MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2024
Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile
Articolo unico
I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
Per l’effetto:
a) il valore dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’art. 2519, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 1.438.000;
b) il valore massimo dell’azione di cui all’art. 2525, primo comma, del codice civile è elevato ad euro 719;
c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all’art. 2525, secondo comma, del codice civile è elevato ad euro 143.800.