MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 22 agosto 2023
Adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. Il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, di seguito indicato Fondo, è stato istituto presso l’INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione autonoma dell’INPS.
3. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all’INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità del predetto istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalità e campo di applicazione
1. Il Fondo opera per le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;
b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
2. Le prestazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) saranno disciplinate con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previo accordo collettivo ai sensi degli artt. 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il Fondo è volto ad assicurare tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del medesimo decreto legislativo o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del sopra citato decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo. Il comitato amministratore del Fondo può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, il mantenimento in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. I datori di lavoro di cui al comma 1, già aderenti al fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti al fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del Fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinate ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell’arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.
8. Per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
9. Ai fini del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di cui al comma 7, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto e nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 del codice civile si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata ovvero alle dipendenze del datore di lavoro precedente.
10. Sono esclusi i dipendenti pubblici e le ulteriori categorie di lavoratori escluse dalla normativa statale.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulati l’accordo del 15 dicembre 2022 aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo.
2. Il comitato amministratore si compone altresì di due rappresentati, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze nonchè da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Ai componenti del comitato amministratore non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto, a valere sulle disponibilità del Fondo, il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.
4. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.
La nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.
5. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal commissario stesso tra i propri membri.
6. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi componenti.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS nonchè il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo. Il Comitato può riunirsi anche con modalità telematiche.
10. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore
1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;
c) formulare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonchè sull’andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolve ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
2. Ai fini dell’equilibrio dei saldi in bilancio, il comitato propone alle parti sociali firmatarie dell’accordo del 15 dicembre 2022 criteri di precedenza, turnazione e limiti nell’accesso agli interventi e ai trattamenti, ovvero modifiche all’ammontare dei contributi ordinari.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, a seguito di accordo collettivo ai sensi dell’art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sarà disciplinata la prestazione della staffetta generazionale di cui all’art. 26, comma 9, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarà finanziata come previsto dall’art. 33, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 6
Assegno di integrazione salariale
1. Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
2. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni al lordo della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. L’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:
ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di ventisei settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;
ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente:
per una durata massima di ventisei settimane per causali ordinarie;
per una durata massima di ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
per una durata massima di dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
per una durata massima di trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.
4. Le durate innanzi indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo in cui beneficia dell’assegno di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Si osservano al riguardo le disposizioni sull’incumulabilità fra redditi di lavoro autonomo o subordinato e integrazione salariale.
7. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonchè di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
8. L’accesso all’assegno di integrazione salariale è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste legislativamente ovvero contrattualmente per le integrazioni salariali.
9. All’assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 7
Modalità di erogazione dell’assegno di integrazione salariale
1. L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 6 è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga.
2. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell’assegno di integrazione salariale non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Il comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso.
5. In caso di pagamento diretto dell’assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Art. 8
Contributi di finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all’art. 6, è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, e un contributo ordinario nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l’aliquota di finanziamento minima prevista dall’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 1 può essere ridotta fino alla misura massima del 40%, previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai contributi di finanziamento si applicano le vigenti disposizioni in tema di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Art. 9
Contributi di finanziamento speciali
1. Lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici possono concedere contributi al Fondo, sia a copertura di carenze di disponibilità nel bilancio dovute ad eventi eccezionali, sia vincolati a determinate finalità.
2. In caso di acquisizione di contributi di finanziamento speciali vincolati a determinate finalità, il comitato amministratore è tenuto a predisporre tempestiva puntuale rendicontazione dell’attività svolta e delle relative spese sostenute, e comunque non oltre il termine di presentazione del bilancio consuntivo dell’anno in corso.
3. I contributi di finanziamento speciali vincolati a determinate finalità non più necessari, sia perchè gli scopi sono stati raggiunti, sia perchè le finalità cui erano vincolati non sono più raggiungibili, devono essere restituiti a richiesta dell’ente interessato.
4. La restituzione dei fondi di cui al comma 3 deve in ogni caso avvenire entro l’esercizio finanziario successivo alla richiesta.
Art. 10
Obbligo di pareggio di bilancio
1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio.
4. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 4, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche relative all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
6. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attività di cui al comma precedente, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, d’intesa con il responsabile del dipartimento competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore.
7. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 5, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 11
Disposizioni finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.