AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 173 del 4 luglio 2025

Adempimenti ai fini dell’imposta di registro nei casi di assegnazione dell’alloggio di servizio per incarico (ASI) al coniuge del militare, a seguito di separazione/divorzio

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’ufficio istante (di seguito Istante) rappresenta che, nell’ambito delle funzioni di consulenza e di coordinamento amministrativo-contabile, ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da una circoscrizione alloggiativa in ordine «al trattamento tributario da applicarsi nei casi di separazione/divorzio, nei quali la sentenza del giudice preveda l’assegnazione dell’alloggio di servizio al coniuge del militare, con particolare riguardo ai concessionari degli Alloggi di Servizio per Incarico (ASI); in particolare, l’ente istante ha posto in evidenza se sia corretto ”individuare nell’assegnatario dell’immobile il soggetto passivo di imposta. In tale ipotesi, considerato che l’art. 330 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (TUOM) prevede che il militare decade dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 gg., sarebbe opportuno chiarire ulteriormente se il soggetto passivo individuato è tenuto alla presentazione del Mod. 2”».

Al riguardo, l’Istante evidenzia che questa Agenzia, con risposta n. 28 del 6 febbraio 2020, aveva già fornito parere in merito, ancorché riferito alla tipologia di alloggi ”AST” (”Alloggi di Servizio Temporanei”).

Premesso quanto sopra, «attesa la necessità di fornire un riscontro al Comando che ha formulato l’istanza, ed allo scopo di diramare agli Enti di Forza Armata istruzioni univoche conformi all’indirizzo di codesta Agenzia» si chiede alla scrivente «di voler esprimere il proprio autorevole parere in merito al corretto assolvimento degli adempimenti connessi con l’applicazione dell’imposta di registro per il caso sopra riportato».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In relazione agli adempimenti connessi all’applicazione dell’imposta di registro, nella ipotesi di concessione di un alloggio di servizio per incarico (”ASI”) e successiva assegnazione di esso all’ex coniuge del militare concessionario, a seguito di separazione/divorzio, si osserva quanto segue.

Gli alloggi demaniali di servizio sono disciplinati dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (”Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, di seguito ”TUOM”), articoli 311 e seguenti.

Per quanto qui di interesse, in relazione alla tipologia di alloggio, l’articolo 313 del TUOM, definisce alloggi ”ASI” gli «c) alloggi di servizio connessi con l’incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo».

La durata delle concessioni è fissata, per gli alloggi ASI «per il periodo di permanenza nell’incarico per il quale è stato concesso l’alloggio» (articolo 319 del TUOM).

In ordine alle ipotesi di decadenza dalla concessione di alloggi, l’articolo 330 del TUOM, richiamato dall’Istante, dispone che «1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell’alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione in uso a terzi dell’alloggio;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l’uso e la manutenzione;

d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell’alloggio;

f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell’alloggio.

2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell’allegato L di cui all’articolo 354, nel quale la data di rilascio dell’alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso».

In linea generale, ai fini degli adempimenti connessi all’applicazione dell’imposta di registro, si rammenta che, nelle ipotesi di eventi sopravvenuti dopo la registrazione del contratto, che richiedono una nuova liquidazione d’imposta, trova applicazione l’articolo 19 (”Denuncia di eventi successivi alla registrazione”) comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (”TUR”), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (con vigenza 03 ottobre 2024 ed effetto a partire dal 1° gennaio 2025).

Ai sensi dell’articolo 19 del TUR, «[…] il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono […]».

Al riguardo, con risoluzione del 14 gennaio 2014 n.7/E, è stato chiarito che l’articolo 19 del TUR prevede una «particolare procedura volta a disciplinare le ipotesi in cui successivamente alla registrazione di un atto si verificano eventi che richiedono una nuova liquidazione d’imposta rispetto a quella già corrisposta».

Le ipotesi considerate dalla norma riguardano l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa o il verificarsi di eventi idonei a modificare gli effetti giuridici che impongono una ulteriore liquidazione di imposta.

Questi eventi devono essere denunciati, dalle parti contraenti, o i loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono, entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito della presentazione della denuncia, l’Ufficio liquiderà l’ulteriore imposta di registro dovuta.

La ratio della denuncia di cui al citato articolo 19 è, infatti, quella di consentire all’Amministrazione di essere informata in ordine al verificarsi di eventi che danno luogo ad una modifica dell’originaria tassazione.

Con riferimento al quesito proposto, riguardante alloggi ASI, si ritengono validi i chiarimenti resi con risposta del 6 febbraio 2020, n. 28, relativa a fattispecie analoga di concessione e successiva assegnazione all’ex coniuge del militare concessionario, a causa di separazione o divorzio, di un alloggio di servizio temporaneo (AST), per la durata residua della concessione medesima.

In tale sede è stato chiarito che «Il coniuge separato […] mantiene il diritto di abitare nell’immobile già oggetto di concessione, per la durata della concessione stessa, in virtù della sentenza del giudice che gli assegna l’abitazione familiare. Pertanto, nella fattispecie in esame, finché è in vigore il contratto di concessione dell’alloggio in favore dell’assegnatario, il coniuge separato ne godrà il diritto di abitazione, come stabilito dal giudice. […] pertanto, non deve scontare alcuna ulteriore tassazione rispetto a quella già applicata all’originario contratto di concessione, per il quale l’imposta è stata applicata nella misura del 2 per cento, ai sensi dell’articolo 5 della Tariffa, Parte I, del TUR». Dunque, finché dura la concessione, non si realizza alcun evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione di imposta e, pertanto non vi è l’obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR, a carico delle parti del contratto di concessione.

Nella fattispecie in esame, riguardante la concessione di un alloggio di servizio per incarico (”ASI”) e successiva assegnazione dello stesso all’ex coniuge del militare concessionario, a seguito di separazione/divorzio, l’Istante precisa che «In tale ipotesi, (…) l’art. 330 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (TUOM) prevede che il militare decade dalla concessione con obbligo di rilascio entro 30 gg. (..)».

Fermo restando che esula dalla competenza della scrivente valutare se, nella fattispecie in esame, si verifichi un’ipotesi di decadenza ai sensi dell’articolo 330 del TUOM, in linea di principio, nel caso in cui il Comando competente notifichi un provvedimento di decadenza al concessionario, con atto formale «nel quale la data di rilascio dell’alloggio è fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso», ai fini fiscali, tenuto conto che non vi è ulteriore liquidazione di imposta, non vi è obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR.

Diversamente, nel caso in cui l’utente, pur decaduto dalla concessione, continui ad abitare nell’immobile demaniale, nonostante la richiesta di rilascio, si ritiene sussistere l’obbligo di denuncia ex articolo 19 del TUR, per le parti contraenti. Come chiarito con la richiamata risposta n. 28 del 2020, infatti, in tal caso si realizzerebbe un’ipotesi di occupazione senza titolo.

Il protrarsi dell’occupazione dell’alloggio oltre termine, nonostante la richiesta di rilascio da parte del Comando, comporterebbe, infatti, che ai fini dell’imposta di registro, le somme corrisposte per l’occupazione dell’abitazione siano considerate di natura risarcitoria e non corrispettiva; dunque, da assoggettare a tassazione con l’aliquota del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR (”Atti aventi per oggetto prestazioni patrimoniali”) (cfr. circolare 9 luglio 2007, n.43).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula da qualsiasi valutazione circa la soluzione civilistica adottata per risolvere il caso concreto.