AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 settembre 2020, n. 334
Acquisto stazione di ricarica per auto elettrica – Aliquota iva 4%
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante ha acquistato una automobile elettrica, usufruendo dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, ai sensi dell’articolo 53-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Tale norma ha modificato, fra l’altro, il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo, tra i beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%, anche gli autoveicoli con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW.
L’istante rappresenta la necessita di acquistare ed installare nella propria abitazione una stazione di ricarica “wall box EVR 1 W – max 7,4 KW – tipo 2”, che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’automobile.
Tanto premesso, l’istante chiede di sapere se l’acquisto della stazione di ricarica da installare presso la propria abitazione possa usufruire dell’aliquota IVA agevolata del 4%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la stazione di ricarica possa essere acquistata usufruendo dell’agevolazione consistente nell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% in quanto elemento accessorio indispensabile al funzionamento dell’auto stessa.
L’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 53-bis del decreto legge n. 124 del 2019, dispone, infatti, che oltre alla cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in parola si applicabile anche “alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi” effettuati nei confronti degli aventi diritto.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.
Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Da ultimo, l’articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il numero 31) della Tabella A, Parte II, estendendo l’agevolazione dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di veicoli con motori ibridi ed elettrici.
L’attuale formulazione del n. 31) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633, prevede dunque l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, fra l’altro, alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”.
Al successivo punto 33) è, inoltre, previsto che l’aliquota IVA del 4% sia applicabile alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”.
Come precisato dalla circolare n. 46 del 2001, la logica del citato numero 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile.
Se le apparecchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell’adattamento.
A tale conclusione, conduce un’attenta considerazione dell’avverbio ” esclusivamente” utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile. Si ritiene, dunque, che non sia applicabile l’aliquota agevolata alle cessioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc., destinati ai veicoli indicati al precedente punto 31), in quanto in relazione a tali beni l’intento del legislatore è stato quello di agevolare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono componenti dell’adattamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che non possa essere condivisa la soluzione prospettata dall’istante in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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