L’INPS con la pubblicazione del messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019 intervenendo in ordine a tutti gli adempimenti, in caso di lavoratore che copre cariche pubbliche elettive o sindacali, che il datore di lavoro è tenuto ad eseguire qualora il rapporto di lavoro risulti sospeso per:
- aspettativa o distacco sindacale del lavoratore;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive.
Adempimenti per l’aspettativa sindacale
Il datore di lavoro deve indicare nel UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione “3S”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Alla ripresa del rapporto di lavoro con normale attività lavorativa deve essere utilizzato lo stesso codice quale codice di assunzione.
Inoltre, si rammenta che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio dell’aspettativa sindacale.
I flussi riferiti al periodo di aspettativa dovranno avere le seguenti caratteristiche:
– <TipoLavStat> = S000;
– indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
– qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001. L’Inps precisa che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti la corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
– i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Qualora si determini la ripresa dell’attività lavorativa, tra le altre perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno, in tale ipotesi viene interrotta l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie. Per cui in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa sindacale, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3S”, in riferimento alla data di rientro in servizio.
Con tale procedura l’INPS acquisirà mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
Adempimenti per il distacco sindacale
Nei casi di distacco sindacale l’INPS ha introdotto un nuovo codice di cessazione “3D”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Il datore di lavoro nei casi di distacco sindacale, non disponendo in azienda del lavoratore e della relativa prestazione, deve effettuare i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, ecc).
La condizione di distacco dovrà essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000. Tale codice dovrà essere dichiarato anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese.
In quest’ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l’elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che conterrà la parte dell’Imponibile del mese relativa al tempo di distacco. Tale Elemento, senza valenza contributiva, costituisce un di cui dell’Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non andrà compilato in quanto tutto l’imponibile della denuncia è riferibile al distacco.
Tale distinzione è essenziale per separare i dati retributivi del periodo in servizio (normalmente inclusivo di importi influenzati dalla presenza) dagli importi percepiti nel distacco, i quali costituiranno la base per l’accredito della contribuzione aggiuntiva sindacalisti, ove corrisposta dal sindacato. È inoltre, essenziale per conoscere con esattezza la data inizio o fine di ciascuno dei due status: lavoratore in servizio, lavoratore in distacco sindacale.
Come sopra precisato, dovrà essere sempre presente il codice di cessazione“3D” nel flusso che attesta la sospensione dell’attività lavorativa; il medesimo codice di assunzione“3D” dovrà essere esposto nel flusso che attesta la ripresa dell’attività lavorativa. La regola opera sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia nel caso in cui il distacco inizi o cessi nell’arco del mese.
Adempimenti per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive
Il datore di lavoro nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive deve indicare nella denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione “3E”, con riferimento all’ultimo giorno dell’ultimo mese lavorato. Il medesimo codice deve essere utilizzato alla ripresa dell’attività lavorativa quale codice di assunzione.
Si evidenzia che è obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all’inizio del distacco.
Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
– <TipoLavStat> = E000;
– indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
– qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001. Giova precisare che si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell’attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
– i flussi durante il periodo dell’aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.
Ove nel concreto si determini la ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), tale circostanza interrompe l’aspettativa e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie.
In tal caso, in conformità alle disposizioni in uso riferite alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della cessazione dell’aspettativa per cariche elettive, dovrà essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione “3E” in riferimento alla data di riammissione.
L’iter delineato consentirà all’Istituto di acquisire mensilmente, senza alcuna interruzione temporale, la notizia del permanere dell’aspettativa e la retribuzione virtuale del periodo.
UNIEMENS le nuove regole dal 1° gennaio 2020 | ASPETTATIVA SINDACALE | ASPETTATIVA CARICHE PUBBLICHE | DISTACCO SINDACALE | |
alla sospensione del rapporto riferito a ultimo giorno di lavoro | 3S | 3E | 3D | |
alla ripresa del rapporto riferito al primo giorno di lavoro | 3S | 3E | 3D | |
<TipoLavStat> | S000 | E000 | D000 | |
<RetrTeorica> | da indicare | da indicare | ||
<NumMensilita> | da indicare | da indicare | ||
in caso di erogazione di emolumenti durante il periodo di aspettativa/distacco riferiti al periodo di attività ante sospensione: | ||||
<TipoLavStat> | S001 | E001 | ||
imponibile | si | si | ||
<QuotaImpDistacco> di <DatiParticolai> | valorizzare imponibile del mese relativo al tempo di distacco – non ha valenza contributiva è un di cui dell’imponibile della denuncia |
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- Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive - Messaggio INPS del 31 ottobre 2019, n. 3971
- INPS - Messaggio 27 dicembre 2019, n. 4835 - Adempimenti del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del lavoratore di aspettativa o distacco sindacale ovvero aspettativa per cariche pubbliche elettive - chiarimenti
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- Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali - Iscritti Gestione Privata - INPS - Messaggio 27 luglio 2021, n. 2733
- INPS - Messaggio 10 marzo 2021, n. 1025 - Indicazioni operative in merito alla verifica dei pagamenti delle indennità Covid-19 a favore di assicurati titolari di cariche pubbliche elettive
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