diverso reddito imponibile.
Sempre in relazione alla Fase 3 ed al quesito sub 3), l’Istante non ritiene applicabile la disposizione antielusiva di cui all’articolo 175, comma 3, richiamata dall’articolo 177, comma 3, del TUIR. Sul punto, l’Istante fa presente come la partecipazione detenuta in ALFA S.p.A. possegga tutti i requisiti per l’esenzione stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR. Detta partecipazione è difatti riferibile ad una società avente sede in Italia, che svolge un’attività commerciale, e risulta classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (articolo 87, comma 1, lettera b), del TUIR). A tale ultimo proposito, il conferimento in ACD Holding delle partecipazioni di ALFA S.p.A. detenute da PF Holding e MF Holding troverà attuazione solo dopo la chiusura (ed approvazione) del primo bilancio di esercizio delle due società, dal quale risulterà l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie della partecipazione in ALFA S.p.A. I predetti requisiti verranno rispettati anche con riferimento alle partecipazioni ricevute da PF Holding in cambio del conferimento delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A.
Infine, in relazione alla Fase 4, il trasferimento delle partecipazioni di PF Holding in favore dei figli avverrebbe nel rispetto dei requisiti statuiti dall’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS) e non sarebbe soggetto pertanto ad imposta di donazione.
L’Istante ritiene che la riorganizzazione prospettata non costituisca una fattispecie di abuso del diritto posto che non comporta il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.
In riferimento alla Fase 2, afferente il conferimento in PF Holding (di nuova costituzione) delle partecipazioni detenute dall’Istante in ALFA S.p.A., preceduto dall’acquisto di una partecipazione al capitale di ALFA S.p.A. pari allo 0,52% (quale operazione propedeutica alla fruizione del regime a realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR), tale operazione non configura una fattispecie abusiva, attesa la volontà espressa dal socio cedente di fuoriuscire dalla compagine sociale. In tal senso, l’acquisto di partecipazioni eseguito prima del conferimento al fine di rimuovere una causa ostativa all’applicazione del regime fiscale citato non integra un abuso del diritto, essendo detta compravendita non simulata.
Per ciò che concerne la Fase 3, inerente il conferimento contestuale in ACD Holding delle partecipazioni detenute da MF Holding e PF Holding in ALFA S.p.A., l’applicazione al caso di specie del regime a realizzo controllato di cui all’articolo 177 comma 2 o all’articolo 175 del TUIR, rappresenta una scelta del contribuente e non costituisce un fenomeno elusivo. Parimenti, le operazioni di conferimento in esame, effettuate ai sensi dell’articolo 177 comma 2 o articolo 175 del TUIR, seguite da conseguenziale donazione delle partecipazioni detenute nella società conferitaria (di cui alla Fase 4) da parte del conferente non presentano profili di abuso del diritto, trattandosi di operazioni previste dall’ordinamento rientranti nella libera scelta del contribuente ai sensi dell’articolo 10-bis comma 4 della Legge 212 del 2000.
In riferimento alla Fase 4, relativa all’attribuzione delle quote previamente conferite ai figli pro indiviso mediante donazione, l’articolo 3, comma 4-ter del TUS costituisce norma volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, non assoggettando ad imposta di successione o donazione i trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati in favore di discendenti e del coniuge del dante causa. Peraltro, né quest’ultima norma, né le citate norme in tema di conferimenti (artt. 175 e 177) né l’articolo 3, comma 4-ter del TUS prescrivono un periodo temporale minimo che il contribuente è tenuto ad osservare prima di procedere al trasferimento delle partecipazioni previamente conferite in regime di realizzo controllato.
L’effettività delle disposizioni sul conferimento a realizzo controllato secondo l’Istante non è inficiata da eventi successivi a detto conferimento, non costituendo un indebito vantaggio fiscale il successivo trasferimento in esenzione di imposta da donazione delle partecipazioni de quo ai figli, in un’ottica di ricambio generazionale.
Il trasferimento delle partecipazioni di PF Holding in favore dei discendenti dell’Istante, sebbene comporti un mutamento della compagine sociale, non implica ad avviso dell’Istante la perdita del requisito della “unipersonalità” della società conferitaria statuito dall’articolo 177, comma 2-bis lettera b) del TUIR, in quanto la donazione avverrebbe pro indiviso con contestuale nomina di un rappresentante comune dei tre aventi causa.L’operazione alternativa consistente nella donazione diretta da parte dell’Istante delle partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. in favore dei discendenti (soggetta viceversa ad imposta di donazione) non garantirebbe il raggiungimento dei perseguiti obiettivi di un lineare ricambio generazionale e di preservazione della governance del gruppo, posto che non semplificherebbe l’assetto proprietario della società né eviterebbe eventuali contrasti di vedute tra i futuri soci di ‘seconda generazione’ appartenenti a distinti rami familiari.
L’operazione alternativa avrebbe quale effetto quello di sostituire nella compagine della società, l’Istante con i propri figli. Non sarebbe infine assicurata la prosecuzione da parte di questi ultimi ed in autonomia del progetto di riorganizzazione, strutturato a salvaguardia del patrimonio familiare, attraverso la costituzione delle rispettive ‘holding’ di famiglia.
Le operazioni prospettate nelle quattro fasi descritte nell’istanza sono connotate da sostanza economica e rispondono a valide ragioni extrafiscali non marginali, sia con riferimento alle singole fasi, sia nel loro complesso, avuto riguardo all’assetto organizzativo finale. Ogni fase è funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, riassumibili nella conservazione della governance delle società operative del Gruppo, nel mantenimento dell’unitarietà del patrimonio e nel passaggio generazionale.
Nel dettaglio, il conferimento in una holding unipersonale è funzionale ad una più agevole gestione del patrimonio finanziario, che resta slegata dalle vicende degli altri due soci, in vista del futuro passaggio di tale patrimonio ai figli. La costituzione di ACD Holding di cui alla Fase 3 permetterà una gestione più razionale del controllo, una migliore efficienza organizzativa, nonché una più lineare programmazione del passaggio generazionale – attuabile con la Fase 4 – garantendo la continuità della gestione in capo alla holding.
Le operazioni prospettate nel loro complesso rispondono all’esigenza di rendere più efficiente la struttura societaria al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
(i) conferire unità al gruppo ed una gestione razionale del controllo societario attraverso la creazione di una c.d. “super holding”, migliorando in tal modo anche l’efficienza organizzativa ed operativa;
(ii) concentrare eventuali conflitti tra i soci ad un livello superiore, ovvero in capo alla super holding, evitando il coinvolgimento delle società operative;
(iii) separare i due rami familiari in modo tale da consentire a ciascuno di essi lo sviluppo di propri investimenti in maniera autonoma ed indipendente attraverso la creazione di due distinte società holding;
(iv) porre le basi per il futuro passaggio generazionale ai discendenti dei due rami familiari, anche in un’ottica di prevenzione di eventuali rischi connessi all’ingresso dei medesimi direttamente in ALFA S.p.A., circostanza che potrebbe generare maggiori difficoltà di gestione.
La situazione societaria che emerge al termine del processo di riorganizzazione non è identica, sul piano economico-giuridico, alla situazione pre-riorganizzazione, e preclude la configurazione della operazione descritta quale operazione circolare. L’assetto proprietario del Gruppo al termine della riorganizzazione sarà diverso rispetto a quello di partenza, attesa la sequenza di eventi consistenti nella definitiva fuoriuscita dalla compagine sociale di ALFA S.p.A. del socio di minoranza B (attraverso la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni detenute), la costituzione di due livelli di holding al vertice delle società operative del Gruppo, il subentro dei discendenti dei rami familiari nelle holding di famiglia PF Holding e MF Holding, in attuazione della programmata successione. La struttura del Gruppo risulterà interamente modificata. Le azioni di ALFA S.p.A. non saranno più detenute dai soci persone fisiche, bensì da una holding di nuova costituzione (ACD Holding) a sua volta posseduta da due holding facenti capo ai due rami familiari (PF Holding e MF Holding). In tal modo gli utili distribuiti da ALFA S.p.A. ad ACD Holding, e da quest’ultima a PF Holding ed MF Holding potranno essere utilizzati da queste ultime per l’esercizio di autonome attività di impresa, non condivise tra i diversi esponenti della famiglia e della loro holding, rendendo insensibili a tali eventi le società commerciali del Gruppo.
La realizzazione delle operazioni prospettate infine prescinde dal conseguimento di un eventuale vantaggio fiscale, essendo la catena di operazioni descritta essenziale per l’ottenimento dei fini successori e della tutela del governo societario.
Parere dell’agenzia delle entrate
In relazione all’interpello ordinario Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000 n. 212, si rileva quanto segue.
Si rileva in via preliminare che la richiesta del parere interpretativo in ordine al quesito sub 1) è espressamente subordinata alla riscontrata sussistenza di una fattispecie abusiva ex articolo 10-bis della legge 212 del 2000 ai fini delle imposte dirette nell’operazione descritta. In tale ambito la scrivente ha riscontrato l’insussistenza di una fattispecie di abuso per i motivi nel prosieguo indicati (v. infra), ragione per cui non si darà seguito alla risposta al quesito sub 1) per carenza di interesse da parte dell’Istante.
In relazione al quesito sub 2), va rilevato che l’articolo 175 del TUIR disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento detenute da soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi del quale <<Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario>>
La disposizione prevede che il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l’equivalente del corrispettivo di cessione) sia determinato in base ai dati iscritti nella contabilità dei soggetti conferente e conferitario e sia stabilito nel maggiore tra:
– il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente ai titoli ricevuti in cambio della partecipazione conferita;
– il valore attribuito nelle scritture contabili del conferitario alla partecipazione conferita.
Laddove il conferitario iscriva la partecipazione agli stessi valori contabili, fiscalmente riconosciuti, del conferente, il conferimento rappresenta un’operazione neutrale.
L’articolo 177 del TUIR è applicabile (per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247) anche alle persone fisiche non in regime d’impresa, e reca la disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento, statuendo al comma 2 che <<Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento>>
Al ricorrere dei requisiti stabiliti dal citato comma 2, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (cfr. la circolare n. 33/E del 14 giugno 2010).
Ciò premesso, si osserva che l’articolo 175 del TUIR opera rispetto ai casi in un cui si trasferisce una partecipazione – tra soggetti titolari di reddito d’impresa – la cui caratura sia di per sé tale da conferire il controllo o il collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, anche laddove ricorrano contemporaneamente i requisiti soggettivi ed oggettivi di applicabilità dell’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Le menzionate norme disciplinano il trattamento fiscale applicabile alle operazioni di conferimento di partecipazioni, prevedendo particolari criteri di valutazione delle partecipazioni ricevute – a seguito del conferimento – ai fini della determinazione del reddito del conferente (c.d. regime a realizzo controllato). Applicando tali criteri, in entrambi i regimi può non emergere alcuna plusvalenza (in capo al conferente) qualora il valore di iscrizione (nelle scritture contabili del conferente o del conferitario, a seconda dei casi) delle partecipazioni ricevute risulti pari all’ultimo valore fiscale delle partecipazioni conferite (c.d. “neutralità indotta”).
Al riguardo, si rileva che benché le due disposizioni richiamate nell’istanza siano parzialmente sovrapponibili – in relazione a fattispecie suscettibili di ricadere in entrambe le disposizioni – esse hanno campi di applicazione autonomi, come nel caso di conferimento di partecipazioni di collegamento inidonee a far acquisire alla conferitaria il controllo di diritto della società partecipata (applicandosi, in tal caso, solo l’articolo 175 del TUIR), o come nel caso in cui la conferitaria riceva una partecipazione non rilevante anche ai fini del collegamento, ma comunque in grado di farle acquisire – considerate le partecipazioni già detenute – il controllo di diritto (trovando applicazione il solo articolo 177, comma 2, del TUIR).
Ciò posto, si ritiene che, nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177 del TUIR, debba prevalere l’articolo 175 del TUIR, in quanto, in quest’ultimo viene in astratto precisato l’ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nell’articolo 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal quantum di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria.
Pertanto, in relazione al quesito sub 2) (riconducibile alla fase 3), si osserva che il conferimento eseguito in favore di ACD Holding S.p.A. da MF Holding S.p.A. e PF Holding S.r.l. riguarderebbe partecipazioni detenute in ALFA S.p.A. pari, rispettivamente, al 79,47% e 20,52% ovvero partecipazioni che consentono di esercitare il controllo (la prima) ed il collegamento (la seconda) sulla società partecipata, come definiti dal codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nel primo caso, un quinto dei voti per le società non quotate nel secondo caso). Ne consegue l’applicabilità ad entrambe le operazioni di conferimento del regime di cui all’articolo 175 del TUIR, non essendo condivisibile la tesi dell’Istante in ordine alla libera scelta tra i due regimi menzionati.
Per ciò che concerne il quesito sub 3), si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 175 del TUIR contiene una disposizione antielusiva, in forza della quale il regime di neutralità viene meno nel caso in cui, in cambio del conferimento di partecipazioni non aventi i requisiti PEX si ricevano partecipazioni che, al contrario, abbiano tali requisiti (senza considerare, in entrambi i casi, quello temporale). In tal caso, il valore di realizzo si determina in base al valore normale.
In particolare, il citato comma 2 dell’articolo 175 del TUIR, stabilisce inoltre che il regime di cui all’articolo 175, comma 1, non potrà trovare applicazione nella particolare circostanza in cui le partecipazioni oggetto di conferimento non possiedano i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR (senza considerare il requisito di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo 87) ed a condizione che le partecipazioni ricevute in cambio non siano anch’esse prive dei requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR (senza considerare il requisito di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo 87).
In altri termini, come già rilevato nella Risoluzione n. 60/E del 22 febbraio 2008, il regime di cui al comma 1 dell’articolo 175 del TUIR non potrà trovare applicazione allorquando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
i) le partecipazioni conferite sono prive, all’atto del conferimento, di uno dei requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR;
ii) le partecipazioni ricevute in cambio possiedono i requisiti stabiliti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.
In tale circostanza, quindi, la disposizione in esame stabilisce che il soggetto conferente dovrà assoggettare a tassazione – ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR – la relativa plusvalenza, la quale sarà determinata in base al valore normale, così come definito dall’articolo 9, comma 4, del TUIR.
Nell’operazione di conferimento prospettata, l’Istante afferma che:
– la partecipazione (di controllo) detenuta in ALFA S.p.A. da MF Holding si qualifica interamente per l’esenzione, essendo soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR;
– la partecipazione (di collegamento) detenuta in ALFA S.p.A. da PF Holding, si qualifica anch’essa interamente per l’esenzione.
Laddove anche le partecipazioni in ACD Holding, ricevute in cambio dalle società conferenti saranno dotate di tutti i requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR, non troverà applicazione il disposto del citato articolo 175, comma 2 (ossia, il c.d. realizzo a valore normale).
Considerato che nell’ambito del quesito sub 3) non viene sollevato alcuno specifico quesito o dubbio interpretativo in merito alla disciplina del comma 2 dell’articolo 175 del TUIR (richiamata dal comma 3 dell’articolo 177 del TUIR), si ritiene che il predetto comma 2 non trovi applicazione nel caso in esame laddove sia le partecipazioni conferite che quelle ricevute non possiedano i requisiti e rispettino le condizioni indicate dal citato comma 2 il cui concreto riscontro non può essere effettuato in questa sede in quanto ciò implica valutazioni di fatto non effettuabili tramite l’istituto dell’interpello.
Infine, sotto il profilo delle imposte indirette, riguardo l’applicazione della disciplina di favore prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del TUS, al trasferimento pro-indiviso ai figli dell’Istante delle partecipazioni di PF Holding, si osserva quanto segue.
Come dichiarato dall’Istante, con riguardo al settore delle imposte di successione e donazione, obiettivo delle operazioni ipotizzate, complessivamente intese, è quello di effettuare il passaggio generazionale del suo patrimonio azionario a favore dei tre figli.
Lo scopo ultimo dell’Istante, infatti, è di assicurare una successione delle partecipazioni attualmente in suo possesso, creando, attraverso la PF Holding, un unico raggruppamento stabile non condizionato dalle vicende e dai programmi
dell’altro ramo familiare.
A tale riguardo, nella documentazione integrativa, precisa che le partecipazioni in PF Holding verranno trasferite a favore dei figli entro la fine del 2022, mediante la stipula di un patto di famiglia ai sensi dell’articolo 768-bis e seguenti del codice civile.
Circa i contenuti del patto di famiglia, rappresenta che è sua intenzione: “i. Trasferire ai tre figli, in nuda proprietà con diritto di voto ed in regime di comunione volontaria indivisa tra di essi, una quota rappresentativa dell’intero capitale sociale di PF Holding ovvero, in alternativa, della maggioranza del capitale sociale di PF Holding, tale per cui le partecipazioni trasferite facciano acquisire a questi ultimi il controllo di PF Holding, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile;
ii. Riservare per sé il diritto di usufrutto, senza diritto di voto, sulle partecipazioni così trasferite ai tre figli in base a quanto precede.
Circa il predetto regime di comunione volontaria, all’atto della stipula del Patto di Famiglia, i tre figli renderanno apposita dichiarazione circa la loro volontà di mantenere il controllo societario per almeno cinque anni dal trasferimento. Il rappresentante comune della comunione verrà nominato dai comproprietari, a maggioranza degli stessi, e scelto tra i medesimi comproprietari beneficiari.
Come detto nell’Istanza, tale trasferimento mediante patto di famiglia avverrebbe nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e pertanto in esenzione da imposta di successione e donazione.”.
Per quanto concerne la rappresentazione dei progetti di investimento che intenderebbe realizzare con la PF Holding, l’Istante chiarisce che alla data di presentazione della documentazione integrativa “non sono stati individuati specifici progetti di investimento che la PF Holding intenda realizzare. L’Istante segnala, altresì, che i progetti di investimento potranno eventualmente essere realizzati sia prima che successivamente al passaggio generazionale delle partecipazioni in PF Holding a favore dei tre figli.
Resta peraltro fermo il perseguimento di tutti gli altri obiettivi elencati nell’istanza al par. 1.1., punti (i), (ii) e (iv), che potranno essere raggiunti sin dalla costituzione di PF Holding.”.
Ciò posto, l’articolo 3, comma 4-ter del TUS, dispone che <<I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata>>.
Con la Circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E e successivi documenti di prassi (circolare del 16 febbraio 2007, n. 11, risoluzione del 26 luglio 2010, n. 75), l’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in ordine all’ambito applicativo della riportata disposizione, nonché alle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al regime agevolativo.
Per quanto qui d’interesse, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni emesse dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR e cioè <<società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (…)>>, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.1, del codice civile.
Tale ultima disposizione definisce la nozione di controllo di diritto che si realizza quando un soggetto <<dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria>> di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Inoltre, l’agevolazione in parola trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi del citato articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
La ratio dell’esenzione in discorso, come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 120, mira dunque ad agevolare – attraverso l’eliminazione dell’onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell’impresa nell’ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.
“Tale scopo della norma”, riporta la citata sentenza, “è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall’altro, subordina la fruizione del beneficio a condizione che i discendenti proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni”.
In particolare, secondo la Consulta “L’agevolazione in esame, tuttavia, non è destinata direttamente all’impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale.
Da questo punto di vista va allora considerato che, in via più generale, l’esigenza di garantire la continuità aziendale nella giurisprudenza di questa Corte è stata valorizzata in particolare in quanto preordinata alla garanzia del diritto al lavoro, laddove il legislatore ha «inteso realizzare un intervento diretto a garantirne la continuità ed a permettere la conservazione del rilevante valore dell’azienda (costituita da una pluralità di beni e rapporti, di varia natura), al fine di scongiurare, in tal modo, anche una grave crisi occupazionale» (sentenza n. 270 del 2010); in nome quindi, tra l’altro, dell’«interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e [del] dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso» (sentenza n. 85 del 2013).
In astratto, anche la finalità perseguita dall’agevolazione in oggetto, con riguardo all’aspetto inerente alla continuazione dell’attività produttiva, potrebbe rispondere all’esigenza di evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell’impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico: del resto anche in altri ordinamenti sono previste forme analoghe di agevolazione, che peraltro raramente dispongono una esenzione totale, le quali si raccordano però a ben più gravosi carichi fiscali sulle successioni.”.
Ciò che merita rilievo, quindi, è la necessaria ed indispensabile presenza dell’oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, vale a dire la sussistenza di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare “una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico”.
Di contro, ne deriva che in assenza di una “azienda”, l’applicazione dell’agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima.
Per coerenza sistematica con la descritta ratio agevolativa, quindi, anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell’attività d’impresa possono fruire dell’esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell’azienda familiare.
Tali considerazioni assumono rilievo anche nella fattispecie in esame, in cui, al momento della stipula del patto di famiglia (che dovrebbe avvenire entro la fine del 2022), la società unipersonale PF Holding avrà un unico asset rappresentato dalla partecipazione del 20,52% in ACD Holding, che a sua volta deterrà, quale unico asset, l’intero capitale sociale dell’azienda di famiglia ALFA S.p.A (Fase 3 della riorganizzazione di gruppo). La ALFA S.p.A., quindi, non sarà controllata dalla PF Holding ma piuttosto sarà controllata, seppur indirettamente, dalla MF Holding, titolare della partecipazione di controllo del 79,48%.
In altri termini, l’Istante, anche a seguito delle operazioni straordinarie che caratterizzano la descritta riorganizzazione del gruppo, continua a ricoprire, seppur indirettamente (attraverso la PF Holding unipersonale), il ruolo di socio di minoranza rispetto alla società operativa di famiglia ALFA S.p.A.
Pertanto, anche i figli aventi causa dell’atto di donazione delle quote della PF Holding non potranno soddisfare il requisito del controllo (seppur indiretto) della ALFA S.p.A.
Per le suesposte considerazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall’Istante, si è del parere che non sussistono le condizioni di legge per beneficiare della citata disposizione agevolativa di cui all’articolo 3, comma 4-ter del TUS.
In relazione all’interpello antiabuso Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.
In riferimento all’istanza di interpello antiabuso, e sotto il profilo delle imposte dirette, si evidenzia che esula dall’analisi della scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali relativi alle operazioni di conferimento rappresentate, nonché la corretta applicazione delle norme fiscali relative alle fattispecie citate in istanza, per le quali restano fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, relativamente all’applicazione dell’articolo 177, comma 2- bis, del TUIR al conferimento in PF Holding S.r.l. del 20,52% delle partecipazioni detenute dal socio A in ALFA S.p.A. – previo acquisto dello 0,52% dal socio B – la menzionata norma estende il regime di realizzo controllato di cui al comma 2 anche ai casi in cui le partecipazioni conferite non attribuiscano il controllo alla conferitaria, purché superino determinate soglie di ‘qualificazione’ stabilite dalla lettera a) del comma 2-bis della disposizione citata, segnatamente <<(…) una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni>>.
Ulteriore condizione richiesta per l’applicazione del regime è che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente (lett. b) del comma 2-bis dell’articolo 177 TUIR). La disposizione in esame in altri termini intende consentire l’applicazione del criterio di determinazione del valore di realizzo controllato delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse sia effettuata in società interamente partecipate dal conferente e queste rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio nella società ‘scambiata’ superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Infine, laddove la partecipazione conferita sia detenuta in una holding, ai fini dell’applicazione del regime la norma richiede che le percentuali sopra indicate si riferiscano <<a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma>>.
L’operazione di compravendita prospettata, propedeutica al conferimento nella PF Holding S.r.l. unipersonale, consentirebbe ad avviso dell’Istante la cristallizzazione del requisito stabilito dalla norma (ovvero la detenzione di una partecipazione di misura pari alle soglie di qualificazione fissate), concretizzandosi nella rimozione di una causa ostativa alla fruizione del regime del realizzo controllato delle partecipazioni oggetto di conferimento. La cessione comporta inoltre la integrale dismissione della partecipazione da parte del socio B, intenzionato a fuoriuscire dalla compagine sociale.
Nel presupposto che sussistano tutte le affermate condizioni per l’applicazione in capo all’Istante dell’articolo 177, comma 2-bis, del TUIR (sulle quali – come, ad esempio, la natura o meno di holding di ALFA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del citato comma 2-bis – non viene formulato alcuno specifico quesito), per le motivazioni di seguito riportate si è dell’avviso che la riorganizzazione prospettata seguita da una donazione non configuri una fattispecie abusiva ai fini delle imposte dirette, in quanto le operazioni in cui essa si articola non appaiono consentire la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Occorre premettere che, considerato anche il tenore del quesito subordinato formulato nell’istanza (vedi quesito sub 1) dell’interpello ordinario di cui sopra), la sussistenza di tutti i requisiti per l’applicazione dell’articolo 177, comma 2-bis, costituisce il presupposto imprescindibile della valutazione antiabuso richiesta. L’eventuale mancanza anche di uno dei requisiti richiesti dal comma 2-bis per l’applicazione al conferimento delle partecipazioni in ALFA S.p.A. da parte dell’Istante nella PF Holding del c.d. regime di realizzo controllato farebbe venire immediatamente meno il vantaggio fiscale in relazione al quale viene chiesta, nell’ambito dell’istanza antiabuso in esame, una valutazione circa la sua eventuale natura indebita.
Ciò posto, considerato che nell’ambito dei quesiti interpretativi formulati nell’istanza, nessuno di questi è rivolto all’applicazione del citato comma 2-bis, l’esistenza di tutti i requisiti per la sua applicazione al caso di specie costituisce uno dei presupposti dell’analisi antiabuso, in relazione ai quali la scrivente non esprime né formula alcun giudizio o valutazione sulla ricorrenza e/o corretta applicazione del richiamato comma 2-bis. Resta fermo, pertanto, che tali presupposti potranno essere oggetto di verifica nelle competenti sedi accertative.
L’operazione di riassetto societario, per come descritta nell’istanza, persegue le finalità di una migliore gestione del controllo societario attraverso la super holding – destinata ad accogliere (ed a risolvere al suo interno) le eventuali conflittualità tra i soci – e di separazione successiva dei rami familiari, ai fini di una gestione autonoma – per mezzo della propria holding – delle iniziative imprenditoriali riconducibili a ciascun nucleo familiare.
La dismissione della partecipazione da parte del socio B risulta parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione e si presenta, unitamente ai conferimenti che la seguono, coerente con le finalità riorganizzative illustrate, tale da ritenere che il vantaggio fiscale – in ipotesi rappresentato dall’applicazione degli articoli 177, comma 2-bis, e 175 del TUIR in luogo dell’articolo 9 del TUIR – non risulti indebito, posto che l’operazione nel suo complesso non appare in contrasto con la ratio legis sottesa alle norme menzionate.
Nel presupposto della sussistenza dei preliminari requisiti per accedervi, l’applicazione dei regimi di realizzo controllato ex articoli 177, comma 2-bis, e 175 del TUIR (in luogo del regime realizzativo ex articolo 9 del TUIR) ai conferimenti descritti nell’istanza, ottenuta anche attraverso il preventivo acquisto da parte dell’Istante (dal socio B) di una quota di ALFA S.p.A. idonea ad integrare i requisiti richiesti dal comma 2-bis, non appare realizzare un vantaggio fiscale qualificabile come indebito a condizione che, dopo la conclusione dell’operazione di riorganizzazione rappresentata;
− il socio B non ritorni – per effetto di altri negozi, di disposizioni testamentarie o di legge, etc. – ad essere socio (anche indiretto) di ALFA S.p.A.;
− che la quota acquistata dall’Istante non sia trasferita ad MF Holding o ai soci di quest’ultima.
Infine, con specifico riferimento all’imposta di donazione, si ritiene che la combinazione degli atti e negozi giuridici rappresentati (Fase 1, 2, 3 e 4) unitariamente considerati, non comporti il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale.
La stipula del patto di famiglia per l’attribuzione in comproprietà della PF Holding da parte dell’Istante a favore dei tre figli, si inserisce infatti nel riassetto societario finalizzato a consentire il subentro graduale di questi ultimi nel gruppo di famiglia.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
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